Sentenza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 12 Maggio 2011

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione12 Maggio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 164

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo MADDALENA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con ordinanza del 1° ottobre 2010 e dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 18 novembre 2010, iscritte rispettivamente ai nn. 389 del registro ordinanze 2010 e 6 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2010 e n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti l’atto di costituzione di L. G. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 e nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi l’avvocato Pantaleo Cannoletta per L. G. e l’avvocato dello Stato Massimo Bachetti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. – Con ordinanza depositata il 18 novembre 2010, il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale (omicidio volontario), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Il giudice a quo è investito dell’appello, proposto dal difensore di una persona imputata di omicidio volontario in concorso, avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, emessa il 20 agosto 2010 dalla Corte di assise di appello di Lecce.

Al riguardo, il rimettente riferisce che, dopo la convalida di un provvedimento di fermo, all’interessata era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 21 luglio 2008. A seguito di impugnazione del difensore, il Tribunale rimettente, con ordinanza del 19 settembre 2008 – non impugnata dal pubblico ministero – aveva, peraltro, disposto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.

Entrato in vigore l’art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2009, il pubblico ministero aveva chiesto e ottenuto il ripristino della misura carceraria, alla luce della nuova disciplina recata dalla novella. Il difensore aveva quindi presentato una nuova istanza di sostituzione alla Corte di assise di appello di Lecce (a ciò competente, essendo stata l’imputata condannata, nelle more, da detta Corte alla pena di sedici anni e due mesi di reclusione): istanza motivata tanto con l’asserita incompatibilità delle condizioni di salute dell’imputata con la custodia carceraria, quanto con la dedotta illegittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. L’ordinanza di rigetto di tale istanza era stata, infine, impugnata con l’appello sul quale il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi.

Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, nel caso di specie, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è fuori discussione, essendo stata l’imputata già condannata in grado di appello.

Per quel che concerne, poi, le esigenze cautelari, il Tribunale aveva già accertato, con la citata ordinanza del 19 settembre 2008, che le esigenze di cui all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (connesse al pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede) potevano essere soddisfatte con la meno gravosa misura degli arresti domiciliari. Ciò, in quanto «la peculiarità del caso – a carattere reattivo a fronte di una lunga storia di violenze subite – e la presenza nella vicenda di un uomo di ben maggiore esperienza […], con precedenti specifici», induceva a riconoscere alla donna «un ruolo servente» nel fatto, tale da delineare una pericolosità attenuata, tanto più che la stessa non risultava «avere mai violato gli ordini dell’autorità».

Rispetto a tale valutazione – divenuta «giudicato cautelare», stante la mancata impugnazione del provvedimento da parte del pubblico ministero – non sarebbe intervenuto alcun elemento di novità, atto a far supporre un aggravamento delle esigenze cautelari. L’unico dato nuovo – di ordine normativo – sarebbe costituito dalla preclusione introdotta dalla novella legislativa modificativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in forza della quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per una serie di reati – tra cui quello di omicidio volontario – «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

La questione di costituzionalità risulterebbe, pertanto, dirimente ai fini della decisione da assumere nel procedimento a quo: ciò, tenuto conto anche dell’infondatezza del primo dei motivi di appello, dovendosi escludere – alla luce dell’espletata consulenza medico-legale – che le condizioni di salute dell’interessata siano realmente incompatibili con la custodia carceraria.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo rileva come questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, abbia già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Ad avviso del giudice a quo, le medesime considerazioni poste a base di tale pronuncia – considerazioni che il rimettente riproduce integralmente nell’ordinanza di rimessione – varrebbero anche in rapporto al delitto di omicidio. In particolare, allo stesso modo dei delitti a sfondo sessuale oggetto della sentenza n. 265 del 2010, neppure il reato di omicidio potrebbe essere assimilato, sotto il profilo che interessa, ai delitti di mafia, relativamente ai quali tanto questa Corte (con l’ordinanza n. 450 del 1995) che la Corte europea dei diritti dell’uomo (con la sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia) hanno ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, sancita dalla norma denunciata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
3 temas prácticos
  • Sentenza Nº 28985 della Corte Suprema di Cassazione, 20-10-2020
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 20 October 2020
    ...del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. (che ha adeguato la relativa previsione normativa all'intervento manipolativo di cui alla sentenza n. 164 del 2011 della Corte costituzionale), la presunzione legale di adeguatezza - in via di principio - dell'applicazione della misura della custodi......
  • Sentenza Nº 42080 della Corte Suprema di Cassazione, 14-10-2019
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 14 October 2019
    ...comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. _ (che_ ha _adeguato la relativa previsione normativa all'intervento manipolativo di cui alla sentenza n. 164 del 2011 della Corte costituzionale), la presunzione legale di adeguatezza - in via di principio - dell'applicazione della misura della custodi......
  • Sentenza Nº 42081 della Corte Suprema di Cassazione, 14-10-2019
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 14 October 2019
    ...del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen._ (che ha adeguato la relativa previsione normativa all'intervento manipolativo di cui alla sentenza n. 164 del 2011 della Corte costituzionale), la presunzione legale di adeguatezza - in via di principio - dell'applicazione della misura della custod......
3 sentencias
  • Sentenza Nº 28985 della Corte Suprema di Cassazione, 20-10-2020
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 20 October 2020
    ...del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. (che ha adeguato la relativa previsione normativa all'intervento manipolativo di cui alla sentenza n. 164 del 2011 della Corte costituzionale), la presunzione legale di adeguatezza - in via di principio - dell'applicazione della misura della custodi......
  • Sentenza Nº 42080 della Corte Suprema di Cassazione, 14-10-2019
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 14 October 2019
    ...comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. _ (che_ ha _adeguato la relativa previsione normativa all'intervento manipolativo di cui alla sentenza n. 164 del 2011 della Corte costituzionale), la presunzione legale di adeguatezza - in via di principio - dell'applicazione della misura della custodi......
  • Sentenza Nº 42081 della Corte Suprema di Cassazione, 14-10-2019
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 14 October 2019
    ...del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen._ (che ha adeguato la relativa previsione normativa all'intervento manipolativo di cui alla sentenza n. 164 del 2011 della Corte costituzionale), la presunzione legale di adeguatezza - in via di principio - dell'applicazione della misura della custod......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT