Sentenza nº 6369 da Lazio, Roma, 13 Luglio 2007

Data di Resoluzione13 Luglio 2007
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

N. 10900
In Nome del Popolo Italiano Reg. Ric. 2006
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, N. Reg. Sent.
Sezione III, ANNO

composto dai Signori:

Domenico Lundini Presidente f.f., rel. est.

Giuseppe Sapone Consigliere

Alessandro Tomassetti Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10900/2006, proposto dal Consorzio Sterilizzazione in Service (CO.S.I.S.), costituito da Omasa spa, Servizi Italia spa, Foretec srl, Lavanderie Industriali Lavin spa, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. Avv. Angelo Piazza, dal prof. Avv. Gennaro Terracciano e dall'Avv. Monica Boezio, e con gli stessi elettivamente domiciliato, in Roma, Piazza di Spagna, 35;

CONTRO

l'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 284;

e nei confronti

-dell'ATI Getinge spa - Servizi Ospedalieri spa - Bioster spa, in persona del rappresentante legale p.t., n.c.;

-di Servizi Ospedalieri spa, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

-di Bioster spa, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

per l'annullamento

-della deliberazione n. 1230 del 26.6.2006 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, avente ad oggetto "autoannullamento e revoca della deliberazione D.G. n. 1961 del 2.8.2005 portante "Aggiudicazione gara a procedura aperta, pubblico incanto per l'affidamento di un servizio di gestione e manutenzione dell'Impianto Centralizzato di Sterilizzazione sito presso la Piastra Osp. S. Camillo", mai notificata al Consorzio e conosciuta solo a seguito di notifica effettuata a una delle consorziate in data 25 settembre 2006, nonché degli atti presupposti del procedimento di gara;

-della nota prot. 111 dell'8.9.2005 con cui l'Azienda Ospedaliera comunicava alla ricorrente che "con deliberazione n. 2178 del 29.8.2005 si è preso atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 664 del 26.7.2005 con la quale la stessa ha definito per questa Azienda un budget inferiore rispetto a quello chiesto. Tali determinazioni hanno creato una situazione di criticità che richiede l'adozione da parte di questa Azienda di manovre correttive le quali comporteranno, inevitabilmente, l'adozione della revoca dell'atto n. 1961 del 2.8.2005 relativo all'aggiudicazione della gara";

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti i motivi aggiunti depositati dal ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, in data 25.1.2007, contro (e nei confronti del) le stesse parti già evocate con il ricorso introduttivo;

Viste le momorie difensive delle parti costituite;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 20 giugno 2007, il Consigliere D. Lundini;

Uditi gli Avv.ti, all'udienza predetta, come da relativo verbale;

Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

  1. Con deliberazione n. 597 del 18.3.2005, veniva indetta, dal Direttore Generale p.t. dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini, una gara d'appalto a procedura aperta, pubblico incanto, d'importo presunto annuale, al netto dell'IVA, di euro 3.600.000,00, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione collocato presso i locali della struttura denominata "Piastra" Tecnologica dell'Ospedale S. Camillo, della durata di anni nove. Tale gara veniva espletata e portata a compimento dall'apposita Commissione di valutazione la quale, nella riunione del 2.8.2005, concludeva i suoi lavori individuando, come offerta economicamente più vantaggiosa, quella presentata dal Consorzio CO.S.I.S., (costituito da Omasa spa, Servizi Italia spa, Foretec srl, Lavanderie Industriali Lavin spa) che veniva quindi proposto per l'aggiudicazione. Seguivano, giusta delibera in pari data n. 1961, la formalizzazione dell'aggiudicazione del servizio al predetto Consorzio (per un ammontare complessivo di euro 37.802.160,00) e, in data 10.8.2005, la consegna parziale dei locali per esecuzione di lavori. Peraltro, con lettera raccomandata dell'8.9.2005, anticipata via fax, l'Azienda comunicava al Consorzio aggiudicatario che, a causa dell'assegnazione da parte della Regione, con delibera G.R. del 26.7.2005, di un budget inferiore rispetto a quello richiesto, si era creata "una situazione di criticità" richiedente manovre correttive e la conseguente revoca dell'aggiudicazione della gara di cui trattasi. Il relativo procedimento in autotutela veniva quindi definito con la delibera (oggetto d'impugnativa) in data 26.6.2006, di "autoannullamento e revoca" della deliberazione di aggiudicazione, degli atti presupposti del procedimento di gara e della deliberazione n. 597 del 18.3.2005.

