Sentenza nº 189 da Constitutional Court (Italy), 15 Giugno 2011

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione15 Giugno 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 189

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo MADDALENA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

- Giorgio LATTANZI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 10, e 5 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010 n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.) e dell’art. 36 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010 n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 23-28 dicembre 2010 e il 24 febbraio-2 marzo 2011, depositati in cancelleria il 29 dicembre 2010 ed il 1° marzo 2011 ed iscritti al n. 122 del registro ricorsi 2010 ed al n. 10 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l’avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso depositato in cancelleria il 29 dicembre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 10, della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.) e, con riferimento all’art. 117, comma 2, lettera o), questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, della medesima legge della Regione Basilicata n. 31 del 2010.

  2. − Riferisce il Presidente del Consiglio che l’art. 2, comma 10, della censurata legge regionale prevede che la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, anche nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, possano coprire temporaneamente i posti rimasti vacanti di dirigente − dopo la copertura di cui ai precedenti commi 7 e 8, che prevedono limiti e condizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla Regione − conferendoli ai propri dipendenti apicali del comparto in possesso di una esperienza almeno quinquennale nella categoria più elevata e del diploma di laurea.

    Secondo il ricorrente, tale norma permetterebbe che, ad un incarico come quello di dirigente generale e di dirigente degli uffici, sia pur in via temporanea e nelle more dell’espletamento di procedure concorsuali, sia destinato personale non in possesso della qualifica dirigenziale, senza alcuna individuazione di un periodo massimo di durata del rapporto così instaurato, in una misura superiore rispetto a quella prevista dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che limita la possibilità di conferimento di simili incarichi temporanei «a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale» estranee al ruolo della dirigenza, nella sola misura del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

    In questo modo, la norma regionale censurata violerebbe la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile sancita dallart. 117, comma 2, lettera l), Cost., nella quale rientrerebbe anche la conclusione di contratti di lavoro del personale regionale. Al contempo, la norma, consentendo linstaurazione temporanea di un rapporto, di tipo dirigenziale, con personale non assunto mediante procedura concorsuale, senza alcun limite, né percentuale, né di durata, consentirebbe linstaurazione di un rapporto con personale privo delle caratteristiche professionali richieste per lo svolgimento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT