Legittimità

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I

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. UN., 21 GENNAIO 2011, N. 1963 (UD. 28 OTTOBRE 2010)

Pres. Lupo – est. Brusco – p.m. Izzo (diff.) – ric. P.g. In proc. Di lorenzo

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro y Sottrazione y Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo y Circolazione abusiva y Reato ex art. 334 c.p. e illecito amministrativo ex art. 213 c.s. y Concorso y Esclusione y Specialità dell’art. 213 c.s. y Sussistenza.

Il principio di specialità posto dall’art. 9 della L. n. 689 del 1981 quale criterio di soluzione dell’eventuale concorso tra norme penali incriminatici e norme amministrative sanzionatorie presuppone il confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte. Pertanto, l’art. 213, comma quarto, c.s. che punisce con la sanzione amministrativa l’abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, deve ritenersi speciale rispetto all’art. 334 c.p., nel quale è configurato invece il delitto di sottrazione da parte del custode o del proprietario di beni di cui è stato disposto il sequestro penale o amministrativo. (Mass. Redaz.)(nuovo c.s., art. 213; c.p. art. 334; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9) (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. VI, 17 GENNAIO 2011, N. 986 (UD. 5 OTTOBRE 2010)

Pres. Bardovagni – est. De crescienzo – p.m. Monetti (diff.) – ric. Orfano

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro y Sottrazione y Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo y Reato ex art. 334 c.p. e illecito amministrativo ex art. 213 c.s. y Reato ex art. 334 c.p. y Configurabilità y Condizioni.

Nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, la configurabilità del reato di cui all’art. 334 c.p. richiede, sotto il profilo soggettivo, che la condotta sia stata posta in essere allo scopo di eludere il vincolo di indisponibilità posto sul bene; il che è da escludere quando l’uso del veicolo sia momentaneo, occasionale e circoscritto nello spazio. Sotto il profilo oggettivo, poi, ove si postuli l’ipotesi del “deterioramento”, questo deve intendersi come effettivo scadimento qualitativo del bene, da dimostrarsi di volta in volta, non essendo esso presumibile in astratto come automatica conseguenza dell’uso. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 334; nuovo c.s., art. 213) (2)

(1) Importante pronuncia delle SS.UU. che dirime un contrasto giurisprudenziale sorto tra la Sezione III e la Sezione VI. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite riguarda la soluzione del quesito se sia configurabile - nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 c.s., che circoli abusivamente con lo stesso - oltre alla violazione amministrativa prevista dal comma 4 del medesimo art. 213, anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.). “Con l’avvertenza preliminare - scrivono le SS.UU. - che il problema si pone esclusivamente quando l’agente sia anche proprietario o custode (o abbia entrambe le qualità) del veicolo; diversamente il problema del concorso non si pone perché le ipotesi disciplinate dal codice penale si riferiscono solo a chi riveste queste qualità (reato proprio)”. Le SS.UU. hanno escluso il concorso tra l’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma 4, c.s. e il delitto di cui all’art. 334 c.p., affermando la natura speciale dell’illecito amministrativo in oggetto rispetto alla fattispecie delittuosa. Sulla questione, com’è noto, si erano formati due orientamenti giurisprudenziali. Secondo quello minoritario, di fatto accolto dalle SS.UU., il soggetto sorpreso alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo risponde soltanto dell’ipotesi di violazione amministrativa prevista dal quarto comma dell’art. 213 c.s.. Così v. Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2008, Pisa, in questa Rivista 2008, 923; Cass. pen., sez. III, 5 maggio 2008, De Maio, in Riv. pen. 2008, 747 e Cass. pen., sez. VI, 31 ottobre 2007, Ferrara, in Ius&Lex, dvd n. 1/2011, ed. La Tribuna. Il prevalente indirizzo interpretativo esclude, invece, qualunque relazione di specialità tra le citate norme e ravvisa un concorso formale tra le medesime. Così, v. Cass. pen., sez. VI, 8 giugno 2010, Bisignano, in questa Rivista 2010, 787; Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2010, Auricchio, ivi 2010, 386; Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 2009, P.M. in proc. Mazzone, ivi 2010, 13; Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2008, P.G. in proc. Altomare, ivi 2008, 618; Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 2008, P.G. in proc. Ricci, ivi 2008, 295 e Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 2008, P.M. in proc. Ferreri, ivi 2008, 618.

