Sentenza nº 104 da Constitutional Court (Italy), 23 Marzo 2007

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione23 Marzo 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 104

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita††††††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe †††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria †††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per líanno 2002); del combinato disposto dellíart. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e dellíart. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per líesercizio finanziario 2005); del combinato disposto dellíart. 53, comma 2, e/o dellíart. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, e dellíart. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9; dellíart. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante ´Legge finanziaria regionale per líesercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)ª; rispettivamente promossi dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 19 ottobre 2004; dal Consiglio di Stato, con sei ordinanze del 19 ottobre 2005 e con una ordinanza del 7 febbraio 2006; dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 3 luglio 2006; iscritte ai numeri 589 del registro ordinanze 2005; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 237 e 431 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dellíanno 2005, e nn. 4, 29, 43, prima serie speciale, dellíanno 2006.

Visti gli atti di costituzione di Patrizio Valeri e Domenico Alessio, di Giuseppina Gabriele, di Benito Battigaglia e Carlo Mirabella, di Ernesto Petti, di Adolfo Pipino, Pietro Grasso e Luigi Macchitella, di Giancarlo Zotti, di Franco CondÚ, di Rosaria Marino, della Regione Lazio e della Regione Siciliana;

udito nellíudienza pubblica del 6 marzo 2007 e nella camera di consiglio del 7 marzo 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Francesco Castiello e Mario Sanino per Patrizio Valeri e Domenico Alessio; Rosaria Russo Valentini per Giuseppina Gabriele, Adolfo Pipino, Pietro Grasso e Luigi Macchitella; Alfredo Zaza díAulisio per Benito Battigaglia e Carlo Mirabella; Corrado De Simone per Ernesto Petti; Diego Perifano per Giancarlo Zotti; Francesco Castiello e Guido De Santis per Franco CondÚ; Gennaro Terracciano e Luca Di Raimondo per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Il Consiglio di Stato ha sollevato, con sei ordinanze (r.o. nn. da 9 a 14 del 2006), questione di legittimit‡ costituzionale del ´combinato dispostoª dellíarticolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per líesercizio 2005), e dellíarticolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), in riferimento agli articoli 97, 32, 117, terzo comma, ultimo periodo, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    1.1. ñ La questione Ë insorta in giudizi díappello avverso le ordinanze con le quali il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto le domande di sospensione cautelare dei provvedimenti con i quali la Regione Lazio aveva dichiarato la decadenza dei ricorrenti dallíincarico di direttore generale di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere e nominato i nuovi direttori generali; ciÚ, appunto, in applicazione del ´combinato dispostoª dellíart. 55, comma 4, dello statuto della Regione Lazio e dellíart. 71 della legge regionale n. 9 del 2005.

    Líart. 55 (´Enti pubblici dipendentiª) dello statuto regionale ñ dopo aver previsto che, con legge regionale, possono essere istituiti ´enti pubblici dipendenti dalla Regione per líesercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionaleª (comma 1) ñ stabilisce che ´[i] componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio [regionale], salvo conferma con le stesse modalit‡ previste per la nominaª (comma 4).

    In virt˘ dellíart. 71 (´Disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendentiª) della legge regionale n. 9 del 2005, ´[n]elle more dellíadeguamento della normativa regionaleª alla legge statutaria, le norme dello statuto regionale (fra le quali líart. 55, comma 4) ´concernenti la decadenza dalla carica di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la Regione e gli enti pubblici dipendentiª si applicano, ´anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materiaª (comma 1), ´a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendentiª (comma 3); in particolare, al fine di dare piena applicazione a quanto disposto (fra gli altri) dallíart. 55, comma 4, dello statuto, ´nelle ipotesi in cui la carica di organo istituzionale di ente pubblico dipendente, anche economico, in atto alla data di entrata in vigore dello statuto, sia svolta mediante rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato, la durata del contratto stesso Ë adeguata di diritto ai termini previsti dallíarticolo 55, comma 4ª (comma 4, lettera a), secondo cui ñ come detto ñ ´[i] componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio [regionale], salvo conferma con le stesse modalit‡ previste per la nominaª.

    Il remittente non dubita che le controversie vadano ascritte alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che i provvedimenti impugnati ´sono chiara espressione di uno straordinario potere attribuito allíamministrazione regionale in ordine allíorganizzazione degli enti da essa dipendenti, sulla base di una valutazione discrezionale circa la sussistenza dei presupposti di legge, a fronte del quale non sono ipotizzabili se non posizioni di interesse legittimo al suo corretto esercizioª.

    In punto di rilevanza, il giudice, contrariamente alla prospettazione dei ricorrenti ñ secondo cui le Asl sarebbero ´enti autonomiª e non gi‡ ´dipendentiª della Regione, sicchÈ le disposizioni regionali sopra riportate non sarebbero ad esse riferibili ñ ritiene che le Asl sono enti strumentali della Regione, con conseguente applicabilit‡ delle norme censurate.

    Rilevato che le domande cautelari dei ricorrenti sarebbero carenti del prescritto requisito del fumus boni iuris e che líappello cautelare dovrebbe essere rigettato, il giudice remittente sostiene che la normativa sulla quale si fondano i provvedimenti impugnati davanti al Tar del Lazio, e che egli dovrebbe applicare per rigettare líappello cautelare, Ë sospetta di incostituzionalit‡ sotto vari profili.

    Anzitutto, líart. 71 della legge regionale n. 9 del 2005, nel disporre che líart. 55 dello statuto regionale si applichi, ´in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materiaª, ´a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello statuto, degli organi di riferimento della Regioneª, ricollegherebbe la cessazione dalla carica al rinnovo del Consiglio regionale, ´con líevidente finalit‡ di consentire alle forze politiche di cui Ë espressione il nuovo Consiglio di sostituire i preposti agli organi istituzionaliª. Ne discenderebbe ´una cesura nella continuit‡ dellíazione amministrativa esplicata dal titolare della carica, non in dipendenza di una valutazione della qualit‡ di questa [azione], ma di un evento oggettivo, qual Ë líinsediamento del nuovo Consiglio allíesito della consultazione elettoraleª, onde la norma regionale contrasterebbe con i principi costituzionali del buon andamento e dellíimparzialit‡ dettati dallíart. 97 Cost. Inoltre, líart. 55, comma 4, dello statuto regionale, per il modo in cui Ë stato attuato dallíart. 71 della legge regionale n. 9 del 2005, sarebbe comunque suscettibile di incidere, in mancanza di ogni ´vaglio di rendimento (cfr. in proposito Corte cost. 16 maggio 2002 n. 193), [su] quella stabilit‡ ed autonomia che consente al dirigente di improntare il suo operato al rispetto dei richiamati principiª.

    In considerazione della circostanza che líattivit‡ del direttore generale di azienda sanitaria locale si svolge nel settore della sanit‡ e della tutela della salute, la normativa sarebbe, altresÏ, lesiva dei fondamentali obiettivi posti dallíart. 32 Cost.

    Le disposizioni censurate violerebbero, infine, un principio fondamentale della materia ´tutela della...

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