Ordinanza nº 196 da Constitutional Court (Italy), 24 Giugno 2011

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione24 Giugno 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 196

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 maggio 2011, promosso da Antonio Di Pietro ed altri nella qualità di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni n materia di impedimento a comparire in udienza), con ricorso depositato in cancelleria in data 11 maggio 2011, ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con ricorso depositato l’11 maggio 2011, Antonio Di Pietro, Vincenzo Maruccio, Benedetta Parenti e Gianluca De Filio, nella qualità di promotori e presentatori della richiesta di referendum abrogativo della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con riferimento alla delibera approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 4 maggio 2011, contenente «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2011;

che, con riguardo alla ammissibilità del ricorso, i ricorrenti affermano la sussistenza dei requisiti soggettivi, poiché la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, i promotori e i sottoscrittori delle richieste di referendum abrogativo sono organi esercenti funzioni costituzionali;

che, quanto al profilo oggettivo, i ricorrenti osservano come la detta Commissione parlamentare, adottando soltanto in data 4 maggio 2011 la delibera in oggetto, pubblicata, poi, nella G.U. il 6 maggio, nonché introducendo in essa alcune disposizioni...

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