Sentenza nº 77 da Constitutional Court (Italy), 12 Marzo 2007
Relatore | Romano Vaccarella |
Data di Resoluzione | 12 Marzo 2007 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 77
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente
-† Giovanni Maria††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice
-† Francesco††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì
-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† ††††ì
-† Romano†††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì
-† Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì
-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì
-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì
-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì
-† Luigi †††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì
-† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì
-† Sabino††††††††† ††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì
-† Maria Rita††††††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì
-† Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì
-† Paolo Maria†††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 30 legge del 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza del 21 novembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso promosso da TotÚ Pizzeria s.r.l. ed altro contro Comune di Genova ed altri iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dellíanno 2006.
†††††††† Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
†††††††† udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto in fatto
†††††††† 1.ñ Con ordinanza depositata il 21 novembre 2005 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione,† questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non consente al giudice amministrativo, che declini la giurisdizione, di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
†††††††† 1.1.ñ Il dubbio Ë stato prospettato nel corso di un giudizio intentato da una societ‡ al fine di ottenere líaccertamento della responsabilit‡ e la conseguente condanna del Comune di Genova e dellíAzienda Multiservizi e díIgiene Urbana s.p.a. (AMIU), al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni causati dalla collocazione di una serie di ´cassonetti a cascataª,† destinati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle immediate vicinanze dei locali, da essa occupati, adibiti ad attivit‡ di ristorazione.
†††††††† La societ‡ attrice lamentava che, ottenuto dal comune un permesso di occupazione permanente del suolo pubblico antistante líesercizio commerciale, se líera visto, in parte, rioccupare dallíente che, ´senza comunicare líavvio del procedimentoª, aveva iniziato lavori edili interessanti lo spazio oggetto di concessione ed aveva collocato, a pochi metri di distanza dallíentrata del locale, una sorta di impianto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
†††††††† La societ‡, dopo avere infruttuosamente inoltrato segnalazioni e diffide allíamministrazione, aveva agito sia in via possessoria sia ex art. 700 del codice di procedura civile innanzi al tribunale civile al fine di ottenere il ristoro dei danni, la reintegrazione nel godimento dei beni e líadozione di misure atte a scongiurare la lesione del diritto alla salute.
†††††††† Il giudice ordinario adito aveva, perÚ, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere la controversia, per essere la stessa devoluta, in quanto involgente la materia urbanistica ed edilizia, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dellíart. 34, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dallíart. 7, legge 21 luglio 2000 n. 205.
†††††††† Proposto ricorso innanzi al TAR, questo rilevava che líintervento della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 ñ dichiarativa della parziale illegittimit‡ degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo n. 80 del 1998 ñ, aveva fatto venir meno la giurisdizione del giudice amministrativo, come eccepito dai convenuti.
†††††††† 1.2.ñ Il giudice a quo osserva, in ordine alla rilevanza della questione, che líart. 30 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, impone al giudice amministrativo la mera declaratoria di difetto di giurisdizione, da adottare anche díufficio, precludendogli líadozione di ogni altra pronuncia volta ad assicurare la possibilit‡ di riassumere il processo davanti al giudice fornito di giurisdizione, con conseguente salvezza degli ´effetti sostanziali e processualiª della domanda, laddove la translatio iudicii consentirebbe di non vanificare líattivit‡ processuale svolta e impedirebbe alla parte di subire gli effetti della decadenza ´nel frattempo maturataª, segnatamente di quella dalle azioni possessorie, da promuoversi nel termine annuale.
†††††††† 1.3.ñ In ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio, líinutile ´palleggio di giudiziª tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse, ma non separate, con gli inevitabili effetti distorsivi costituiti dal dispendio di energie processuali e di risorse economiche e dalla incolpevole perdita del diritto alle azioni possessorie, sarebbe, a giudizio del rimettente, in contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo e del diritto allíattuazione della legge, e cioË con gli artt. 24, 111 e† 113 Cost.
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