Sentenze nº T-31/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 23 Maggio 2007

Data di Resoluzione23 Maggio 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-31/06

Nelle cause riunite T-241/05, da T-262/05 a T-264/05, T-346/05, T-347/05, da T-29/06 a T-31/06,

The Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati, Ohio (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. G. Kuipers,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente dal sig. D. Schennen, successivamente dal sig. G. Schneider, in qualit‡ di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto nove ricorsi presentati contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 14 aprile 2005 (procedimento R 843/2004-1), 3 maggio 2005 (procedimento R 845/2004-1), 4 maggio 2005 (procedimento R 849/2004-1), 1∞ giugno 2005 (procedimento R 1184/2004-1), 6 luglio 2005 (procedimenti R 1188/2004-1 e R 1182/2004-1), 16 novembre 2005 (procedimento R 1183/2004-1), 21 novembre 2005 (procedimento R 1072/2004-1) e 22 novembre 2005 (procedimento R 1071/2004-1), riguardanti la domanda di registrazione di marchi tridimensionali,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. H. Legal, presidente, V. Vadapalas e N.†Wahl, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 29 giugno (causa T-241/05), il 18 luglio (cause da T-262/05 a T-264/05), il 12 settembre 2005 (cause T-346/05 e T-347/05) e il 24 gennaio 2006 (cause da T-29/06 a T-31/06),

visti i controricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale il 30 settembre (cause T-241/05 e da T-262/05 a T-264/05), il 26 ottobre 2005 (cause T-346/05 e T-347/05) ed il 18 maggio 2006 (cause da T-29/06 a T-31/06),

vista la riunione delle cause decisa il 24 ottobre 2006,

in seguito alla trattazione orale del 13 dicembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Svolgimento del processo

1††††††††Il 31 maggio 2000 la ricorrente presentava all-Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) nove domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n.†40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2††††††††I marchi di cui si chiedeva la registrazione, come di seguito riprodotti, presentano la seguente forma tridimensionale:

-††††††††pasticca quadrata bianca con disegno floreale lilla a sei petali (causa T-241/05):

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-††††††††pasticca quadrata bianca con disegno floreale verde a sei petali (causa T-262/05):

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-††††††††pasticca quadrata bianca con disegno floreale lilla a quattro petali (causa T-263/05):

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-††††††††pasticca quadrata bianca con disegno floreale verde a quattro petali (causa T-264/05):

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-††††††††pasticca quadrata bianca con disegno floreale blu a sei petali (causa T-346/05):

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-††††††††pasticca quadrata bianca con disegno floreale verde a cinque petali (causa T-347/05):

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-††††††††pasticca quadrata bianca con disegno floreale blu a cinque petali (causa T-29/06):

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-††††††††pasticca quadrata bianca con disegno floreale blu a quattro petali (causa T-30/06):

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-††††††††pasticca quadrata bianca con disegno floreale lilla a cinque petali (causa T-31/06):

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3††††††††I prodotti per i quali veniva richiesta la registrazione rientrano nella classe†3 ai sensi dell-Accordo di Nizza 15†giugno†1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione, identica per tutte le domande: ´preparati per il lavaggio e la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; prodotti per il lavaggio e la pulizia dei piatti; saponiª.

4††††††††Con nove decisioni adottate tra il 28 luglio e l'8 novembre 2004, l-esaminatore dell-UAMI respingeva le domande di registrazione ai sensi dell'art.†7, n.†1, lett.†b), del regolamento n.†40/94.

5††††††††La ricorrente presentava nove ricorsi contro tali decisioni presso l-UAMI, a norma degli artt. da 57 a 62 del regolamento n.†40/94.

6††††††††Con nove decisioni del 14 aprile (causa T-241/05), 3 maggio (causa T-263/05), 4 maggio (causa T-264/05), 1∞ giugno (causa T-262/05), 6 luglio (cause T-346/05 e T-347/05), 16 novembre (causa T-31/06), 21 novembre (causa T-30/06) e 22 novembre 2005 (causa T-29/06) (in prosieguo, considerate nel loro complesso: le ´decisioni impugnateª), la prima commissione di ricorso dell-UAMI respingeva i detti ricorsi in quanto i marchi richiesti erano privi di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art.†7, n.†1, lett.†b), del regolamento n.†40/94.

Conclusioni delle parti

7††††††††La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-††††††††annullare le decisioni impugnate;

-††††††††condannare l-UAMI alle spese.

8††††††††L-UAMI chiede che il Tribunale voglia:

-††††††††respingere i ricorsi;

-††††††††condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

9††††††††In questa causa, la ricorrente solleva un unico motivo, vertente sulla violazione dell'art.†7, n.†1, lett.†b), del regolamento n.†40/94.

