Sentenza nº 165 da Constitutional Court (Italy), 11 Maggio 2007

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione11 Maggio 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 165

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††† Franco†††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††† Francesco††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††† ††††††††††† Giudice

-††† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Paolo†††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Alfio†††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Alfonso††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Franco†††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Luigi†††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Gaetano†††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Sabino†††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Maria Rita††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Giuseppe††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- †† Paolo Maria†††††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 1, commi 366, 368 e 369, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‑ legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio e il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai numeri 28, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 20 febbraio 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e líavvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana, con separati ricorsi notificati il 27 febbraio ed il 22 febbraio, depositati il 3 e 4 marzo 2006 ed il 28 febbraio 2006, hanno promosso, tra le altre, questioni di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi 366, 368 (rectius: comma 368, lettera b, numeri 1 e 2, e lettera d, numero 4, censurato soltanto dalle prime due Regioni) e 369 (comma questíultimo impugnato soltanto dalla terza ricorrente) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‑ legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 97, 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione (la prima ricorrente), nonchÈ agli artt. 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, allíart. 4, numeri 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 e 13, allíart. 5, numeri 7, 8 e 9, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in relazione allíart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) (la seconda ricorrente), infine, agli artt. 117 e 118 della Costituzione (la terza ricorrente).

    1.1. ñ Il citato art. 1, al comma 366, disciplina i ´distretti produttiviª, che definisce quali ´libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con líobiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare líefficienza nellíorganizzazione e nella produzione, secondo princÏpi di sussidiariet‡ verticale ed orizzontale, anche individuando modalit‡ di collaborazione con le associazioni imprenditorialiª. Detto articolo 1, al comma 368, lettera b), numeri 1 e 2, stabilisce la disciplina applicabile ai distretti produttivi in materia amministrativa; al comma 368, lettera d), disciplina la costituzione e líorganizzazione dellíAgenzia per la diffusione delle tecnologie per líinnovazione; al comma 369 prevede che le disposizioni concernenti i distretti produttivi si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui allíart. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dellíarticolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e della pesca e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dellíart. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per líinnovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), nonchÈ ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane).

  2. ñ Le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, nei ricorsi e nelle memorie depositate in prossimit‡ dellíudienza pubblica, di contenuto in larga misura coincidente, premettono che la disciplina recata dalle norme impugnate attiene alle ´materie dello sviluppo economicoª, riconducibili, ai sensi dellíart. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa cosiddetta residuale delle Regioni e, comunque, presenta profili di interferenza con la competenza legislativa regionale in materia di politica economica e di interventi nellíeconomia, benchÈ sia connessa anche con materie spettanti alla competenza legislativa dello Stato quale, ad esempio, quella fiscale. A loro avviso, detta connessione avrebbe reso possibile una regolamentazione di carattere generale e non, come sarebbe accaduto, líemanazione di norme di dettaglio che, conseguentemente, sarebbero costituzionalmente illegittime.

    Inoltre, in violazione dellíart. 117, sesto comma, Cost., che limita il potere regolamentare dello Stato alle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva del medesimo, la disciplina dei distretti produttivi Ë stata demandata a decreti interministeriali, senza neppure stabilire criteri e parametri legislativi, quindi anche in contrasto con il principio di legalit‡ sostanziale.

    In linea gradata, ad avviso delle ricorrenti, qualora si ritenesse legittima la fissazione delle caratteristiche dei distretti e dei relativi criteri di individuazione con decreto interministeriale, líart. 1, comma 366, della legge n. 266 del 2005 sarebbe comunque costituzionalmente illegittimo, in quanto non Ë prevista nessuna forma di collaborazione con le Regioni, in particolare, nella forma della acquisizione dellíintesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: Conferenza Stato-Regioni), ed in quanto ad esse non Ë riconosciuto alcun ruolo in occasione della ´concreta individuazioneª di ciascun distretto.

    Le Regioni censurano il citato art. 1, comma 368, lettera b), numeri 1 e 2, poichÈ stabilisce la disciplina ´dellíazione amministrativa in relazione alle impreseª, che spetta alla competenza regionale, salvo che per gli eventuali interventi di carattere macroeconomico. Inoltre, la disposizione esproprierebbe le Regioni dallíattivit‡ amministrativa di propria competenza in favore di corpi espressivi degli interessi parziali delle imprese, dei quali non sono definite con legge le caratteristiche, prevedendo che, a seguito della dichiarazione dei distretti in ordine alla titolarit‡ da parte delle imprese dei requisiti necessari per líavvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonchÈ per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti.

    Pertanto, la norma illegittimamente sottrae la disciplina della materia in esame e del procedimento amministrativo alle Regioni, alle quali essa spetta, ai sensi dellíart. 117, quarto comma, Cost., anche in virt˘ dellíart. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel testo sostituito dallíart. 19 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sullíazione amministrativa), prevedendo poteri normativi del Ministro, preclusi in relazione allíattivit‡ amministrativa regionale, vieppi˘ in quanto gli atti previsti dalla norma possono essere adottati senza alcuna partecipazione delle Regioni.

    Secondo la Regione Emilia-Romagna, la evidente ´parzialit‡ª del soggetto al quale sono attribuite le funzioni amministrative e la sua inidoneit‡ a valutare gli interessi pubblici comportano anche líillegittimit‡ costituzionale dellíart. 1, comma 368, lettera b), numero 1, della legge n. 266 del 2005, in riferimento allíart. 97 Cost.

    Infine, il citato art. 1, comma 368, lettera d), numero 4, violerebbe anchíesso le competenze legislative ed amministrative delle Regioni, nella parte in cui disciplina la costituzione e líorganizzazione dellíAgenzia per la diffusione delle tecnologie per líinnovazione, senza prevedere la partecipazione delle Regioni, neppure in occasione dellíapprovazione dello statuto dellíAgenzia da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, che esercita un potere di vigilanza sulla medesima e, con propri decreti (di natura non regolamentare), sentiti i ministeri indicati nella norma, definisce ´criteri e modalit‡ per lo svolgimento delle attivit‡ istituzionaliª.

    La Regione Friuli-Venezia Giulia deduce, inoltre, che i distretti produttivi costituiscono un istituto che presenta connessioni ´con la potest‡ legislativa regionale in materia di politica economica e di interventi nellíeconomia, attribuite dallíart. 4 dello statuto regionale alla propria competenza legislativa di...

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