Dir. CE 16 settembre 2009, n. 103. Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell?obbligo di assicurare tale responsabilità

AutoreSilvio Lovetti - Filippo Martini
Pagine203-215

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DIR. CE 16 SETTEMBRE 2009, N. 103

dir. Ce 16 settembre 2009, n. 103assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 263 del 7 ottobre 2009).

DISPOSIZIONI GENERALI

definizioni. – 1. Ai sensi della presente direttiva, si intende per: 1) «veicolo» qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati; 2) «persona lesa» ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli; 3) «ufficio nazionale d’assicurazione» organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l’autorizzazione a esercitare il ramo «responsabilità civile autoveicoli»; 4) «territorio in cui il veicolo staziona abitualmente»:

a) il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea; o

b) qualora non sia prevista l’immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questo rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d’immatricolazione, il territorio dello Stato in cui tale targa o segno sono stati rilasciati; o

c) qualora non siano previsti immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore; o

d) qualora il veicolo sia privo di targa di immatricolazione o rechi una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e sia rimasto coinvolto in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato l’incidente, ai fini della liquidazione del sinistro, come previsto dall’articolo 2, lettera a), o dall’articolo 10; 5) «carta verde» certificato internazionale d’assicurazione rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; 6) «impresa di assicurazione» un’impresa che abbia ricevuto l’autorizzazione amministrativa conformemente all’articolo 6 o all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE; 7) «stabilimento» la sede sociale, l’agenzia o la succursale di un’impresa di assicurazione, quale definita nell’articolo 2, lettera c), della seconda direttiva 88/357/ CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi.

ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8 si applicano ai veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri:

a ppendice normativa

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IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE

a) dopo che sia stato concluso un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si rende garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria, per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che siano assicurati o meno; b) a decorrere dalla data fissata dalla Commissione, dopo che essa avrà constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l’esistenza del suddetto accordo; c) per la durata dell’accordo.

obbligo d’assicurazione dei veicoli. – 1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito delle misure di cui al primo comma.Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché il contratto d’assicurazione copra anche: a) i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati, b) i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso; in tal caso, i danni sono indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull’assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

L’assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

Controlli dell’assicurazione. – 1. Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione che non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.

deroga all’obbligo d’assicurazione dei veicoli. – 1. Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In tal caso, lo Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l’indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone.

Esso designa in particolare l’autorità o l’organismo nel paese in cui si è verificato il sinistro incaricato di indennizzare le persone lese, alle condizioni previste dalla legislazione di tale Stato, nel caso in cui non sia applicabile l’articolo 2, lettera a).

Esso notifica alla Commissione l’elenco delle persone dispensate dall’assicurazione obbligatoria nonché le autorità o gli organismi responsabili dell’indennizzo.

La Commissione pubblica l’elenco.

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  1. Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

    In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3.

    Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

    A partire dall’11 giugno 2010, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione e all’applicazione pratica del presente paragrafo.

    Dopo aver esaminato tali relazioni, la Commissione presenta, se del caso, proposte relative alla sostituzione o all’abrogazione di detta deroga.

    Ufficio nazionale d’assicurazione. – 1. Ogni Stato membro provvede a che l’ufficio nazionale di assicurazione, fatto salvo l’impegno previsto nell’articolo 2, lettera a), in occasione di un incidente provocato nel proprio territorio da un veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, si informi circa: a) il territorio in cui detto veicolo staziona abitualmente, nonché sul suo numero d’immatricolazione, se ne possiede uno; b) nella misura del possibile, le indicazioni relative all’assicurazione del veicolo, quali figurano normalmente nella carta verde e che sono in possesso del detentore del veicolo, qualora tali indicazioni siano richieste dallo Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

    Ogni Stato membro provvede inoltre a che detto ufficio comunichi le informazioni di cui alle lettere a) e b) all’ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel cui territorio staziona abitualmente il veicolo di cui al primo comma.

    DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI CHE STAZIONANO ABITUALMENTE NEL TERRITORIO DI UN PAESE TERZO

    misure nazionali riguardanti i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo...

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