Ordinanza nº 250 da Constitutional Court (Italy), 03 Luglio 2007

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione03 Luglio 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 250

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††††††† Franco†††††††††††††† ††††††††† †BILE†††††††††††† †††††††††††††††††††††††† Presidente

-††††††††† Giovanni Maria†††† †††††† †FLICK††††††††††† †††††††††††††††††††††† ††Giudice

-††††††††† Francesco††††††††††† ††††††† †AMIRANTE†††††††† †††††††††††††††† †††††††"

-††††††††† Ugo††††††††††††††††† †††††††††† †DE SIERVO††††††† ††††††††††††††††† †††††††"

-††††††††† Paolo††††††††††††††† †††††††††† †MADDALENA††††††† †††††††††††† †††††††"

-††††††††† Alfio††††††††††††††† ††††††††††† †FINOCCHIARO††††† †††††††††††† †††††††"

-††††††††† Alfonso† ††††††††††††††††††††† †QUARANTA†††††††† †††††††††††††† †††††††"

-††††††††† Franco†††††††††††††† ††††††††† †GALLO††††††††††† †††††††††††††††††††† †††††††"

-††††††††† Luigi††††††††††††††† ††††††††††† †MAZZELLA†††††††† †††††††††††††††† †††††††"

-††††††††† Gaetano††††††††††††† †††††††† †SILVESTRI††††††† †††††††††††††††††† †††††††"

-††††††††† Sabino†††††††††††††† ††††††††† †CASSESE††††††††† †††††††††††††††††† †††††††"

-††††††††† Maria Rita†††††††††† ††††††† †SAULLE†††††††††† †††††††††††††††††††† †††††††"

-††††††††† Giuseppe†††††††††††† ††††††† †TESAURO††††††††† ††††††††††††††††† †††††††"

-††††††††† Paolo Maria††††††††† †††††† †NAPOLITANO†††††† ††††††††††††† †††††††"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 64 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per líanno 2004), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto dalla Provincia regionale di Ragusa contro líAssessorato del bilancio e delle finanze, líAssessorato della famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali, il Dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della Regione Siciliana, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dellíanno 2006.

Visti gli atti di costituzione delle Province regionali di Ragusa e di Catania e della Regione Siciliana nonchÈ líatto di intervento delle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani;

udito nellíudienza pubblica del 5 giugno 2007 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Francesco Mineo per la Provincia regionale di Catania, Guido Corso per le Province regionali di Ragusa, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana.

Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto dalla Provincia regionale di Ragusa per líannullamento del decreto datato 19 marzo 2004, emesso dallíAssessore per il bilancio e le finanze della Regione Siciliana ed avente ad oggetto ´Variazioni al bilancio della Regione per líesercizio finanziario 2004ª, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 64 (rectius: art. 64, commi 2 e 4) della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per líanno 2004);

che il rimettente ricostruisce il quadro normativo nel quale si inserisce líimpugnato decreto, riferendo che: a) líart. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellíimposta regionale sulle attivit‡ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellíIRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchÈ riordino della disciplina dei tributi locali), sotto la rubrica ´Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erarialiª, dispone, al comma 1, che i proventi dellíimposta sulle assicurazioni contro la responsabilit‡ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono destinati direttamente alle province sedi dei Pubblici Registri Automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli assicurati, e, al comma 4, che le Regioni a statuto speciale provvedano allíattuazione del comma 1, ´in conformit‡ dei rispettivi statutiª; b) il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, in esecuzione della citata disposizione, prevede che il concessionario della riscossione di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, accrediti, con le modalit‡ indicate nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, le somme riscosse direttamente ai tesorieri delle province destinatarie del gettito; c) la Regione Siciliana ha attuato i menzionati commi 1 e 4 dellíart. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 mediante líart. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per líanno 2002), il quale stabilisce che il gettito della predetta imposta spettante alla Regione Siciliana viene direttamente percepito dalle Province regionali, che i trasferimenti a dette Province ñ previsti dallíart. 76 della medesima legge ñ sono ridotti di un importo pari al gettito riscosso per líindicata imposta sulle assicurazioni e, infine, che resta di competenza della Regione Siciliana líammontare della medesima imposta versato dalle societ‡ di assicurazione fino alla data di entrata in vigore della legge (comma 3); d) successivamente, il censurato art. 64 della legge regionale n. 4 del 2003, al comma 2, ha stabilito che ´Per líesercizio 2003...

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