Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 23 Febbraio 2007

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione23 Febbraio 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 50

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice†††††

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Luigi††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Sabino †††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Maria Rita ††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Paolo Maria††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dellíordinamento del personale della provincia), introdotto dallíarticolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con líassestamento del bilancio di previsione della provincia per líanno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), promosso con ordinanza del 5 ottobre 2005 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Acuti Roberto ed altri e la Provincia autonoma di Bolzano ed altri, iscritta al n. 577 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dellíanno 2005.

††††††††††† Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano, delle Aziende sanitarie di Bolzano, Brunico, Merano e Bressanone e di Tagnin Mario ed altri;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 9 gennaio 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi gli avvocati Paolo Rosa e Federico Sorrentino per Tagnin Mario ed altri, Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano, Enrico Bertorelle per líAzienda Sanitaria di Bolzano e Giampaolo Parodi per le Aziende sanitarie di Bolzano, Brunico, Merano e Bressanone.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ordinanza in data 5 ottobre 2005, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bolzano ha promosso giudizio di legittimit‡ costituzionale in relazione allí art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dellíordinamento del personale della provincia), introdotto dallíart. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con líassestamento del bilancio di previsione della provincia per líanno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), per contrasto con gli artt. 9, numero 10), 5 e 4 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante ´Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adigeª).

    Il rimettente premette che, con ricorso depositato nel giugno 2004, 450 dirigenti sanitari dipendenti delle aziende sanitarie di Bolzano, Bressanone, Brunico, e Merano, hanno chiesto: a) líaccertamento di una serie di loro diritti relativi al mancato adeguamento della legislazione provinciale alla normativa nazionale in tema di modalit‡ di esercizio della loro professione (diritto di optare per líesercizio della libera professione intra moenia o extra moenia; corresponsione dellíindennit‡ di esclusivit‡, a far tempo dal 1∞ gennaio 2000; accertamento del proprio diritto allíesercizio della libera professione intra moenia nel rispetto della normativa nazionale e disapplicazione di parte dellíart. 52 del Contratto collettivo provinciale di lavoro); b) la condanna delle aziende datrici di lavoro, in solido con la Provincia autonoma di Bolzano, al risarcimento del danno cagionato dalla preclusione dellíesercizio di attivit‡ libero professionale intra moenia dal 1∞ gennaio 2000.

    Preliminarmente, il Tribunale, a fronte dellíeccezione sollevata dai convenuti, afferma che ´sembra sussistereª líinteresse ad agire dei ricorrenti, ´quanto meno per i trentunoª che hanno depositato, in corso di causa, dichiarazione di esercizio del diritto di opzione per il rapporto.

    Nel merito, il rimettente ricorda che líart. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), ha soppresso il principio della irreversibilit‡ del rapporto di lavoro esclusivo previsto per i dirigenti sanitari dalla precedente disciplina, riconoscendo loro la facolt‡ di optare, con richiesta da presentare entro il 30 novembre di ogni anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo con decorrenza dal 1∞ gennaio dellíanno successivo. Nellíambito della Provincia autonoma di Bolzano, líapplicazione di queste disposizioni di legge sarebbe impedita dalla norma impugnata, secondo la quale ´per il personale del ruolo sanitario Ë esclusa ogni forma di esercizio di attivit‡ libero-professionale extramurariaª. Tale disposizione negherebbe non solo il diritto di opzione per líattivit‡ libero-professionale extramuraria, ma anche, implicitamente, il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, quale previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonchÈ il compenso per la mancata opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo nel regime introdotto dallíart. 2-septies del decreto-legge n. 81 del 2004.

    Secondo il Tribunale, la Provincia di Bolzano non avrebbe adeguato la propria legislazione ai principi ed alle norme poste dallíart. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999 e dallíart. 2-septies del decreto-legge n. 81 del 2004, secondo quanto previsto dallíart. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonchÈ la potest‡ statale di indirizzo e coordinamento), il quale fissa a tale fine il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legislazione statale nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, la legislazione provinciale non adeguata sarebbe ´suscettibile di essere caducata per sopravvenuta illegittimit‡ costituzionale anche a seguito di incidente di costituzionalit‡ª, secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 63 del 2000.

    Le sollevate questioni di legittimit‡ costituzionale sarebbero rilevanti rispetto alle domande di accertamento proposte dai ricorrenti, dal momento che la disposizione precluderebbe loro sia líaccertamento del diritto di optare per líesercizio della professione extramuraria, sia líaccertamento del diritto, per coloro che siano assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo, alla corresponsione, anche per il passato, del trattamento economico aggiuntivo previsto dal d.lgs. n. 229 del 1999. Le questioni sarebbero rilevanti anche in relazione alle domande di accertamento del diritto allíesercizio della libera professione intra moenia e di accertamento della nullit‡ delle disposizioni del contratto collettivo provinciale in contrasto con la disciplina statale.

    Il Tribunale ritiene le questioni non manifestamente infondate ´sotto il profilo della violazione dei principi desumibili dalle norme fondamentali delle riforme economico-socialiª quali dovrebbero considerarsi, ai sensi dellíart. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gli artt. 15 e seguenti del medesimo decreto. Le questioni sarebbero non manifestamente infondate anche sotto il profilo della violazione dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, inerendo la disposizione in questione alla materia ´igiene e sanit‡, ivi compresa líassistenza sanitaria ed ospedalieraª di cui allíart. 9, numero 10, dello statuto speciale (questíultima competenza sarebbe stata condivisa anche da questa Corte nella sentenza n. 373 del 1995, nonchÈ nella sentenza n. 63 del 2000).

    Il Tribunale, inoltre, sostiene che, anche dopo líart. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), alla Provincia di Bolzano continuerebbero ad applicarsi le norme statutarie, non prevedendo líart. 117 Cost. forme di autonomia pi˘ ampie.

    In conclusione, ad avviso del giudice rimettente, líart. 14 della legge prov. n. 16 del 1995, escludendo espressamente ogni forma di attivit‡ libero-professionale extramuraria e omettendo di prevedere il diritto allíattribuzione di un compenso per líesclusivit‡ del rapporto di lavoro e di regolamentare specificamente líattivit‡ libero-professionale nellíambito di tale rapporto, contrasterebbe con il principio del diritto di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo stabilito, in favore dei dirigenti sanitari, dallíart. 2-septies del decreto-legge n. 81 del 2004; con il principio del diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo affermato dallíart. 15-quater del d.lgs. n. 502 del 1992; con il principio del diritto allíindennit‡ di esclusivit‡ ribadito dallíart. 2-septies del decreto-legge n. 81 del 2004; infine, con ´i principi relativi alle tipologie dellíattivit‡ professionale e allíequilibrio tra...

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