(2) La sentenza in epigrafe non condivide quanto affermato, a proposito di custode-proprietario di un ciclomotore sottoposto a sequestro che aveva percorso con il veicolo circa 720 chilometri, da Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 2000, Putiri, in Ius&Lex, dvd n. 1/2011, ed. La Tribuna, secondo cui “Integra gli estremi del reato di cui all’art. 334 c.p. qualsiasi utilizzo della cosa sequestrata il quale finisca per determinare la compromissione delle finalità di preservazione cui tenda il vincolo di intangibilità assicurato dalla misura cautelare, e perciò qualsiasi uso della stessa che ad esempio comportando la amozione del bene, ne determini comunque un deprezzamento, né si rende necessario al riguardo che quest’uso si traduca altresì in una compromissione delle capacità di funzionamento tecnico dello stesso”. Sugli elementi che

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contraddistinguono il reato di cui all’art. 334 c.p., seguendo la tesi maggioritaria nella giurisprudenza della S.C. che ammette il concorso tra l’ipotesi prevista dall’art. 213, comma 4, c.s. e quella di cui all’art. 334 c.p. (e quindi esclude il concorso apparente tra le due norme), v. Cass. pen., sez. VI, 8 giugno 2010, Bisignano, in questa Rivista 2010, 787; Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2010, Auricchio, ivi 2010, 386 e Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 2009, P.M. in proc. Mazzone, ivi 2010, 13. Questo orientamento è stato superato dalla sentenza delle SS.UU. 21 gennaio 2011, n. 1963, P.G. in proc. Di Lorenzo, soprariportata, che ha ritenuto l’art. 213, comma 4, c.s. speciale, ai sensi dell’art. 9, comma primo, L. 24 novembre 1981, n. 689 con la conseguenza che il concorso con l’art. 334 c.p. - limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma, è apparente ed è applicabile soltanto la violazione amministrativa prevista dall’art. 213, comma quarto, c.s..

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli ha proposto ricorso avverso la sentenza 14 ottobre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di Pasquale Di Lorenzo, in ordine al delitto di cui all’art. 334 cod. pen. con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

    Il giudice, con la sentenza indicata, aveva ritenuto che la condotta dell’imputato (avere circolato abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 cod. strada) integrasse esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal comma 4 del medesimo art. 213 e non anche l’indicata ipotesi di reato (art. 334) prevista dal codice penale.

    Il ricorrente contesta la correttezza della tesi accolta dalla sentenza e - deducendo il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - richiama la prevalente giurisprudenza di legittimità che esclude che possa ravvisarsi un concorso apparente di norme tra l’art. 334 cod. pen. e l’art. 213 del codice della strada. Questa costruzione del quadro normativo risulterebbe confermata sia dalla diversità dei soggetti attivi che possono commettere il reato sia dalla diversità delle condotte descritte nelle norme indicate.

  2. La Sesta sezione di questa Corte, con ordinanza del 23 settembre 2010, ha trasmesso il ricorso a queste Sezioni unite.

    Nell’ordinanza di rimessione si riassumono i due orientamenti che si sono formati nella giurisprudenza di legittimità. Uno, minoritario, secondo cui la condotta del soggetto sorpreso alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo risponde soltanto dell’ipotesi di violazione amministrativa prevista dal quarto comma dell’art. 213 cod. strada; l’altro, maggioritario, che ritiene che questa condotta realizzi anche l’ipotesi di reato prevista dall’art. 334 cod. pen..

    Si sottolinea come l’orientamento prevalente - che esclude ci si trovi in presenza di concorso apparente e quindi ammette il concorso tra le due ipotesi di illecito - abbia in realtà dato luogo a pronunce non sempre uniformi rilevando come, in alcuni casi, la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto sufficiente, ad integrare la sottrazione del veicolo, la semplice amotio del medesimo mentre, in altre decisioni, si è sottolineata l’esigenza di verificare l’effettiva offensività della condotta accertando se la condotta posta in essere sia idonea ad eludere il vincolo di indisponibilità del bene.

    Ancora, con riferimento all’ipotesi del deterioramento (prevista dal medesimo art. 334), si è escluso che il semplice uso del veicolo sia sufficiente ad integrare tale condotta dovendosi verificare in concreto se tale deterioramento sia avvenuto. In queste ipotesi sarebbe da escludere il concorso apparente purché la messa in circolazione sia sintomatica della volontà di sottrarre il bene al fine di eludere il vincolo di indisponibilità.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

  3. La questione sottoposta all’esame delle sezioni unite riguarda la soluzione del quesito se sia configurabile - nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 cod. strada, che circoli abusivamente con lo stesso - oltre alla violazione amministrativa prevista dal comma 4 del medesimo art. 213, anche...

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