Sentenza nº 3763 da Council of State (Italy), 22 Giugno 2011

Data di Resoluzione22 Giugno 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione I, n. 12277/2010, resa tra le parti, concernente SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

sul ricorso in appello numero di registro generale 9322 del 2010, proposto da:

Oney s.p.a. (già Accord Italia s.p.a.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Fattori, Antonio Lirosi, Alessandro Costantino, con domicilio eletto presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sità Paolo, non costituito in questo grado del giudizio;

Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione nel primo giudizio di Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), e l'appello incidentale proposto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti l'avvocato Lirosi e l'avvocato dello Stato Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso in appello numero di registro generale 9360 del 2010, proposto da:

Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Accord Italia s.p.a., non costituita in questo grado del giudizio;

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 8509/2009, Accord Italia s.p.a. ha impugnato il provvedimento 18 giugno 2009, n. 19983 con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva accertato e a suo carico due pratiche commerciali scorrette, irrogandole una sanzione amministrativa dell'importo di ? 385.000,00.

    Le pratiche contestate consistevano in:

    1. la commercializzazione da parte delle società Accord Italia s.p.a. e Auchan s.p.a., presso i punti vendita Auchan e sul sito internet della società finanziaria www.cartaccord.it, della carta di credito co-branded denominata "Auchan-Accord" senza fornire informative adeguate su natura e modalità di utilizzo della carta, sulle caratteristiche della linea di credito collegata alla carta e della polizza assicurativa relativa alla copertura del rischio del credito. In particolare, ai consumatori venivano fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero erano omesse informazioni rilevanti in merito: 1) alla natura revolving e alle modalità di utilizzo della carta; 2) alla circostanza che la carta insiste su una linea di credito per un importo massimo autorizzato rimborsabile mediante rate e che il pagamento di queste, per la quota capitale, ricostituisce a favore del cliente una disponibilità di spesa pari all'importo saldato; 3) alla natura facoltativa dell'adesione all'assicurazione relativa alla copertura del rischio del credito,

      La condotta descritta era stata realizzata, sia nella fase pre-contrattuale che in quella di acquisizione del consenso del consumatore ad effettuare la richiesta della carta, mediante l'uso di: un documento di sintesi contenente le condizioni economiche dell'operazione denominata "apertura di linea di credito - carta di credito revolving", dove non si forniscono spiegazioni sul significato del termine revolving e sulle caratteristiche della linea di credito; un foglio informativo contenuto nella guida alla trasparenza dove vengono riportate indicazioni poco chiare e/o confusorie in relazione alle caratteristiche dell'operazione denominata "apertura linea di credito-carta di credito revolving o a saldo"; un modulo contrattuale che riporta nella parte superiore l'espressione "Con la presente faccio richiesta di Carta di credito Auchan Accord" e non specifica l'oggetto effettivo del contratto rappresentato dalla apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante la carta Auchan-Accord, la natura revolving della carta e le caratteristiche della linea di credito ad essa sottesa.

      Con specifico riferimento al prodotto accessorio, inoltre, il modulo contiene una clausola rubricata "Autorizzazione dichiarazione di buono stato di salute" che, se sottoscritta, comporta l'adesione del consumatore al programma assicurativo e nell'ambito della quale non si specifica la natura facoltativa dell'assicurazione;

    2. l'addebito sulla linea di credito della carta "Auchan-Accord" di un importo relativo alla copertura assicurativa mai richiesta dal consumatore e, in ogni caso, successivamente alla disdetta della stessa;

    3. la commercializzazione da parte delle società Accord Italia s.p.a. e Sma s.p.a. presso gli ipermercati Cityper e sul sito internet della società finanziaria www.cartaccord.it, della carta di credito co-branded denominata "Cityper-Accord", senza fornire informative adeguate sulla natura e sulle modalità di utilizzo della carta e sulle caratteristiche della linea di credito collegata alla carta. In particolare, ai consumatori erano state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero sarebbero state omesse informazioni rilevanti in merito: 1) alla natura revolving e alle modalità di utilizzo della carta stessa; 2) alla circostanza che la carta insiste su una linea di credito per un importo massimo autorizzato rimborsabile mediante rate e che il pagamento delle stesse, per la quota capitale, ricostituisce a favore del cliente una disponibilità di spesa pari all'importo saldato. La condotta descritta era stata realizzata, sia nella fase pre-contrattuale che in quella di acquisizione del consenso del consumatore ad effettuare la richiesta della carta, mediante l'uso della seguente documentazione: un documento di sintesi contenente le condizioni economiche dell'operazione denominata "apertura di linea di credito - carta di credito revolving" che non fornisce spiegazioni sul significato del termine revolving e sulle caratteristiche della linea di credito; un foglio informativo contenuto nella guida alla trasparenza dove vengono riportate indicazioni poco chiare e/o confusorie in relazione alle caratteristiche dell'operazione denominata apertura linea di credito-carta di credito revolving o a saldo; un modulo contrattuale denominato "modulo di richiesta carta Cityper-Accord" che non specifica l'oggetto effettivo del contratto rappresentato dalla apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante la carta "Cityper-Accord", la natura revolving della carta e le caratteristiche della linea di credito ad essa sottesa.

      Il procedimento avviato concerneva inoltre la condotta posta in essere da Accord Italia s.p.a. consistente:

    4. nella concessione, da parte della medesima società, del "prestito personale Accord" mediante l'uso di un modulo di richiesta reperibile sul sito internetwww.cartaccord.it, nell'ambito del quale è contenuta una clausola rubricata "adesione al programma assicurativo" che omette di indicare la natura facoltativa dell'assicurazione e accettando la quale il consumatore oltre ad aderire alla polizza assicurativa, prende atto che potrà essergli concessa una linea di credito utilizzabile mediante carta. Il modulo, inoltre, è accompagnato da una guida di compilazione dove la sottoscrizione della clausola viene prospettata come necessaria al perfezionamento del contratto.

      In relazione alle condotte descritte sub a) e c) veniva assunta la violazione degli artt. 20, 21 e 22, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), in quanto ai consumatori erano state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero erano state omesse informazioni rilevanti in merito alla natura revolving e alle modalità di utilizzo delle carte "Auchan-Accord" e "Cityper- Accord", alla circostanza che le carte insistono su una linea di credito per un importo massimo autorizzato rimborsabile mediante rate e che il pagamento delle stesse, per la quota capitale, ricostituisce a favore del cliente una disponibilità di spesa pari all'importo saldato nonché, con esclusivo riferimento alla carta "Auchan- Accord", alla natura facoltativa dell'adesione all'assicurazione relativa alla copertura del rischio del credito, in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

      In relazione alla condotta descritta sub b) veniva assunta la violazione degli articoli 24, 25 e 26, lett. f), del Codice del consumo, così come altresì richiamati dall'art. 67 - quinquies decies, comma 2, del medesimo Codice, come modificato dall'articolo 8 d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221.

      In relazione alla condotta sub d) veniva assunta per un verso, un'ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, 22, del Codice del consumo in quanto ai consumatori erano state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero omesse informazioni rilevanti in merito alla natura facoltativa della adesione alla polizza assicurativa nonché in merito alla contestuale richiesta di apertura di una linea di credito utilizzabile con carta, in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso; per altro verso, un'ipotesi di violazione degli articoli 24 e 25, lett. a)del Codice del consumo, in quanto, in ragione della natura della condotta, questa avrebbe potuto comportare "un indebito condizionamento che appare idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori".

      Alla luce di quanto emerso dalla risultanze istruttorie...

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