Sentenza nº 190 da Constitutional Court (Italy), 15 Giugno 2011

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione15 Giugno 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 190

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo MADDALENA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)», e dell’art. 2 e allegato A della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 22-25 novembre 2010 ed il 26 novembre-1° dicembre 2010, depositati in cancelleria il 30 novembre 2010 ed iscritti ai nn. 116 e 117 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Lombardia e Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Marcello Cardi per la Regione Lombardia e Lucia Bora per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 22 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)», per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    1.1. – Col primo motivo di ricorso, la legge regionale n. 16 del 2010 è censurata per aver autorizzato la gestione degli impianti per la cattura delle specie indicate nell’Allegato A della legge medesima «in assenza dei presupposti e delle condizioni poste» dall’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), riprodotta, senza alcuna modificazione sostanziale, nell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), ponendosi così in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost.

    In particolare il ricorrente, dopo aver ricordato che la direttiva citata subordina la «possibilità di autorizzare in deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantità alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni rigidamente controllate e all’impiego di modalità selettive in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo venatorio», lamenta il mancato rispetto di tali condizioni da parte della legge regionale impugnata; cosa che, sempre ad avviso del ricorrente, risulterebbe confermata «dal parere negativo dell’ISPRA formulato con note del 20/7/2010 e del 20/8/2010».

    Nel ricorso si osserva, inoltre, che la norma impugnata costituisce l’esatta riproduzione della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)», dichiarata incostituzionale con sentenza n. 266 del 2010 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

  2. – In secondo luogo, sempre ad avviso del ricorrente, la legge regionale violerebbe il principio stabilito dall’art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in base al quale la potestà legislativa regionale in ordine alla autorizzazione del piano di cattura dei richiami vivi dovrebbe essere esercitata in presenza di un parere favorevole dell’ISPRA, nonché la legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi), della quale la legge impugnata costituirebbe «attuazione».

    Pertanto, posto che la citata disposizione statale integrerebbe una «misura minima di tutela e quindi inderogabile per il legislatore regionale», il mancato rispetto di essa determinerebbe, sempre secondo il ricorrente, la violazione dell’«esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

  3. – Il ricorrente formula, altresì, istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ritenendo sussistenti i presupposti per accordare la tutela in via d’urgenza ai sensi degli artt. 35 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

  4. – Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia chiedendo che il ricorso sia dichiarato manifestamente inammissibile o, comunque, infondato.

    4.1. – Dopo aver ricostruito il quadro normativo comunitario e statale di riferimento, la resistente premette che la legge impugnata ha approvato il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 in base all’art. 1 della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi), che stabilisce che «la Regione, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) […], disciplina con la presente legge […] la cattura di uccelli da richiamo prevista dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)» (art.1). La finalità della disciplina censurata, precisa ancora la difesa regionale, è «quella di assicurare il rifornimento dei richiami vivi ai cacciatori che esercitano l’attività venatoria nella forma da appostamento fisso e temporaneo».

    4.2. – Ciò premesso, in ordine al primo motivo del ricorso, la difesa regionale deduce che l’art. 9...

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