    Avverso tale determinazione insorge tuttavia il Consorzio CO.S.I.S. con ricorso a questo TAR, deducendo, in articolati motivi di gravame (reiterati, illustrati ed ampliati nei motivi aggiunti), violazioni della normativa sulla comunicazione dell'avvio procedimentale, dell'art. 97 Cost., degli artt. 21 quinquies, 21 octies, e 21 nonies della L. n. 241/90, eccesso di potere sotto l'aspetto della carenza motivazionale e della contraddittorietà, violazione dei principi di affidamento, ragionevolezza, proporzionalità, nonché di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c.. Insta altresì il menzionato Consorzio per il risarcimento del danno, al riguardo prospettando la possibilità di reintegrazione in forma specifica, ovvero per equivalente o mediante pagamento di un indennizzo ex art. 21 quinquies L. n. 241/90, ovvero ancora per responsabilità precontrattuale con riconoscimento del danno per spese sostenute e perdita di chance.

    L'Amministrazione, costituita in giudizio, ha ampiamente controdedotto ex adverso alle censure proposte dall'istante, il quale, da parte sua, ha insistito nei propri assunti da ultimo con memoria depositata il 14.6.2007. Alla pubblica udienza del 20.6.2007, sentiti i difensori intervenuti per le parti, la causa è passata in decisione.

  2. Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio di poter soprassedere dalle questioni preliminari, di inammissibilità o irricevibilità dei motivi aggiunti, proposte dall'Amministrazione resistente, in quanto l'impugnativa è comunque priva di fondamento.

    E' anzitutto da disattendere il primo motivo di gravame, sostanzialmente ribadito anche nei motivi aggiunti, con il quale l'istante deduce la violazione dei principi del giusto procedimento, con particolare riferimento alla mancanza ed erroneità di comunicazione procedimentale ed all'asserita violazione della conferente normativa di cui agli artt. 2, 7, 8 e 10 della legge n. 241/90, nonché di cui all'art. 97 della Costituzione.

    Quanto, invero, alla mancata indicazione, nella nota n. 111 dell'8.9.2005 di avvio del procedimento di revoca, degli elementi richiesti dall'art. 8 della legge n. 241/90 (ufficio e persona responsabile del procedimento, amministrazione competente, data di conclusione del procedimento stesso, rimedi esperibili in caso d'inerzia), si tratta di mere irregolarità, inidonee ad inficiare il provvedimento conclusivo. Ed infatti, premesso che era evidente, nella specie, l'"Amministrazione competente" (coincidente con quella stessa da cui promanava l'avviso d'inizio procedimentale), va rilevato che alla mancata indicazione formale del responsabile del procedimento, come la giurisprudenza ha reiteratamente affermato (vedi ad es. CdS, VI, 7.9.2006, n. 5186), può in generale ovviarsi con l'applicazione della norma suppletiva di cui all'art. 5, l. n. 241/1990, a tenore della quale in casi del genere è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa competente. E a tal fine, nella specie, eventuali memorie e osservazioni, come del resto di fatto avvenuto, ben potevano essere indirizzate al Servizio o Unità Operativa da cui era pervenuta la comunicazione d'inizio procedimentale. Per quanto attiene poi alla mancata indicazione dei termini di conclusione del procedimento e dei rimedi esperibili in caso d'inerzia della P.A., si tratta di circostanza rilevante ai soli fini della concessione dell'errore scusabile in caso di tardiva o erronea instaurazione del relativo giudizio. Nel caso in esame, d'altra parte, non vi è interesse a dedurre tale omissione, poiché il procedimento, comunque, è stato concluso. Né l'intervento del provvedimento oltre i termini di legge per la conclusione procedimentale ne determina per ciò stesso l'illegittimità, dal momento che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/90, il decorso dello spatium deliberandi ha il solo effetto di consentire il ricorso contro il silenzio dell'Amministrazione.

    Sono infondati anche gli ulteriori rilievi mossi dall'istante, circa l'asserita violazione, da parte dell'Amministrazione, delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990, atteso che:

    a)è irrilevante, ai fini pretesi, il mancato invito del destinatario dell'atto di avvio procedimentale a formulare osservazioni e controdeduzioni, trattandosi di possibilità comunque implicita nell'atto stesso;

    b)la comunicazione di avvio del procedimento indicava chiaramente l'oggetto del procedimento promosso (revoca dell'aggiudicazione per riduzione delle risorse finanziarie), rispondendo in questo alle prescrizioni di cui all'art. 8 della legge n. 241/90. E d'altra parte non v'è dubbio che tale motivazione, da sola e combinata con altri elementi emersi all'esito dell'istruttoria compiuta dalla P.A., si riscontri anche nel contenuto dell'atto conclusivo impugnato;

    c)il fatto che l'Amministrazione non abbia poi replicato in ambito procedimentale alle richieste e ai solleciti (del 12.10.2005 e 28.11.2005) del ricorrente, nonchè all'atto...

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