Sentenza nº 78 da Constitutional Court (Italy), 16 Marzo 2007

RelatoreMaria Rita Saulle
Data di Resoluzione16 Marzo 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 78

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††† FLICK†††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi ††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria†††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sullíordinamento penitenziario e sullíesecuzione delle misure privative e limitative della libert‡), nonchÈ degli artt. 5, 5-bis, 9, 13 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 24 maggio 2005 dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari nel procedimento relativo a R. E. O., iscritta al n. 545 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dellíanno 2005.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto in fatto1.- Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con líordinanza in epigrafe specificata, ha sollevato, in riferimento allíart. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sullíordinamento penitenziario e sullíesecuzione delle misure privative e limitative della libert‡), nonchÈ degli artt. 5, 5-bis, 9, 13 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).In punto di fatto, il rimettente osserva che, dopo aver concesso a R. E. O, condannato per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), la misura dellíaffidamento in prova al servizio sociale, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il suddetto provvedimento sul presupposto che il detenuto, cittadino extracomunitario, era illegalmente presente sul territorio nazionale. In particolare, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte díappello di Cagliari, ha ritenuto che la concedibilit‡ delle misure alternative alla detenzione Ë subordinata ñ oltre che allíesistenza delle condizioni per ciascuna di esse specificamente previste ñ al rispetto del limite di legalit‡ estrinseca dellíordinanza che concede il beneficio, costituito dallíassenza di contrasto con norme imperative. Da ciÚ consegue che, essendo contra legem la permanenza nello Stato di uno straniero che non ha rinnovato il permesso di soggiorno, líesecuzione della pena in regime di misura alternativa non potrebbe che avvenire, nel caso di specie, con violazione o, comunque, elusione delle norme che regolano il fenomeno dellíimmigrazione.Il rimettente ritiene che tale interpretazione, vincolante nel giudizio a quo, sia in contrasto con il principio costituzionale della finalit‡ rieducativa della pena al quale si ispirano i diversi benefici penitenziari extramurari, giustificandosi il trattamento carcerario solo fino al limite del pieno ravvedimento del condannato, limite oltre il quale non Ë consentita la prosecuzione della detenzione.Osserva, infatti, il giudice a quo che, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, per i detenuti stranieri non appartenenti ad uno Stato aderente allíUnione europea che si trovano nelle condizioni previste dallíart. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, non sarebbe possibile accedere ai suddetti benefici seppure ritenuti, nel caso concreto, pi˘ idonei a soddisfare líesigenza rieducativa del condannato, in tal modo creandosi un regime penitenziario speciale per tali soggetti, individuati non gi‡ alla stregua di indici rivelatori di una particolare pericolosit‡, quanto piuttosto di un dato del tutto estrinseco e formale, oltre che tendenzialmente immodificabile, quale la loro presenza irregolare nel territorio nazionale.Tale disciplina, sempre secondo il rimettente, si porrebbe in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo...

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