Legittimità

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. II, 10 DICEMBRE 2010, N. 43722 (UD. 11 NOVEMBRE 2010)

Pres. Sirena – est. Gentile – p.m. Passacantando (conf.) – ric. Calzoni

Uccisione o danneggiamento di animali altrui y Elemento oggettivo y Stato di necessità y Nozione y Fattispecie.

La “necessità” in presenza della quale l’art. 638 c.p. esclude la punibilità per il reato di uccisione o danneggiamento di animale altrui comprende non solo il vero e proprio “stato di necessità” previsto dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca a commettere il fatto per prevenire o evitare un pericolo imminente ovvero l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando esso sia dall’agente ritenuto altrimenti inevitabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato, avendo questi ucciso con un colpo di fucile un cane pastore tedesco che aveva aggredito un cagnolino appartenente alla moglie di esso imputato e mostrava di voler attaccare anche la donna, accorsa il difesa di detto cagnolino). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 54; c.p., art. 638) (1)

(1) Giurisprudenza conforme. Si vedano Cass. pen., sez. III, 30 novembre 2007, Borgia, in questa Rivista 2008, 1092; Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2006, Saddi, ivi 2007, 602 e Cass. pen., sez. II, 18 febbraio 1998, P.G. in proc. Ziccardi, ivi 1998, 349. Si ricorda che è stata recepita in Gazzetta ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010, la Legge n. 201 del 4 novembre 2010 che aumenta le sanzioni per i reati di uccisione e maltrattamento di tutti gli animali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, giudicava Calzoni Samuel perché imputato dei reati:

  1. art.638 c.p. per avere ucciso con arma da fuoco e senza necessità, un cane, razza pastore tedesco, di proprietà di Romano Simona e Zanetti Annamaria;

  2. art.703 c.p. perché, senza licenza dell’autorità, nelle circostanze di cui al capo a), esplodeva in luogo abitato due colpi di arma da sparo;

    In Idro, li 14 marzo 2006.

    Al termine del giudizio, con sentenza del 9 ottobre 2009, riteneva l’imputato responsabile del reato ascritto al capo a) ai sensi degli artt. 51 e 55 c.p. in relazione all’art. 638 c.p., e lo condannava alla pena di € 140 di ammenda; mentre lo assolveva dall’imputazione al capo b) ex art. 703 c.p., perché non punibile ai sensi dell’art. 51 c.p..

    Il Tribunale condannava l’imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili ed ordinava altresì la confisca dell’arma in sequestro.

    Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:

    Motivi ex art. 606, primo comma, lett. b) e) c.p.p.

    1) Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità manifesta avendo ritenuto, per un verso, che la condotta rubricata al capo b) ex art. 703 c.p. fosse scriminata ex art. 51 c.p. e, per altro verso, che la condotta rubricata al capo a) ex art. 638 c.p. fosse punibile ai sensi degli artt. 51 e 55 c.p.; la decisione era contraddittoria perché le condotte contestate ai capi a) e b) afferivano allo stesso contesto fattuale e temporale;

    2) la sentenza era erronea nella parte in cui aveva ritenuto l’eccesso colposo ex art. 55 c.p. mentre l’imputato si era trovato nell’impossibilità di scegliere altre condotte per respingere l’attacco che il pastore tedesco aveva portato al suo cagnolino ed il pericolo di aggressione da parte dello stesso animale nei confronti della propria moglie accorsa in difesa del cagnolino;

    3) la sentenza era quindi da censurare per non avere ravvisato nella specie l’ipotesi della “necessità” che, ai sensi dello stesso articolo 638 c.p., rendeva non punibile l’azione;

    4) in ogni caso, la sentenza era emessa in violazione della legge penale per avere ritenuto l’eccesso colposo ex art. 55 c.p. in relazione all’art. 51 c.p., senza considerare che il reato ascritto ex art. 638 c.p. non è punibile a titolo di colpa;

    5) la sentenza era da censurare anche per avere ammesso la costituzione delle parti civili senza accertare la legittimazione ad agire delle medesime;

    6) andava censurata anche la pronuncia di confisca del fucile in sequestro atteso che nella specie la confisca era solo facoltativa;

    Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il ricorso viene proposto “per saltum” ex art. 569 c.p.p. e quindi va esaminato solo relativamente alle violazioni di legge dedotte.

    Il Tribunale si è trovato a valutare le cause di giustificazione addotte dal Calzoni in ordine all’uccisione del cane e, quindi, piuttosto che fare riferimento all’ipotesi di non punibilità prevista dall’art. 51 c.p., avrebbe dovuto inquadrare la fattispecie nell’ambito della causa di non punibili-

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    tà di cui all’art. 54 c.p., suggerita dal tenore letterale dello stesso art. 638 c.p. (contestato al Calzoni al capo a).

