Sentenza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 2007

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione02 Febbraio 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 22

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria†† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Francesco††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Romano†††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, comma 5-ter, primo periodo, e comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituiti dallíart. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 10 dicembre 2004 e del 20 gennaio 2005 dal Tribunale di Genova, del 24 febbraio 2005 dal Tribunale di Torino, del 4 maggio 2005 dal Tribunale di Bologna, del 13 aprile 2005 dal Tribunale di Torino, del 9 giugno 2005 dal Tribunale di Ancona (sezione distaccata di Jesi), dellí8 giugno 2005 dal Tribunale di Gorizia, del 2 luglio 2005 dal Tribunale di Trieste, del 25 maggio 2005 dal Tribunale di Milano, del 30 maggio 2005 dal Tribunale di Trani e del 14 ottobre 2005 dal Tribunale di Verona,† rispettivamente iscritte ai nn. 93, 267, 332, 344, 351, 459, 461, 487, 518 e 585 del registro ordinanze 2005 e al n. 65 del registro ordinanze 2006, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 10, 21, 27, 28, 29, 39, 40, 43 e 51, prima serie speciale, dellíanno 2005 e n. 11, prima serie speciale, dellíanno 2006.

†††††††† Visti líatto di costituzione, fuori termine, di R.A.F.E., nonchÈ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††† udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, con ordinanza del 10 dicembre 2004 (reg. ord. n. 93 del 2005), ha sollevato ñ in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione ñ questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ñ come sostituito dallíart. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) ñ nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dellíordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis.

    Il rimettente procede alla celebrazione del giudizio nei confronti di persona di nazionalit‡ estera, trattenutasi in Italia nonostante la rituale notifica dellíordine di lasciare il paese, senza alcuna allegazione di un giustificato motivo per il contestato inadempimento. Terminata la discussione, dovendo procedere allíeventuale deliberazione di una sentenza di condanna, il giudice a quo rileva che i valori edittali della sanzione da irrogare sarebbero irragionevolmente alti, tanto da comportare una violazione dei principi di uguaglianza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena.

    Líincongruenza del trattamento sanzionatorio sarebbe manifesta, anzitutto, alla luce della vicenda evolutiva che ha segnato la materia. Appena due anni prima dellíultimo intervento di riforma, cui si deve líattuale previsione, il legislatore aveva delineato la figura di ´indebito trattenimentoª quale illecito contravvenzionale, punito con sanzioni relativamente modeste. Nel testo introdotto dalla legge n. 271 del 2004, la condotta Ë sanzionata invece quale delitto, e soprattutto Ë intervenuto un ´macroscopicoª inasprimento della sanzione, quadruplicata nel massimo e corrispondente, nel minimo, al valore pi˘ alto della precedente previsione edittale. Una variazione cosÏ esasperata non troverebbe giustificazione in una modificazione sostanziale del fenomeno posto ad oggetto della disciplina (Ë citata, al riguardo, líordinanza di questa Corte n. 368 del 1995).

    Díaltra parte il legislatore, a parere del rimettente, avrebbe reso esplicita la reale finalit‡ del proprio intervento, mirato a contrastare gli effetti della sentenza n. 223 del 2004, con cui era stata dichiarata líillegittimit‡ dellíart. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabiliva che, per il reato previsto dal precedente comma 5-ter, fosse obbligatorio líarresto dellíautore del fatto. In sostanza, la sanzione edittale sarebbe stata aumentata al fine precipuo di conferirle valori compatibili con una nuova previsione di arresto in flagranza. Secondo il giudice a quo, la ´trasposizione di uníesigenza processuale nel diritto penale sostanzialeª sarebbe sintomo evidente della rottura del rapporto di proporzionalit‡ tra fatto e pena.

    Il rimettente prospetta una violazione del principio di uguaglianza anche attraverso il raffronto fra il trattamento previsto per il reato de quo e quello riservato ad altre ipotesi criminose, che sarebbero ad esso comparabili in quanto consistenti, a loro volta, nella disobbedienza ad un provvedimento adottato dallíautorit‡ amministrativa per ragioni di ordine pubblico. Líart. 650 del codice penale, anzitutto, punisce con la pena dellíarresto fino a tre mesi, o addirittura con la sola ammenda, líinosservanza di un provvedimento legalmente dato per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o díordine pubblico o di igiene. » poi proposta una comparazione con líart. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza): il contravventore al foglio di via obbligatorio, che oltretutto (a differenza dello straniero espulso) sarebbe persona concretamente e non solo potenzialmente pericolosa, Ë punito con la pena dellíarresto da uno a sei mesi.

    In definitiva, secondo il rimettente, il contrasto tra la norma censurata e líart. 3 Cost. risulterebbe evidente una volta comparate le attuali sanzioni sia con le pene previste per la medesima fattispecie appena due anni prima, sia con le pene attualmente comminate per comportamenti illeciti della stessa natura.

    Dal difetto di proporzione scaturirebbe anche una violazione dellíart. 27, terzo comma, Cost., posto che solo una pena proporzionata al fatto puÚ esplicare una vera funzione rieducativa.

    1.1. ñ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, si Ë costituito con atto depositato il 29 marzo 2005.

    Secondo la difesa erariale, la questione proposta sarebbe infondata.

    In effetti, il reato di ´indebito trattenimentoª sarebbe stato valutato con severit‡ fin dal 2002, tanto da prescrivere líarresto obbligatorio del responsabile nonostante la natura contravvenzionale dellíillecito. Con il successivo intervento di riforma, poi, il legislatore avrebbe tenuto distinte varie ipotesi di condotta conseguente allíespulsione, conservando la forma contravvenzionale per le fattispecie meno gravi, e dunque adottando una ragionevole ed articolata dosimetria della pena.

    Sarebbe infine ingiustificata, sempre a parere dellíAvvocatura dello Stato, líassimilazione della norma censurata alle previsioni di cui allíart. 650 cod. pen. ed allíart. 2 della legge n. 1423 del 1956. Non vi sarebbe piena coincidenza, infatti, tra gli interessi pubblici coinvolti dalle varie condotte criminose, posto che, in materia di immigrazione, assumono specifico rilievo anche i vincoli di carattere internazionale e la politica di governo dei flussi migratori. In ogni caso, anche nellíambito della normativa sugli stranieri, il legislatore avrebbe disegnato in forma contravvenzionale condotte effettivamente assimilabili in punto di gravit‡ a quelle assunte quali tertia comparationis, come líindebito trattenimento del soggetto espulso per non aver chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno gi‡ ottenuto. La norma censurata, invece, sanzionerebbe condotte ben pi˘ gravi, perchÈ conseguenti ad un ingresso clandestino nel territorio dello Stato o ad altri comportamenti equipollenti.

  2. ñ Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, con ordinanza del 20 gennaio 2005 (reg. ord. n. 267 del 2005), ha sollevato ñ in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. ñ questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dallíart. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dellíordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis.

    Il Tribunale, allíesito del giudizio nei confronti di persona trattenutasi in Italia nonostante la rituale notifica dellíordine di lasciare il Paese, deve procedere alla deliberazione della...

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