Sentenza nº 114 da Constitutional Court (Italy), 07 Aprile 2011

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione07 Aprile 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 114

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 28, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18 settembre 2010, depositato in cancelleria il 21 settembre 2010 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 28, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007), per asserita violazione dell’art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

    La norma impugnata, ha inserito l’art. 1-bis nella legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), ha disposto misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale.

    Secondo il ricorrente, la disposizione censurata contrasterebbe con quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e conseguentemente con le norme costituzionali sopra citate.

    Prima di esporre il contenuto delle singole censure, il ricorrente rileva come l’art. 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, pur attribuendo alla Regione la titolarità della competenza primaria in materia lavori pubblici di interesse regionale, imponga che, nell’esercizio di tale funzione legislativa, vengano rispettati i limiti posti dai principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché dagli obblighi internazionali.

    In particolare, la potestà legislativa regionale deve essere espletata nel rispetto, con riferimento alla fase relativa alla procedura di scelta del contraente, delle norme, poste a tutela della concorrenza, contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006.

    In relazione, invece, alla fase relativa alla conclusione ed esecuzione del contratto, varrebbero i limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle norme fondamentali di riforma economico-sociali (si cita, tra le altre, la sentenza n. 221 del 2010).

    1.2.— Esposto ciò, il ricorrente deduce, in primo luogo, l’illegittimità costituzionale dell’impugnato art. 1-bis, commi 1 e 2, della legge regionale n. 11 del 2009, nel testo introdotto dall’art. 4, comma 28, della legge regionale n. 12 del 2010, i quali dispongono:

    1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentano interesse transfrontaliero.

    2. I lavori di valore pari o inferiore all’importo di cui al comma 1 sono affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. L’invito diretto è rivolto ad almeno quindici soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito

    .

    Tali disposizioni contrasterebbero con quelle contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006, e, segnatamente, con gli artt. 56 (procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara), 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), 70 (termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte), e 122, commi 6, 7 e 7-bis (disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia), con conseguente violazione delle competenze statutarie, nonché della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. In particolare, si deduce, da un lato, che le procedure di affidamento dei contratti pubblici afferiscono alla materia della tutela della concorrenza, dall’altro, che la disciplina contenuta nel predetto decreto si configura quale espressione di norme fondamentali di riforma economico-sociali.

    1.3.— Il comma 3 dello stesso art. 1-bis prevede, inoltre, che «i lavori di cui al comma 2 sono affidati preferibilmente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori di cui al comma 2 possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all’applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale».

    Secondo il ricorrente, tali disposizioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 81 (criteri per la scelta dell’offerta migliore) e con l’art. 122, comma 9 (disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia), del d.lgs. n. 163 del 2006, in tema di scelta del criterio di aggiudicazione e di anomalie delle offerte. Si osserva, infatti, che, se è vero che la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, tale facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Le disposizioni impugnate, pertanto, violerebbero le citate norme statutarie della Regione ed eccederebbero dalla competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost., «attesa l’afferenza dei criteri di aggiudicazione dei lavori alla materia “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva statale e tenuto conto del carattere di “normativa fondamentale di riforma economico-sociale” della disciplina codicistica».

    1.4.— Il comma 4 dell’art. 1-bis prevede, a sua volta, che «gli affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all’Albo della stazione appaltante e comunicati all’Osservatorio Regionale». Tale disposizione contrasterebbe con l’art. 122, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, in tema di pubblicità della procedura di affidamento, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. In particolare, si deduce che sarebbe illegittima l’introduzione di forme di pubblicità attenuata degli affidamenti, atteso che la disciplina di tale profilo, afferendo alla materia della tutela della concorrenza, sarebbe di competenza esclusiva statale.

    1.5.— Oggetto di impugnazione è anche il comma 5 del predetto art. 1-bis, il quale prevede che «fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità».

    Tale disposizione contrasterebbe con l’art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, relativo all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost.

  2. — Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che il ricorso venga dichiara inammissibile ed infondato, con riserva di esplicitare le ragioni della richiesta in una successiva memoria.

  3. Nellimminenza delludienza pubblica la difesa della Regione ha depositato...

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