Sentenza nº 432 da C.G.A.R. Sicilia, 15 Giugno 2007

Data di Resoluzione15 Giugno 2007
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1415/00 proposto da

COMUNE DI MASCALI,

in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Agata Burtone e Carmelo Assennato ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Sammartino n. 3, presso lo studio dell'avv. Alba Tranchina;

c o n t r o

la ANTARES BEACH s.a.s. di LA FACE STEFANO E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Trombetta e Domenico Condorelli ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Rodi n. 1, presso lo studio dell'avv. Ignazio Scardina;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. I) - n. 1171/99 del 16 giugno 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli avv.ti F. Trombetta e D. Condorelli per la Antares Beach s.a.s. di La Face Stefano e C.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Presidente Riccardo Virgilio;

Uditi alla pubblica udienza del 27 aprile 2006 gli avv.ti A. Burtone e C. Assennato per il comune appellante e l'avv. D. Condorelli per la società appellata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

L'Amministrazione appellante premette che il comune di Mascali, sottoposto a commissariamento straordinario giusta decreto del Presidente della Repubblica adottato in data 9 giugno 1992, nel biennio 1992 - 1994 ex art. 15/bis L. 19 marzo 1990 n. 55, previo scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso, con deliberazione dei commissari straordinari n. 99 dell'1 marzo 1994, è stato poi sottoposto a procedura di dissesto, ex art. 25 D.L. n. 66/1989, convertito in L. n. 144/1989, in conseguenza sia della massa dei crediti vantati da terzi in dipendenza di attività e forniture prestate in assenza di alcuna attività deliberativa e contrattuale a norma di legge, sia perché numerosi finanziamenti contratti per la realizzazione di ingenti opere di urbanizzazione "non possono essere restituiti perché non sono state realizzate le entrate corrispondenti".

In conseguenza di ciò - prosegue il Comune - sarebbe iniziato un complesso processo di risanamento finanziario e di ripristino dei minimali parametri di attenta e corretta amministrazione, nel cui ambito troverebbe collocazione l'attività in specie intrapresa dai sindaci succeduti ai commissari straordinari di nomina ministeriale, in stretta collaborazione con l'organo straordinario di liquidazione.

Il comune di Mascali, avrebbe perciò comunicato all'appellata l'avvio del procedimento diretto al recupero delle somme dovute a conguaglio in seguito alla rideterminazione degli oneri di urbanizzazione di cui alla concessione edilizia rilasciata alla medesima.

L'Ente avrebbe infatti verificato che gli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio della concessione edilizia erano stati determinati in base alle tabelle vigenti alla data di presentazione del progetto e della relativa istanza, mentre tale calcolo avrebbe dovuto essere effettuato - a detta del Comune - giusta quanto disposto dall'art. 11 L. n. 10/1977, sulla base delle tabelle riferibili all'anno in cui la concessione era stata effettivamente rilasciata.

Tali valori sarebbero stati determinati, per il periodo in questione, tramite apposita deliberazione del Comune di Mascali, avente ad oggetto l'adeguamento dei criteri determinativi degli oneri di urbanizzazione e con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui la concessione era stata rilasciata.

Ciò premesso il Comune avrebbe invitato l'appellata a versare l'integrazione degli oneri di urbanizzazione.

Con il gravame introduttivo del giudizio in primo grado la parte appellata chiedeva l'annullamento delle note sindacali con le quali erano stati rideterminati sia gli oneri di urbanizzazione, sia il costo di costruzione in relazione alla concessione a suo tempo ottenuta dall'appellata stessa, e quindi per ciascuno dei titoli suindicati veniva richiesto il pagamento di una somma a conguaglio.

All'atto impugnato venivano mosse le censure di:

- infondatezza della rideterminazione degli oneri, inesistenza del credito che assume vantare l'ente, violazione degli artt. 5 e 11 della legge n. 10 del 1977;

- eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione degli artt. 3 e 8 della l.r. n. 10 del 1991;

- violazione dell'interesse pubblico ed eccesso di potere per mancanza di presupposto e difetto di motivazione.

Con la decisione appellata il T.A.R. Catania accoglieva il ricorso.

Il T.A.R. riteneva meritevole di accoglimento la censura con la quale si deduceva la illegittimità della richiesta di pagamento per oneri di urbanizzazione in aggiunta a quanto già pagato e ciò in quanto era già stato provveduto all'integrale pagamento degli oneri concessori nella misura in cui erano stati determinati e richiesti dal Comune medesimo, senza alcuna riserva di conguaglio o integrazione.

Veniva affermato altresì il principio secondo cui il privato, al momento del rilascio del provvedimento concessorio dovrebbe essere posto nelle condizioni di valutare consapevolmente l'onere finanziario che affronta e quindi l'effettiva convenienza dell'attività che si accinge a compiere.

