Sentenza nº 3894 da Council of State (Italy), 30 Giugno 2011

Data di Resoluzione30 Giugno 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R.. Lombardia - Milano: Sezione seconda n. 20/2010

sul ricorso numero di registro generale 3424 del 2010, proposto dalla s.r.l. SAI- Societa' Anonima Immobiliare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Di Paolo e Stefano Soncini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi, n. 35/B;

Il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

La s.p.a. Coni Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Ranieri e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

Comune di Crema, n.c.;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.r.l. SAI ? Società Anonima Immobiliare, della s.p.a. CONI Servizi e del Ministero per i beni e le attività culturali

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Di Paolo, l'avvocato Soncini, l'avvocato Ranieri, l'avvocato Salvatore per delega dell'avvocato Sanino, e l'avvocato dello Stato Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 3436 del 2010, proposto dalla s.p.a. CONI Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Ranieri e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

Il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

La s.r.l. SAI - Società Anonima Immobiliare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Di Paolo e Stefano Soncini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi, n. 35/B;

il Comune di Crema, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;

FATTO

Con due distinti ricorsi proposti dinanzi al T.A.R. della Lombardia, nn. 732/08 e 401/08, la s.r.l. SAI e la s.p.a. CONI Servizi., premesso di essere rispettivamente acquirente e venditrice di un complesso immobiliare denominato ?velodromo Pierino Baffi di Crema? (complesso trasferito con atto notarile in data 10 ottobre 2006), impugnavano il provvedimento in data 20 novembre 2007, con cui il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia aveva dichiarato l'interesse storico-artistico del complesso in questione, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 10 e 12 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (nella formulazione ratione temporis vigente).

In particolare, le società contestavano sotto svariati profili la sussistenza dei requisiti di legge per procedere alla richiamata declaratoria e ritenevano l'erroneità del giudizio della Soprintendenza, la quale aveva ritenuto a tal fine determinanti:

  1. l'anno di realizzazione dell'impianto per cui è causa (da collocarsi fra il 1921 e il 1923);

  2. le particolari caratteristiche dello stesso (il quale rappresenterebbe una delle prime piste ciclistiche ?olimpioniche? d'Italia);

  3. le caratteristiche architettoniche di particolare interesse dell'impianto;

  4. il fatto che la pista avesse rappresentato nel corso degli anni ?un prestigioso punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo?;

  5. la particolare importanza in ambito ciclistico assunta dall'impianto nel secondo dopoguerra.

    Con la sentenza appellata, il Tribunale adito, previa riunione, respingeva i ricorsi in questione, in quanto infondati.

    La sentenza veniva gravata in sede di appello dalla s.p.a. SAI (ricorso n. 3424/2010), la quale articolava numerosi profili di doglianza, che possono essere così sintetizzati.

    Con un primo motivo (reiterativo dei motivi primo ed ottavo già articolati in primo grado), la società contesta la correttezza delle valutazioni formulate dalla Soprintendenza in sede di declaratoria dell'interesse storico-artistico del bene, dinanzi richiamate alle lettere a), b), c), d) ed e).

    In particolare, la società ha dedotto che:

  6. per quanto concerne l'epoca di realizzazione dell'impianto, essa sarebbe da far risalire non già al 1923, bensì al 1975, anno in cui la struttura era stata interessata da lavori di ristrutturazione talmente incisivi da non lasciare sopravvivere praticamente nulla dell'impianto originario;

  7. per quanto concerne l'essere l'impianto ?una delle prime piste ciclistiche olimpioniche?, tale circostanza non corrisponderebbe al vero, poiché l'unico impianto in Italia in cui si sono corse competizioni olimpiche è ubicato a Roma;

  8. per quanto concerne le particolari caratteristiche architettoniche del velodromo, esse non sussisterebbero in concreto, dal momento che tutti gli impianti di quel genere presentano analoghe caratteristiche costruttive, dimensionali e strutturali;

  9. per quanto concerne l'essere stato l'impianto in parola punto di incontro di grandi ciclisti e pistard del passato (es.: Binda, Girardengo, Giorgetti, Maspes), la circostanza risulterebbe priva di ogni riscontro effettivo;

  10. per quanto concerne, infine, la grande importanza che l'impianto avrebbe assunto nel corso del secondo dopoguerra, anche tale circostanza sarebbe smentita in punto di fatto, dal momento che ? al contrario ? il decorso del tempo avrebbe segnato il momento di maggiore decadenza e di abbandono dell'impianto.

    Ancora con il primo motivo, la soc. SAI nega la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la verifica dell'interesse culturale di cui al comma 1 dell'art. 12, d.gs. 42, cit. (ossia, l'essere l'immobile di carattere ultracinquantennale ed opera di autore non più vivente). Al contrario, l'opera attualmente esistente sarebbe del tutto diversa da quella risalente agli anni venti del Novecento, ormai andata perduta a seguito degli interventi susseguitisi nel corso dei decenni.

    Ed ancora, essa ha dedotto che il provvedimento impugnato in primo grado sarebbe viziato per difetto di istruttoria e di motivazione per non avere l'Amministrazione in alcun modo valutato: i) lo stravolgimento apportato alla struttura con l'intervento del 1975; ii) la sostanziale perdita della destinazione originaria subita nel corso degli anni; iii)l'assenza di particolari caratteristiche costruttive o funzionali).

    ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT