Sentenza nº 3683 da Lazio, Roma, 24 Aprile 2007

Data di Resoluzione24 Aprile 2007
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg.Dec.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg.Ric..
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ANNO
SEZIONE SECONDA TER

composto dai signori Magistrati:

Consigliere Michele PERRELLI - Presidente

Consigliere Antonio AMICUZZI - Componente, relatore

Consigliere Maria Cristina QUILIGOTTI - Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6722 del 2004 proposto da CONFESERCENTI PROVINCIALE di Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore e da IL LIBRARIO s.a.s, di Catalano Elia, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Sciarretta, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via G.G. Belli, presso lo Studio Legale Annecchino, Sciarretta & Parrotta;

CONTRO

il COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Delfini, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale, in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21;

per l'annullamento

della nota prot. n. 708 del 3.3.2004 dell'Assessore alle Politiche dell'artigianato e del commercio del Comune di Roma e della direttiva assessoriale n. 05 del 2004;

della determinazione dirigenziale n. 225 del 4.3.2004 del Dipartimento VIII del Comune di Roma e del relativo avviso pubblico riportante la dicitura "Allegato A", finalizzato all'assegnazione di n. 7 turni di lavoro relativi a posteggi inseriti nel "Circuito B" del Circuito librario denominato "Arcipelago delle parole";

degli atti presupposti, coevi, successivi e connessi;

nonché, a seguito di motivi aggiunti,

della determinazione dirigenziale n. 682 del 25.2.2005 di detto Dipartimento, avente ad oggetto "Approvazione graduatoria assegnazione 7 turni di lavoro, Circuito B, manifestazione Arcipelago delle Parole";

degli atti presupposti, coevi, successivi e connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti i motivi aggiunti al ricorso;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 5.2.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 16.6.2004, depositato il 25.6.2004, la Confesercenti Provinciale di Roma, tra i cui scopi rientra la tutela degli interessi professionali dei rivenditori di libri, ed Il Librario s.a.s, di Catalano Elia, titolare di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore merceologico non alimentare(che ha presentato in data 3'-4-2004 domanda di partecipazione all'avviso pubblico che ha fatto seguito alla d.d. n. 225 del 2004 del Dipatimento VIII del Comune di Roma), hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:

  1. - Violazione e falsa applicazione delle deliberazioni di Giunta comunale 27.6.1997, n. 2522 e 16.1.2001. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento, nonché lesione dei principi di buon andamento ed imparzialità.

  2. - Violazione e falsa applicazione delle sopra citate deliberazioni. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, violazione del giudicato, nonché lesione dei principi di buon andamento ed imparzialità.

    Con atto depositato il 13.7.2004 si è costituito in giudizio il Comune di Roma.

    Con memoria depositata l'1.12.2004 parte ricorrente, evidenziato in particolare che alla stregua delle determinazioni dirigenziali n. 1173 del 2001, n. 1329 del 2001 e n. 1412 del 2001 l'assegnazione dei posteggi in questione è condizionata alla adozione di una nuova tipologia di moduli di vendita con caratteristiche similari a quelle dei chioschi autorizzati per le aree del Centro storico (il che sarebbe incompatibile con qualsiasi forma di turnazione), ha ribadito tesi e richieste.

    Con memoria depositata il 2.12.2004 il costituito Comune ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.

    Con motivi aggiunti notificati il 4.11.2005, depositati il 22.11.2005 le parti ricorrenti hanno impugnato gli ulteriori provvedimenti in epigrafe indicati deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

  3. - Violazione e falsa applicazione della deliberazione di Giunta comunale del 16.1.2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza, contraddittorietà e lesione dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.

  4. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, degli artt. 37 e 58 della L.R. 18 novembre 1999, n. 33, dell'Allegato A, punto 5.4, della deliberazione del Consiglio regionale 19 febbraio 2003, n. 139, e delle deliberazioni della Giunta comunale del 25.2.2003, n. 114 e del 5.6.2003, n. 332.

  5. - Eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

    Alla pubblica udienza del 5.2.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

    DIRITTO

  6. - Con il ricorso in esame la Confesercenti Provinciale di Roma ed Il Librario s.a.s, di Catalano Elia, titolare di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore merceologico non alimentare, hanno impugnato la nota prot. n. 708 del 3.3.2004 dell'Assessore alle Politiche dell'artigianato e del commercio del Comune di Roma, la direttiva assessoriale n. 05 del 2004, la determinazione dirigenziale n. 225 del 4.3.2004 del Dipartimento VIII del Comune di Roma ed il relativo avviso pubblico riportante la dicitura "Allegato A", finalizzato all'assegnazione di n. 7 turni di lavoro...

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