Sentenza nº 1757 da Council of State (Italy), 17 Aprile 2007

Data di Resoluzione17 Aprile 2007
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1757/2007

Reg.Dec.

N. 2691 Reg.Ric.

ANNO 2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso in appello proposto da Labate Lorenzo rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Cordiano ed elettivamente domiciliato in Roma via Flaminia Vecchia 838;

contro

Ministero dell'interno e la Questura di Reggio Calabria in persona dei legali rappresentanti pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui sono ope legis domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria n.27 del 18 gennaio 2005.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 13 marzo 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Uditi l'avv. Cordiano e l'avv. dello Stato Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tar della Calabria ha respinto il ricorso proposto da Labate Lorenzo avverso il provvedimento del Questore di Reggio Calabria del 6 ottobre 2004 con cui gli era stato prescritto di regolarizzare l'attività provvedendo alla vidimazione del registro "antichità preziosi e beni usati" nonché il divieto di svolgere attività commerciale, anche mediante esposizione, nel locale al numero civico 378 di Corso Garibaldi a Reggio Calabria.

L'adito Tribunale premetteva che il ricorrente svolgeva attività di commercio di oggetti preziosi e aveva ottenuto licenza dal Questore il 7 febbraio 1968. Aveva svolto l'attività sino al mese di febbraio 2004 in un locale sito in corso Garibaldi 378, e si era sempre dotato del registro di cui all'art.128 del TULPS, regolarmente vidimato dalla Questura, da ultimo in data 12 marzo 1998. Dal febbraio 2004, il ricorrente aveva trasferito il proprio punto vendita presso altro locale al n. civico 467 di corso Garibaldi, avendo per ciò ottenuto la modifica della licenza con provvedimento del Questore del 26 febbraio 2004. Il ricorrente ha destinato le vetrine del precedente locale alla esposizione di oggetti, a suo dire, in acciaio, apponendo degli avvisi con cui informava la clientela che il nuovo punto vendita si trovava al n. civico 467.

A seguito di ispezione disposta dalla Questura in data 2 ottobre 2004, è stato adottato il provvedimento impugnato.

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamentava eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza, osservando che il registro "antichità preziosi e beni usati" da egli attualmente utilizzato era stato regolarmente vidimato dalla Questura il 12 marzo 1998 e il 28 febbraio 2004 e che nel numero civico 378 non erano esposti oggetti preziosi, ma orologi in acciaio. Col secondo motivo, il ricorrente lamentava la violazione dell'art.127 del TULPS e dell'art.245 del R.D. n.635\1940, rilevando che quest'ultimo disponeva che la licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta. Lamentava inoltre la violazione dell'art.17 ter del R.D. n.773\1931, osservando che l'Amministrazione non gli aveva notificato il verbale di ispezione in data 2 ottobre 2004. Infine ha dedotto il difetto di motivazione ed il mancato invio dell'avviso di avvio del procedimento.

Rilevava il Tar che a seguito del suddetto controllo risultava che il ricorrente, nel piano sottostante al locale sito al n. civico 467 esercitava l'attività artigianale di orafo in un laboratorio dove era anche rinvenuto un registro"merci in lavorazione", ove erano registrate le operazioni effettuate dal ricorrente in tale qualità (registro ben distinto da quello, regolarmente vidimato, relativo all'attività commerciale). L'orafo ha l'obbligo di tenere uno specifico registro ai sensi dell'art.128 TULPS, come si desume dall'art 12 del D.lgs.n.251\1999, che stabilisce che la prova di oggetto usato è data dalla sua descrizione riportata nel registro delle operazioni giornaliere, e dall'art.4, terzo comma, del D.lgs. n.374\1999, che prescrive forme speciali di identificazione, registrazione e segnalazione dei clienti mediante applicazione del citato art.128. Risultava evidente che la p.a. aveva correttamente richiesto al ricorrente la vidimazione dello specifico registro per l'attività di orafo, diverso da quello dallo stesso tenuto e già vidimato per lo svolgimento dell'attività commerciale.

Per l'esposizione della merce nel locale sito al n.378, si osservava che, con Circolare 18 dicembre 1985, il Ministero dell'interno aveva evidenziato la necessità che l'esposizione di oggetti preziosi, per evidenti...

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