Sentenza nº 6574 da Campania, Napoli, 09 Luglio 2007

Data di Resoluzione09 Luglio 2007
EmittenteCampania - Napoli

n. 6574/07 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:

Dott. Ugo De Maio Presidente

Dott. Angelo Scafuri Giudice

Dott. Alfredo Storto Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11381 del 2001 proposto da

Vincenzo SORRENTINO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Alfonso e Stefania Pisciotta presso i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, alla salita Pontecorvo n. 86

CONTRO

MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA' CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Napoli e Provincia, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e presso la stessa domiciliato in Napoli, alla via Diaz n. 11

PER L'ANNULLAMENTO

1) della lettera della Soprintendenza intimata n. 18262 del 27 luglio 2001 e dell'allegato decreto del Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Napoli, senza numero, dello stesso 27 luglio 2001, atti trasmessi con racc. spedita il 1° agosto 2001;

2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza del 7 giugno 2007, il Giudice dott. Alfredo Storto;

Uditi gli Avvocati delle parti come da relativo verbale.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 5 novembre 2001 e depositato il successivo 20 novembre, Vincenzo Sorrentino ha impugnato il provvedimento col quale il Soprintendente per i Beni Culturali, Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia - agendo in surroga del Comune di Pompei, inadempiente su analoga richiesta del ricorrente, - aveva respinto l'istanza di autorizzazione alla riqualificazione ed al recupero edilizio di un fabbricato di proprietà del Sorrentino sito in quel comune.

L'impugnativa fonda sulla violazione del d.m. 28 dicembre 1998 e del d.m. 27 ottobre 1961 nonché sull'eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza dei presupposti, falsa causa, contraddittorietà, sviamento, illogicità, in quanto il provvedimento sarebbe stato adottato sull'errato presupposto della disposta riapprovazione del P.T.P. dei Comuni Vesuviani, in realtà annullato dal TAR Campania, Napoli; inoltre, perché non è dato comprendere, dalla lettura del provvedimento, come la...

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