Sentenza nº 320 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2007

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione20 Luglio 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 320

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo †††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria†††††††††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 443 del codice di procedura penale, come modificato dallíart. 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilit‡ delle sentenze di proscioglimento), e dellíart. 10 della stessa legge, promossi con ordinanze del 21 marzo 2006 dalla Corte militare díappello, sezione distaccata di Verona, del 6 aprile e del 28 aprile 2006 dalla Corte díappello di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 275 e 589 del registro ordinanze 2006 ed al n. 115 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dellíanno 2006 e nn. 1 e 12, prima serie speciale, dellíanno 2007.

†††††††† Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con líordinanza in epigrafe, la Corte militare di appello, sezione distaccata di Verona, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo e settimo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilit‡ delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, modificando líart. 443 del codice di procedura penale, priva il pubblico ministero del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato; nonchÈ dellíart. 10 della medesima legge, nella parte in cui rende applicabile tale nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilendo, altresÏ, che líappello anteriormente proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, salva la facolt‡ dellíappellante di proporre ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilit‡.

    Il giudice a quo, investito dellíappello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria emessa a seguito di giudizio abbreviato, ritiene che le norme impugnate ñ le quali imporrebbero, nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilit‡ del gravame ñ ledano, anzitutto, il principio di parit‡ delle parti nel processo, sancito dallíart. 111, secondo comma, Cost.

    A seguito della novella, infatti, il pubblico ministero ñ ormai privo di ogni possibilit‡ di contrastare líaccesso dellíimputato al giudizio abbreviato ñ verrebbe a perdere in modo pressochÈ completo la facolt‡ di appellare la sentenza emessa dal giudice di primo grado: potendo tale facolt‡ esercitarsi, da parte dellíorgano dellíaccusa, solo nella ´marginaleª ipotesi della sentenza di condanna che modifica il titolo del reato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.). Il dubbio di costituzionalit‡ assumerebbe consistenza, díaltra parte, proprio alla luce di quanto affermato da questa Corte con riguardo alla precedente limitazione del potere di appello del pubblico ministero nel giudizio abbreviato, relativa alle sentenze di condanna che lascino inalterato il titolo del reato: limitazione ritenuta legittima sia perchÈ costituente ñ assieme alla riduzione della pena ñ il ´corrispettivoª per la rinuncia al dibattimento da parte dellíimputato, con opzione che favorisce una pi˘ rapida definizione dei processi; sia perchÈ concernente situazioni nelle quali la pretesa punitiva ha trovato comunque realizzazione (sentenza n. 363 del 1991 e ordinanza n. 421 del 2001). Questíultima decisiva condizione viene, per contro, a mancare nel nuovo assetto normativo, che ñ col rendere inappellabili le sentenze di proscioglimento ñ ´mutila le prerogative della parte pubblica in modo generalizzato e proprio nellíaspetto pi˘ saliente del suo interesse ad impugnareª.

    Ne deriverebbe, quindi, una asimmetria che oltrepassa la soglia della compatibilit‡ con il parametro costituzionale evocato: giacchÈ, Ë ben vero che il principio di parit‡ delle parti non implica necessariamente líidentit‡ tra i poteri processuali del pubblico ministero e dellíimputato; ma Ë altrettanto vero che ñ sempre alla stregua della citata sentenza n. 363 del 1991 ñ la diversit‡ di trattamento potrebbe essere giustificata unicamente dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, o dalla funzione allo stesso affidata, ovvero da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. Ipotesi, queste, non ravvisabili nella specie.

    Ad avviso del rimettente, le norme impugnate si porrebbero altresÏ in contrasto con líart. 112 Cost.: e ciÚ avuto riguardo segnatamente al dictum della sentenza n. 98 del 1994 di questa Corte, secondo cui la configurazione dei poteri del pubblico ministero ñ ancorchÈ affidata alla legge ordinaria ñ potrebbe essere censurata per irragionevolezza se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei allíassolvimento dei compiti funzionali allíesercizio dellíazione penale. Tale ´situazione-limiteª si sarebbe puntualmente realizzata per effetto dellíart. 2 della legge n. 46 del 2006: giacchÈ ñ introducendo un limite ´generale ed indifferenziatoª al potere del pubblico ministero di chiedere il riesame nel merito, da parte di un giudice superiore, delle sentenze che abbiano respinto la pretesa punitiva ñ la disposizione censurata avrebbe pregiudicato il ´nucleo essenzialeª delle attribuzioni prefigurate dal parametro costituzionale in parola.

    Il giudice a quo reputa inoltre compromesso líart. 3 Cost., rilevando come sia del tutto irrazionale che, nel giudizio abbreviato, la parte pubblica risulti abilitata ad appellare in situazioni nelle quali la pretesa punitiva Ë stata accolta solo in parte (sentenze di condanna modificative del titolo del reato); e non fruisca, invece, di analogo potere nella ´pi˘ significativaª ipotesi in cui la pretesa punitiva Ë stata totalmente disattesa (sentenze di proscioglimento).

    Al riguardo, non gioverebbe obiettare ñ sempre ad avviso del rimettente ñ che il pubblico ministero puÚ comunque impugnare le sentenze di proscioglimento con ricorso per cassazione, e nei pi˘ ampi termini conseguenti alla riformulazione delle lettere d) ed e) dellíart. 606, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dellíart. 8 della stessa legge n. 46 del 2006. Anche dopo líampliamento dei motivi deducibili, il ricorso per cassazione resta, infatti, un mezzo di impugnazione ´a critica vincolataª: mentre líappello Ë un mezzo di gravame ´a critica liberaª, che consente di censurare la sentenza per la sua ´eventuale intrinseca ingiustiziaª. Non solo: per tal verso, il nuovo assetto delle impugnazioni genererebbe ulteriori sospetti di incostituzionalit‡, giacchÈ ñ trasformando il giudice di legittimit‡ ´in un sostanziale giudice di merito con competenza estesa allíintero territorio nazionaleª ñ comporterebbe un ineluttabile aumento dei processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, con altrettanto ineluttabile allungamento dei relativi tempi di definizione. Nel caso, infatti, di annullamento della sentenza di proscioglimento di primo grado da parte del giudice di legittimit‡, potrebbero occorrere non meno di cinque gradi di giudizio per pervenire ad una pronuncia definitiva (primo grado; giudizio di cassazione promosso dal pubblico ministero; nuovo primo grado; appello e ricorso per cassazione dellíimputato contro líeventuale sentenza di condanna): con conseguente lesione anche del principio di ragionevole durata del processo, sancito dallíart. 111, secondo comma, ultima parte, Cost.

    In pari tempo, la possibilit‡ che la Corte di cassazione ñ divenuta ´giudice unico delle sentenze di proscioglimentoª emesse a seguito di giudizio abbreviato ñ sia chiamata a ´rivalutareª le risultanze probatorie, o ad integrare la motivazione della sentenza ´anche con riguardo a specifici attiª, porrebbe le norme denunciate in ´stridente contrastoª con il ruolo che, alla luce dellíart. 111, settimo comma, Cost., caratterizza detto giudice: il ruolo, cioË, di ´ultima e suprema istanza giurisdizionaleª contro le violazioni di legge ascrivibili alle sentenze e...

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