Sentenza nº 949 da Basilicata, Potenza, 30 Dicembre 2006

Data di Resoluzione30 Dicembre 2006
EmittenteBasilicata - Potenza

REPUBBLICA ITALIANA N. 949 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 134 Reg.Ric.
PER LA BASILICATA Anno 2006

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da BNG s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Calculli e Fernanda Chiarelli e con gli stessi domiciliati in Potenza presso la segreteria del TAR

CONTRO

La Provincia di Matera in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Rosina D'Onofrio e con la stessa elettivamente domiciliata in Potenza presso l'Avv. Feliciano Longo, via Nazario Sauro n. 102

e nei confronti

della CO.GE.IN Conglomerati s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. in proprio e quale capogruppo mandataria dell'a.t.i. costituita con la ditta Intini s.r.l.- Prefabbricati e conglomerati nonché per quest'ultima ditta in persona del suo legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandante dell'a.t.i., rappresentate e difese dall'Avv. Rocco De Bonis e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza alla via Nazario Sauro n. 102l, controinteressata e ricorrente incidentale

della UNILAND s.c. a r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Massa e Francesco Potenza e con lo stesso elettivamente domiciliati in Potenza alla via Racioppi n. 48

per l'annullamento

1) della determinazione n. 44 del 16.01.2006 dell'Amministrazione Provinciale di Matera a firma del Dirigente Area Tecnica, appalti avente ad oggetto "Esternalizzazione dei servizi relativi alla manutenzione della rete viaria extraurbana di competenza della Provincia di Matera. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione" ed atti connessi, ivi compresi quelli della prequalificazione;

con condanna

dell'Amministrazione Provinciale di Matera, in favore di parte ricorrente al risarcimento del danno ingiusto conseguente agli illegittimi provvedimenti impugnati, ex artt. 35, d.lgs. n. 80/1998, L. 205/2000, art. 1218 c.c., 2043 cod. civ. e 28 Cost. prioritariamente nella forma reintegratoria in forma specifica nelle posizioni giuridiche di dovere e subordinatamente per equivalente, oltre accessori di legge.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Matera, della ATI CO.GE.IN Conglomerati e della UNILAND s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale della ATI CO.GE.IN Conglomerati s.r.l. notificato l'11 aprile e depositato il 14 aprile 2006;

Vista l'ordinanza collegiale n. 18 del 19 aprile 2006 con cui questo TAR ha fissato l'udienza di discussione del gravame;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 5 ottobre 2006 - relatore il magistrato Pennetti -;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con determinazione dell'Amministrazione Provinciale Area Tecnica n. 3315 del 29.11.05 sono stati approvati gli schemi del bando di gara per l'esternalizzazione di servizi di manutenzione della rete viaria extraurbana di competenza della provincia di Matera.

Con il bando è stato indetto l'appalto concorso (procedura ex D.lvo 157/95) con l'espressa indicazione che sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del predetto decreto legislativo e con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La società CO.GE.IN Conglomerati srl ha presentato, nella qualità di impresa singola, l'istanza di ammissione all'appalto concorso per l'affidamento dei servizi.

Nella stessa fase di prequalifica la COGEIN dichiara - al punto b) del predetto allegato B -"di avere fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari (2002-2003-2004) non inferiore a Euro 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) al netto di IVA".

A seguito di ciò la società CO.GE.IN. Conglomerati srl, con determinazione dell'Area Tecnica n. 3337 del 30.11.2005, è stata ammessa perché in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e quindi è stata invitata a produrre l'offerta economica e tecnica.

Successivamente ed in contrasto con quanto dichiarato in fase di prequalificazione, la CO.GE.IN ha presentato l'offerta e le dichiarazioni di gara non più nella qualità di impresa singola bensì in ATI da costituirsi con la INTINI srl Prefabbricati e Conglomerati.

In sede di gara la CO.GE.IN. Conglomerati srl (impresa capogruppo) ha poi reso la seguente dichiarazione del 16.12.2005 "di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale per servizi pari a Euro 5.296.749.00(Euro cinquemilioniduecentonovantaseimilasettecento-quarantanove/00)".

All'esito della suddetta procedura, alla quale ha concorso parte ricorrente, con determinazione n. 44 del 16.01.2006 dell'Amministrazione Provinciale di Matera a firma del Dirigente dell'Area Tecnica è intervenuta l'aggiudicazione in favore della costituenda ATI tra CO.GE.IN Conglomerati srl e la INTINI Prefabbricati e Conglomerati srl in quanto avrebbe conseguito un punteggio complessivo di 75,50 (punteggio offerta tecnica 58,00 + punteggio offerta economica 17,50), nel mentre l'odierna parte ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 54,48 (punteggio offerta tecnica 30,00 + punteggio offerta economica 24,48).

Terza unica ulteriore concorrente in fase di gara (UNILAND S.c.a.r.l. ) è stata esclusa per anomalia tecnica dell'offerta ex art. 25 del D.lgs 157/95 nella seduta del 12.01.2006, senza lettura della di lei offerta economica.

Avverso gli atti impugnati si deduce:

  1. la CO.GE.IN in sede di prequalifica aveva dichiarato di partecipare nella qualità di Impresa individuale e che in tale veste aveva tutti i requisiti tecnici ed economici per la presentazione dell'offerta, dichiarando espressamente nell'allegato b " di avere fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari (2002-2003-2004) non inferiore a Euro 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) al netto di IVA". Il tutto nel mentre in sede di gara la CO.GE.IN. ha reso la seguente dichiarazione del 16.12.2005 "di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale per servizi pari a Euro 5.296.749.00". A nulla vale che la INTINI Prefabbricati e Conglomerati srl per il solo anno 2004 abbia un ricavo pari ad Euro 5.030.940,00, in quanto il cumulo avrebbe avuto una sua logica se solo la CO.GE.IN Conglomerati srl in sede di prequalifica avesse dichiarato di volersi associare con l'altra società ( possibilità prevista nel modulo della istanza di partecipazione ed espressamente depennata dalla CO.GE.IN stessa), rendendo possibile l'anticipata verifica;

  2. l'assenza in capo alla società INTINI Prefabbricati e Conglomerati srl della capacità tecnica richiesta in sede di gara ed espressamente prevista dal punto 14 n.1 del disciplinare nella parte in cui si precisa, tra l'altro, che dovrà essere allegata adeguata documentazione utile a valutare la "capacità tecnico-organizzativa" dell'impresa con "elenco e relative referenze attestate di tutti i servizi espletati dal concorrente nell'ultimo triennio. La società INTINI, infatti, si è costituita soltanto nell'anno 2004 non potendo quindi provare una capacità per gli ulteriori due anni richiesta sia dal bando che dalla legge 157/95;

  3. l'assenza, nella busta contenente l'offerta economica dell'aggiudicataria, di documentazione richiesta espressamente dalla lex specialis consumandosi disparità di trattamento oltre che lesione della legge di gara (assenza dell'allegato A del Capitolato d'oneri la cui omissione è stata anche rilevata in sede di gara ma comunque giustificata in quanto erroneamente ritenuta "mera rappresentazione grafica dell'allegato B - Elenco Toponomastica Strade Provinciali che identifica compiutamente ed esaustivamente l'oggetto degli interventi" ); D) l'assenza nella busta contenente l'istanza di ammissione alla gara della UNILAND Soc. Cons. a resp. limitata - Consorzio Stabile...

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