10††††††Per quanto riguarda il consumatore interessato, essa sostiene che i prodotti in questione sono destinati ai consumatori che fanno la spesa quotidianamente e, pertanto, sono pi˘ attenti. Inoltre, afferma che le pasticche rientrano tra gli articoli pi˘ costosi della categoria dei detergenti venduti nei supermercati e che, quindi, il livello di attenzione prestato dal consumatore alla loro forma e al loro disegno Ë elevato.

11††††††Secondo la ricorrente, poi, i produttori presenti sul mercato in questione, caratterizzato da una forte concorrenza, hanno tutto l'interesse a distinguere l'aspetto dei loro prodotti rispetto a quello dei prodotti dei concorrenti al fine di captare l'attenzione del consumatore, come dimostra il gran numero di domande di registrazione di forme di pasticche detergenti come marchi. Gli esempi di pubblicit‡ televisiva allegati ai ricorsi nelle cause da T-29/06 a T-31/06 confermerebbero l'argomento secondo cui le pasticche sono utilizzate dai produttori a fini distintivi. Per la ricorrente, tali argomenti dimostrano che il consumatore Ë pienamente in grado di percepire la pasticca come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto. A suo avviso, tale indicazione Ë confermata dalla diversit‡ delle pasticche detergenti disponibili sul mercato.

12††††††Nell'ambito della valutazione delle abitudini del consumatore interessato, la commissione di ricorso avrebbe a torto preso in considerazione il fatto che i prodotti in questione, generalmente, sono venduti in una confezione sulla quale figurano un certo numero di elementi verbali o figurativi. Le circostanze relative all-utilizzo previsto dei marchi richiesti non possono avere alcuna incidenza sulla valutazione del carattere distintivo [sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T 355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc.†pag.†II-1939, punto 42]. A titolo di esempio, se le pasticche sono vendute confezionate, potrebbero comunque recare disegni sulla confezione, essere vendute in una confezione trasparente o in una confezione con la forma del marchio richiesto. Un modello di pasticca potrebbe essere fissato sulla confezione del prodotto.

13††††††Inoltre, anche supponendo che la commissione di ricorso potesse tener conto delle circostanze dell'utilizzo che ci si propone dei marchi richiesti, essa avrebbe dovuto anche prendere in considerazione altre circostanze, quali il prezzo del prodotto, pi˘ elevato rispetto a quello del detersivo liquido o in polvere, nonchÈ il modo in cui la pasticca Ë presentata nella pubblicit‡.

14††††††Per quanto riguarda i marchi richiesti, la commissione di ricorso avrebbe omesso di tener conto di tutte le loro particolarit‡, ossia:

-††††††††la forma rettangolare spessa, quasi cubica, della pasticca, contenente due facce quadrate con angoli arrotondati;

-††††††††la presenza di due colori ben distinti, il bianco e, a seconda della pasticca, il lilla, il verde o il blu;

-††††††††la disposizione dei colori: uno di tali colori Ë applicato su un disegno che figura al centro della pasticca e non sui vari strati costitutivi di quest'ultima;

-††††††††la forma del disegno sulla pasticca.

15††††††Tali elementi distinguerebbero nettamente i marchi richiesti dalle pasticche di detergente disponibili sul mercato. A sostegno di tale argomento, la ricorrente produce talune rappresentazioni di pasticche commercializzate al momento del deposito delle domande di marchio in questione.

16††††††La commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che, nel settore interessato, gli elementi in questione fossero abituali, oppure dettati da considerazioni pratiche, e che essi non contraddistinguessero significativamente l-aspetto della pasticca. In particolare, essa avrebbe omesso di valutare il fatto che la pasticca Ë caratterizzata da una forma cubica che si distingue dalle forme rettangolari pi˘ piatte delle pasticche presenti sul mercato, nonchÈ da due colori distinti, suddivisi in modo tale da attirare l'attenzione. Essa non avrebbe dimostrato l'esistenza sul mercato, alla data delle domande di marchio, di una pasticca che presenti caratteristiche assimilabili.

17†††††† In aggiunta a tali elementi caratteristici, i marchi richiesti conterrebbero un disegno al centro della pasticca, il quale costituirebbe un elemento di presentazione supplementare e distintivo ai sensi delle sentenze del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-128/00, Procter & Gamble/UAMI (Pasticca quadrata con incrostazione), (Racc.†pag.†II-2785, punto 60), e causa T-129/00, Procter & Gamble/UAMI (Pasticca rettangolare con incrostazione), (Racc.†pag.†II-2793, punto 60). Considerato tale elemento, i marchi richiesti non potrebbero essere considerati come segni che consistono esclusivamente nella forma e nei colori del prodotto in questione, in assenza di qualsiasi elemento grafico.

18††††††I disegni in esame rappresenterebbero un motivo floreale, o una stella, a quattro, cinque o sei petali...

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