Sentenza nº 185 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 2011

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione10 Giugno 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 185

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo MADDALENA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-16 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 21 ottobre 2010 ed iscritto al n. 113 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 12-16 ottobre 2010 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 21 ottobre 2010 (ric. n. 113 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, recante «Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo», in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera a), della Costituzione, nonché alla direttiva 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE – Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – ed agli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

    1.1. – Il ricorrente premette che l’art. 3 della citata legge autorizza l’Amministrazione regionale «a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata».

    I contributi, «stabiliti nella misura rispettivamente di 8 centesimi al litro e 6 centesimi al litro», ed aumentati per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani «individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 1975/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975» sono concessi, ai sensi dell’art. 2, a:

    1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l’acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;

    2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ammesse a beneficiare della contribuzione per l’acquisto dei carburanti per autotrazione; [ ...]

    .

    Tali contributi, a norma dell’art. 5, comma 5, sono erogati «direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante», e «le Camere di commercio rimborsano ai gestori i contributi sull’acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale».

    1.2. – Ciò posto, il Presidente del Consiglio dei ministri assume che siffatta disciplina violi la direttiva 2003/96/CE «Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità» e l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto il rimborso di una parte del prezzo del carburante, effettuato dalla Regione con le descritte modalità, configurerebbe nella sostanza una riduzione indiretta dell’accisa gravante sui carburanti.

    La citata direttiva, infatti, pur prevedendo la possibilità che le accise abbiano aliquote differenti nei diversi Paesi, non consentirebbe una differenziazione delle aliquote tra le varie Regioni dello Stato, salva l’attivazione, a seguito di comunicazione dello Stato membro, dello speciale procedimento di autorizzazione per l’applicazione di ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche (art. 19 della Direttiva).

    Nella specie, non essendo stata rilasciata alcuna autorizzazione in base alla citata norma, l’agevolazione prevista dalla legge regionale contrasterebbe con la direttiva 2003/96/CE «e conseguentemente con l’art. 117, primo comma, Cost.».

    L’effetto di sostanziale riduzione della quota di accisa della norma impugnata, sarebbe, poi, evidente alla luce dell’art. 6 della direttiva, laddove si prevede che le eventuali «esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione» possono essere raggiunte direttamente, o attraverso un’aliquota d’imposta differenziata, oppure rimborsando totalmente o in parte l’imposta versata.

    1.3 – La disposizione impugnata, a giudizio dell’Avvocatura dello Stato, violerebbe anche gli artt. 107 e 108 TFUE e l’art. 117, primo comma, Cost. , in quanto l’ampia formulazione della norma che individua i beneficiari sarebbe tale da ricomprendere nel novero dei destinatari anche soggetti qualificabili come «imprese» ai fini dell’applicazione del diritto europeo della concorrenza. In particolare la norma consentirebbe di fruire dell’agevolazione alle imprese individuali, agli esercenti le professioni liberali ed alle ONLUS che svolgono anche attività economica (come sarebbe confermato in tale ultimo caso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle fondazioni bancarie).

    Il contributo erogato a favore di tali soggetti, quindi, sarebbe tale da configurare un aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE, in assenza della necessaria comunicazione di cui al citato art. 108 paragrafo 3, e della indispensabile autorizzazione da parte della Commissione prevista dall’art. 107, paragrafo 3, del TFUE. Del resto, ricorda il ricorrente, la necessità di notificare alla commissione, conformemente all’art. 88, paragrafo, 3 del Trattato, i rimborsi di imposta che possono configurarsi come aiuti di Stato, sarebbe testualmente prevista dall’art. 26, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE.

    L’assunto sarebbe confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che considera aiuto di Stato la tariffa, a favore di una categoria d’imprese, relativa ad una fonte d’energia che sia inferiore a quella che sarebbe stata normalmente stabilita, anche «adottata da un ente che agisce sotto il controllo e secondo le direttive delle pubbliche autorità» (sentenza 2 febbraio 1988 in cause riunite C-67/85 ed altre).

    1.4. – Infine, il Presidente del Consiglio dei Ministri assume la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., in quanto, non rispettando i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, la Regione avrebbe invaso la...

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