Ricorre il comune di Mascali deducendo un articolato motivo di censura.

L'appellante si duole del fatto che non sia stato preso in considerazione, a fronte dell'interesse privato, anche il contrario e preminente interesse dell'Amministrazione quanto al contributo sul costo di costruzione, alla corretta imposizione fiscale e, quanto al corrispettivo delle opere di urbanizzazione, al corretto equilibrio tra quanto tali opere ridondano a vantaggio del privato concessionario, che ne fruisce pienamente, e l'entità dell'esborso resosi necessario, a carico delle casse comunali, per la loro realizzazione.

Dovrebbe pertanto ritenersi preclusa al giudice amministrativo una differente ponderazione degli interessi dei privati in contrapposizione alla richiesta di conguaglio in relazione alla quale, peraltro, neppure sarebbe stata sollevata in primo grado una eccezione di prescrizione, ma solo genericamente lamentata la lesione del principio di irretroattività degli atti amministrativi anche in relazione al lasso di tempo decorso dal rilascio del titolo concessorio.

Il Comune poi osserva che secondo quanto disposto dall'art. 34 della L.R. n. 37/1985, nel testo vigente al tempo in cui è stato adottato l'atto deliberativo di determinazione degli oneri di urbanizzazione, questi dovevano essere "adeguati entro il 31 dicembre di ogni anno ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi, con deliberazione del consiglio comunale". Afferma inoltre che dalla giurisprudenza tale termine è stato ritenuto non avere natura perentoria (T.A.R. Palermo, Sez. I, 5 novembre 1996 n. 1358).

Non occorreva quindi - prosegue l'appellante - al tempo del rilascio della concessione alcuna riserva di conguaglio, essendo insito nel sistema di legge che l'Ente avrebbe potuto procedere alla rideterminazione degli oneri liquidati in concreto, purché ciò fosse effettuato sulla base dell'adeguamento infrannualmente deliberato.

La deliberazione, con la quale l'Ente ha adeguato gli oneri di urbanizzazione, sarebbe stata dunque pienamente valida ed opponibile anche a quanti avevano già corrisposto gli importi liquidati in seno agli atti concessori rilasciati nel corso dell'anno di riferimento.

A maggior ragione dovrebbe perciò ritenersi opponibile a quanti avessero avuto rilasciati i titoli concessori in data successiva a tale rideterminazione.

L'introduzione del diverso principio per cui "l'art. 34 della L.R. n. 37/1985 obbliga i comuni ad adeguare annualmente gli oneri di urbanizzazione, ma non li autorizza ad applicare gli stessi retroattivamente a concessioni edilizie già rilasciate e assoggettate agli oneri a quel tempo vigenti" (cfr. C.G.A. parere n. 392 del 18 luglio 1995) sarebbe infatti riconducibile alla novella di cui all'art. 14 della L.R. 7 giugno 1994 n. 19 e, successivamente alla L.R. 24 luglio 1997 n. 25.

Il principio introdotto dall'art. 14 della L.R. n. 19/1994, secondo il quale l'adeguamento degli oneri deve avvenire entro il termine del trentun dicembre di ogni triennio e non può avere efficacia retroattiva, rafforzerebbe la tesi che l'applicazione retroattiva, ante norma de qua, era lecita, non incontrando, secondo la giurisprudenza, un espresso divieto (cfr. T.A.R. Palermo, n. 981 del 19 dicembre 1994).

L'adeguamento degli oneri de quibus sarebbe stato quindi effettuato dall'ente in esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione a suo tempo correttamente adottata in data anteriore al periodo di vigenza.

Tale deliberazione avrebbe perciò costituito provvedimento presupposto, già adottato al momento del rilascio della concessione edilizia, del quale gli atti impugnati in via principale rappresenterebbero una mera esecuzione. Ne conseguirebbe, da un lato che essendo restato inoppugnato il provvedimento presupposto avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto in prime cure e, dall'altro, che il medesimo provvedimento non avrebbe potuto essere pregiudicato assumendo la violazione di norme (l'art. 14 L.R. 19/1994) a quel tempo non ancora introdotte nell'ordinamento, e pertanto costituendo la sua applicazione atto legittimo e dovuto per la P.A..

In questo senso si sarebbe ripetutamente espressa, anche di recente, la giurisprudenza stessa del Consiglio di stato (Sez. V 6 maggio 1997 n. 458, Sez. V 15 aprile 1996, n. 426) e di questo Consiglio (C.G.A. n. 203 del 20 gennaio / 5 maggio 1999).

I principi di cui sopra sarebbero a fortiori applicabili a detta dell'appellante in relazione alla richiesta di conguaglio in relazione al costo di costruzione.

Il Comune conclude...

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