Sentenza nº 2927 da Council of State (Italy), 13 Maggio 2011

Data di Resoluzione13 Maggio 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Giancarlo Coraggio, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO ? ROMA, SEZIONE I, n. 4469/2009, resa tra le parti

sul ricorso numero di registro generale 4790 del 2010, proposto da Rosanna Valenza, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

Autorità garante della concorrenza e del mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l'avvocato Pafundi e l'avvocato dello Stato Fiorentino;

FATTO E DIRITTO

  1. L'odierna appellante, già dipendente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora innanzi AGCM), in virtù di contratti a tempo determinato, ha fruito della c.d. stabilizzazione di cui all'art. 1, comma l. 27 dicembre 2006, n. 296 e, per l'effetto, con decorrenza 17 maggio 2007 il suo rapporto di lavoro è stato convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con collocazione in ruolo.

    1.1. L'AGCM con deliberazione assunta nell'adunanza del 17 luglio 2008 ha deliberato che l'odierna appellante fosse collocata al livello I della fascia D delle tabelle retributive degli impiegati (vale a dire il medesimo livello che aveva conseguito al momento dell'instaurazione del pregresso rapporto a tempo determinato), e le ha attribuito un assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile pari alla differenza tra il trattamento economico (sommatoria delle voci retributive ?retribuzione stipendiale? e ?indennità incentivante?) in godimento al 17 maggio 2007 e quello previsto per il livello iniziale delle tabelle stipendiali degli impiegati vigenti alla medesima data.

  2. La delibera del 17 luglio 2008 è stata impugnata davanti al Tar Lazio ? Roma.

  3. Il Tribunale amministrativo adito con la sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso osservando che:

    1. la regola nel pubblico impiego è l'assunzione mediante concorso pubblico; la procedura di stabilizzazione consente una deroga alla regola del concorso pubblico ma non anche il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio a termine;

    2. la normativa sulla stabilizzazione non prevede la conservazione dell'anzianità pregressa;

    3. la previsione di un assegno ad personam è stata fatta dal legislatore solo per il personale dell'AGCM ed è un vantaggio specifico, atteso che in difetto di espressa previsione non solo non si doveva riconoscere la pregressa anzianità, ma neppure attribuire un assegno ad personam, non applicandosi il c.d. divieto di reformatio in peius nei rapporti di pubblico impiego non di ruolo;

    4. corretta è stata la quantificazione dell'assegno ad personam espungendo le componenti retributive occasionali.

  4. Ha proposto appello l'originaria ricorrente, riproponendo le censure di cui al ricorso di primo grado e contestando la sentenza gravata con i seguenti argomenti:

    1. violazione dell'art. 4 direttiva 1990/70/CE, che vieta disparità di trattamento in danno dei lavoratori a tempo determinato; in applicazione di tale previsione il Trib. di Torino, con sentenza 9 novembre 2009 n. 4148, avrebbe ritenuto illegittima la disciplina della stabilizzazione della l. n. 296/2006 nella parte in cui azzera l'anzianità pregressa maturata durante il servizio a termine;

    2. illegittimamente l'Autorità pretenderebbe la restituzione di somme erroneamente corrisposte tra la data dell'inquadramento provvisorio e quella dell'inquadramento definitivo, essendo imputabile a ritardo dell'Autorità il tempo decorso tra le due date, ed avendo medio tempore la ricorrente continuato a svolgere le mansioni assegnate con contratti a termine;

    3. tutt'oggi nonostante l'azzeramento dell'anzianità verrebbero svolte le mansioni anteriori alla stabilizzazione;

    4. vi sarebbe stata un'abusiva reiterazione di contratti a termine, con conseguente spettanza del risarcimento del danno.

  5. Le questioni di diritto oggetto del presente giudizio sono state già decise dalla Sezione con la pronuncia 23 febbraio 2011 n. 1138, in senso sfavorevole ai privati ricorrenti.

    5.1. L'art. 1, comma 519, l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha stabilito che, per l'anno 2007, una quota pari al 20% del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

    L'art. 75, comma 2, d.l. 112 del 2008 ha previsto che presso le autorità indipendenti il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di ?stabilizzazione? è determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno ad personam, riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo.

    La norma non è stata convertita in legge, ma, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. 133 del 2008, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del d.l. 112/2008, modificate o non convertite in legge.

    5.2. In ordine all'inquadramento del personale dell'Autorità con contratto a tempo determinato, la terza sezione del Consiglio di Stato, acquisito anche il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, ha reso uno specifico parere con il quale ha ritenuto che l'inquadramento del personale da stabilizzare non possa che avvenire nei livelli iniziali, atteso che la normativa non prevede la possibilità del riconoscimento della posizione giuridica maturata in posizione di lavoro a termine, e...

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