Sentenza nº 4075 da Council of State (Italy), 07 Luglio 2011

Data di Resoluzione07 Luglio 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gaetano Trotta, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Guido Romano, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia - Sede di Lecce ? Sezione III^ - n. 7242 del 14 ottobre 2004, resa tra le parti, concernente concessione edilizia e risarcimento danni;

sul ricorso numero di registro generale 10896 del 2004, proposto dalla:

sig.ra Stajano Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mileto, con domicilio eletto presso l'avv. Filippo Morlacchini, in Roma, via Aurelia, n. 353;

- Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie Sud Est, rappresentata e difesa dagli avv. Luciano Ancora ed Angelo Schiano, con domicilio eletto presso il secondo di detti difensori, in Roma, via del Babbuino n. 107;

- il Comune di Melissano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Fasano, con domicilio eletto presso il sig. Marco Gardin, in Roma, via L. Mantegazza n. 24;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso la sede di detta Avvocatura;

- Vianini Lavori S.p.A., in proprio e quale capogruppo dell? A.T.I. con la Societa' Italiana per Condotte D'Acqua s.p.a., con l'Impresa Costruzioni Lavori Appalti e con la Icla s.p.a., rappresentati e difesi dall'avv. Achille Chiappetti con il quale sono elettivamente domiciliata, in Roma, via Paolo Emilio, n. 7;

- la Regione Puglia, non costituita in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., del Comune di Melissano, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Vianini Lavori S.p.A., in proprio e quale capogruppo dell? A.T.I. con la Societa' Italiana per Condotte D'Acqua s.p.a., con l'Impresa Costruzioni Lavori Appalti e con la Icla s.p.a.

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Mileto, in sostituzione dell'avv. Nicola Mileto, Achille Chiappetti, in proprio e su delega degli avvocati Luciano Ancora, Angelo Schiano e Massimo Fasano, nonché l'avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. ? Con il ricorso di primo grado la sig.ra Francesca Stajano chiedeva l'annullamento della concessione edilizia n. 66 del 1995 rilasciata dal Comune di Melissano, della delibera consiliare di detto Comune del 26 luglio 1994, delle note n. 1128 del 1994 e del 13 aprile 1995, nonché della delibera di Giunta Regionale Pugliese n. 3279 del 1995. Con motivi aggiunti chiedeva, inoltre, l'annullamento dei provvedimenti del Comune citato di proroga della C.E. n.66 del 1995 e di approvazione del nuovo Centro Ortofrutticolo di Melissano (D.D. n. 2948 del 7 ottobre 1994). Proponeva, infine, domanda di risarcimento danni.

  2. ? Con sentenza n. 7242 del 14 ottobre 2004 il primo Giudice ha assunto le seguenti decisioni:

    - è inammissibile l'impugnativa svolta per l'annullamento di tutti gli atti indicati nel ricorso introduttivo e del provvedimento di approvazione del nuovo Centro Ortofrutticolo di Melissano, investito dall'atto di motivi aggiunti, in quanto ??già al momento della presentazione (ndr : da parte della stessa ricorrente) del ricorso per accertamento tecnico preventivo al Presidente del Tribunale Civile di Lecce (quindi nel dicembre 1998) conosceva nel dettaglio l'opera in corso di realizzazione e la relativa concessione edilizia rilasciata dal Comune di Melissano, quanto meno negli aspetti ritenuti da parte ricorrente lesivi della propria sfera giuridica??; peraltro, la tardività di dette impugnative risulta confermata anche da altri fatti ed atti del giugno, del luglio e del settembre 1997 tutti evincibili dalla documentazione di causa;

    - l'inammissibilità anzidetta si estende anche a tutti i provvedimenti di proroga della originaria concessione edilizia, impugnati con i motivi aggiunti, in quanto detti provvedimenti ??si pongono come atti meramente confermativi, salvo che per la durata temporale (e quindi implicano una nuova valutazione solo su aspetti che esulano da quelli oggetto delle censure della ricorrente)?? ed in ogni caso ??non possono essere impugnati per vizi riguardanti aspetti già definitivamente valutati nel provvedimento originario?? in caso di inoppugnabilità di quest'ultimo per decadenza;

    - è, ancora, inammissibile il secondo motivo del ricorso introduttivo, perché coperto dal giudicato formatosi a seguita della sentenza del Consiglio di Stato n. 7262 del 2003 di annullamento soltanto in parte della sentenza del TAR Puglia n. 3154 del 2002;

    - è infondata la domanda formulata con riferimento ??al danno conseguente alla condotta in violazione della prescrizione contenuta nella concessione edilizia, relativa all'obbligo di adottare tutte le misure per evitare il peggioramento del deflusso delle acque, nonché a quello derivante dalla violazione del progetto originario?? perché la relazione redatta dal C.T.U. nominato dal TAR, esente dai vizi formali pure denunziati dalla ricorrente, ??ha dimostrato che non sussiste alcuno dei danni lamentati dalla ricorrente, difettando quindi un elemento fondamentale della fattispecie di cui all'art. 2043 codice civile, cioè il danno stesso??;

    - sono infondati, infine, anche i due motivi di impugnazione concernenti ??l'assenso alla variante all'originaria concessione edilizia rilasciato dal Comune di Melissano con provvedimento del 31 gennaio 2000?? tenuto conto, quanto al secondo, dell'esito della CTU disposta dal Tribunale e, quanto al primo, del fatto che, in conseguenza di detta decisione di merito, ??l'eventuale contributo istruttorio dell'interessata sarebbe stato del tutto inutile e fuorviante??.

  3. ? Con l'appello in epigrafe la sig.ra Stajano ha chiesto la riforma di detta sentenza per i motivi di seguito indicati.

    1. - In ordine alla tempestività del ricorso di primo grado:

      - nullità dei provvedimenti impugnati e soprattutto della concessione edilizia, ??una volta che si è realizzata la condizione risolutiva espressamente indicata nella concessione medesima??;

      - in subordine, erroneità della decisione di tardività dell'impugnazione proposta con il ricorso introduttivo del giudizio ed in parte con i motivi aggiunti, in carenza di ogni ?? prova rigorosa ed univoca in ordine ad una piena ed effettiva conoscenza da parte della sig.ra Stajano dei provvedimenti impugnati al fine di sostenerne la tardività?? che, peraltro, alla stregua della giurisprudenza in materia, potrebbe ritenersi intervenuta soltanto quando alla ??conoscenza meramente formale e documentale dei provvedimenti impugnati?? si aggiunga la conoscenza, oltre che del titolo, anche della ??documentazione ed i progetti alla stesso allegati??, cosa che, nella...

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