    Invero, l’art. 638 c.p. prevede espressamente che l’uccisione dell’animale altrui costituisce reato solo ove avvenga “senza necessità”.

    La Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, è concorde nel ritenere che nel concetto di “necessità” previsto dall’art. 638 c.p., è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile. (Cassazione penale, sez. II, 15 febbraio 2006, n. 8820).

    In sostanza, l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 638 c.p. fa riferimento ad un concetto di necessità più ampio di quello previsto dall’art 54 c.p. perché l’oggetto specifico della tutela penale della norma di cui all’art. 638 c.p., delitto per il quale viene comunque richiesto il dolo della consapevolezza di agire senza necessità, deve principalmente individuarsi nell’interesse alla tutela del patrimonio zootecnico e della proprietà degli animali.

    Con l’inciso “senza necessità” si è inteso introdurre una “specifica causa di non punibilità” (Cassazione penale, sez. II, 27 giugno 2001) che si riterrà operativa ogniqualvolta, in presenza di un conflitto di interessi, la prevalenza dell’interesse del danneggiatore sia più conforme alle esigenze sociali.

    Pertanto, nel concetto di necessità quale assunto dall’art. 638 c.p. è compreso non solo lo stato di necessità vero e proprio, previsto come esimente dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritiene altrimenti inevitabile. (Cassazione penale, sez. II, 27 giugno 2001).

    Nella specie è la medesima sentenza impugnata a dare atto dell’esistenza di una situazione di pericolo imminente, sia per il cagnolino già aggredito dal pastore tedesco e sia per la moglie dello stesso imputato, intervenuta sul posto e che, verosimilmente, correva il rischio di essere coinvolta nella manifesta aggressività del cane pastore.

    Riferisce invero il Tribunale che la condotta dell’imputato “si può comprendere ed attribuire alla sua limitata capacità di determinarsi dovuta alla concitazione del momento ed allo spavento” con il che, lo stesso giudicante riconosce che, in quel momento, l’imputato si trovava nella condizione di ritenere inevitabile il danno al suo cane ed alla persona della moglie.

    In presenza di tale situazione, di cui la stessa sentenza dà conto, resta esclusa la configurazione giuridica del reato contestato, mancando uno degli estremi richiesti dall’art. 638 c.p., e cioè l’avere agito “senza necessità”; consegue l’assoluzione dell’imputato perché il fatto-reato non sussiste (Cassazione penale, sez. II, 27 giugno 2001).

    La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente al capo a) per insussistenza del fatto; va ricordato che per il reato ascritto al capo b) vi era stata già pronuncia di assoluzione.

    Alla presente decisione segue l’ordine di restituzione al Calzoni Samuel del fucile in sequestro, atteso che l’assoluzione rende impraticabile la misura della confisca, perché non obbligatoria nella specie. (Omissis)

    CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. UN., 7 DICEMBRE 2010, N. 43428 (UD. 30 SETTEMBRE 2010)

    Pres. Lupo – est. Cortese – p.m. Palombarini (conf.) – ric. Corsini

    Reati fallimentari y Reati di persone diverse dal fallito y Fatti di bancarotta y Liquidatore del concordato preventivo y Soggetto attivo del reato y Esclusione y Ragioni.

    Il liquidatore dei beni del concordato preventivo con “cessio bonorum”, di cui all’art. 182 legge fall., non può essere soggetto attivo dei reati di bancarotta di cui agli artt. 223 e 224, richiamati nell’art. 236, comma secondo, n. 1, stessa legge, in quanto non espressamente menzionato tra gli autori propri dei suddetti reati, per come indicati dalla disposizione da ultima citata, né può essere ricompreso nella categoria dei “liquidatori di società” menzionata dalla stessa disposizione. (Mass. Redaz.) (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 182; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 224; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 236) (1)

    (1) Decisione ineccepibile, ampiamente argomentata.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Lorenzo Corsini venne chiamato a rispondere dinanzi al Tribunale di Firenze: - di cinque reati - capi A, B, E, F, G della rubrica - di interesse privato in procedure di concordato preventivo con cessione di beni (artt. 228 e 236, comma secondo, n. 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267: d’ora innanzi legge fall.) commessi tra il 1998 ed il 1999 nella sua veste di commissario giudiziale e liquidatore del concordato, consistiti, da un lato, nella liquidazione di alcuni crediti al valore nominale dopo il loro acquisto dagli originari...

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