Sentenza nº 2686 da Campania, Napoli, 19 Marzo 2003

Data di Resoluzione19 Marzo 2003
EmittenteCampania - Napoli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2686 /03
Registro Sentenze
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 9882/02
PER LA CAMPANIA - NAPOLI Registro Generale
SEZIONE SECONDA
Composto dai magistrati:
dott. ANTONIO ONORATO Presidente

dott. ANDREA PANNONE Componente

dott. PAOLO SEVERINI Componente, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9882 dell'anno 2002, promosso dalla Ascom Italia S.p.a., in persona del rappresentante legale Luciano Zamuner, rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Giasi e Giuseppe Russo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Cesario Console, 3, presso lo studio dei difensori;

contro

la Circumvesuviana S.r.l., in persona del Coordinatore Generale Fernando Origo, rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico Soprano e Domenico Sica, elettivamente domiciliata, in Napoli, alla Via G. Melisurgo, 4, presso lo studio dell'Avv. Soprano;

e nei confronti di

Thales e-Transactions Italia S.p.a., in persona del Direttore generale Eric Tourtay, rappresentata e difesa dagli Avv. Ennio Magrì e Carlo Sersale, elettivamente domiciliata, in Napoli, alla Via Carducci, 19, presso lo studio dei difensori;

per l'annullamento

  1. del verbale di gara, in data 12.07.2002, con cui è stata aggiudicata alla società "Thales e-Transactions" la licitazione privata per la fornitura e posa in opera di un sistema di controllo accessi per 44 fermate e stazioni della rete aziendale - per un importo presunto di £. 13.500.000.000 (¤ 6.972.168,13) - e la fornitura e posa in opera di 270 obliteratrici per circa 200 autobus aziendali, per un importo presunto di £. 1.200.000.000 (¤ 619.748,27);

  2. della delibera dell'Amministratore della Circumvesuviana, in data 26.07.2002, di formale aggiudicazione della gara alla "Thales e-Transactions S.p.a.";

  3. della nota di comunicazione, in data 30.07.02, d'avvenuta aggiudicazione della gara in favore della "Thales e-Transactions S.p.a.";

  4. per quanto occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi della società ricorrente, ivi compreso l'eventuale contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'aggiudicataria Thales e-Transactions S.p.a;

nonché per la declaratoria

della nullità del contratto, stipulato tra l'Amministrazione e l'aggiudicataria Thales e-Transactions S.p.a.;

nonché per il risarcimento

del danno, in forma specifica o per equivalente;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto il ricorso incidentale, notificato il 31.10.02 e depositato il 4.11.02, con cui la Thales e-Transactions S.p.a. ha chiesto l'annullamento del verbale di gara, inerente alla licitazione privata di cui sopra, limitatamente alla parte in cui non è stata disposta l'esclusione della concorrente Ascom Italia S.p.a., per difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi occorrenti per la partecipazione alla gara, nonché per difformità dell'offerta dalla stessa prodotta, rispetto a quanto stabilito dal bando di gara, dalla lettera d'invito, dal capitolato e dalla lex specialis; nonché, per quanto occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi della società ricorrente in via incidentale, in relazione alla mancata esclusione della concorrente Ascom Italia S.p.a., per difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi occorrenti per la partecipazione alla gara, nonché per difformità dell'offerta dalla stessa prodotta, rispetto a quanto stabilito dal bando di gara, dalla lettera d'invito, dal capitolato e dalla lex specialis;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Circumvesuviana S.r.l.;

Viste le memorie, prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi, alla camera di consiglio del 23.01.03, il relatore dott. Paolo Severini e, per le parti, i difensori, come da verbale d'udienza;

Considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, l'Ascom Italia S.p.a., premesso che con avviso, pubblicato in data 14.05.01, la Circumvesuviana bandiva gara d'appalto a procedura ristretta (licitazione privata) per l'affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di controllo accessi per 44 fermate e stazioni della rete aziendale, nonché di 270 obliteratrici per circa 200 autobus aziendali, per gli importi rispettivi sopra specificati (gara alla quale erano invitate la società ricorrente, il R.T.I. costituito dalla Erg Transit System e la T.S.F. S.p.a. e la Thales S.p.a.), nonché premesso che l'avviso di gara prevedeva, quale criterio d'aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 24 lett. b) del d. l.vo 158/95, rappresentava che, secondo la lettera d'invito, all'offerta doveva essere allegato, pena l'esclusione dalla gara, un dettagliato computo economico riportante l'importo per la progettazione nonché i prezzi, comprensivi degli oneri di posa in opera delle singole apparecchiature e/o forniture, previste nel progetto posto a base di gara; e inoltre che, alla domanda, doveva essere allegata, tra l'altro, una dichiarazione sostitutiva in cui il legale rappresentante dell'impresa attestava il possesso delle certificazioni di qualità norma UNI EN 29001, 29002 e 29003, documentazione la cui mancanza od esclusione avrebbe comportato l'esclusione dalla partecipazione alla gara.

Seguiva la specificazione di una serie di prescrizioni, concernenti alcuni aspetti del capitolato speciale, funzionali alle censure di seguito articolate, in particolare riguardanti il lettore di biglietti magnetici (e relativo tempo di validazione e stampa), le caratteristiche tecniche del lettore a banda magnetica centrale, la temperatura di funzionamento del varco, l'affidabilità del varco ad ante scorrevoli e di quello di servizio e/o per disabili, la macchina semiautomatica per l'emissione dei biglietti (e relativo tempo d'emissione), l'alimentatore e il gruppo di continuità annesso, l'addestramento del personale di manutenzione ed operativo, le caratteristiche generali delle obliteratrici degli autobus e le caratteristiche del software di gestione e d'interfacciamento con gli apparati a bordo degli autobus medesimi.

La società ricorrente segnalava, quindi, che in data 6.10.2001 la Commissione, esaminata la documentazione fornita dalle imprese, l'ammetteva alla fase successiva, unitamente al R.T.I. tra Erg System e T.S.F. S.p.a. e alla Thales S.p.a.; che, dopo una serie di rinvii, in data 12.07.02 la Commissione procedeva alla valutazione delle offerte tecniche delle due uniche imprese rimaste in gara, vale a dire la ricorrente e la Thales S.p.a; che in pari data, nel corso della riunione pomeridiana, la stessa Commissione riteneva economicamente più vantaggiosa l'offerta della società Thales, assegnando alla medesima un punteggio complessivo di 86.06, contro un punteggio, assegnato alla ricorrente medesima, pari a punti 79,10.

In data 22.07.02 l'Ascom S.p.a. presentava istanza d'accesso ai documenti di gara, e nelle more del rilascio dei medesimi, con delibera in data 26.07.02, l'Amministratore unico della Circumvesuviana aggiudicava la gara alla società Thales; infine, in data 19.08.02, era accolta la richiesta d'accesso ai documenti di cui sopra, il che consentiva alla ricorrente di venire a conoscenza di parte della documentazione presentata dalla società aggiudicataria e, quindi, d'articolare le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 22, commi 4 e 5, del d. l.vo 158/95; violazione e falsa applicazione della lettera d'invito e dell'avviso di gara; violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di gara pubblica; eccesso di potere per errore sui presupposti; sviamento di potere: la società ricorrente osservava, in particolare, che la società aggiudicataria aveva presentato una domanda di partecipazione alla gara, difforme rispetto alla normativa concorsuale, sicché doveva essere esclusa; detta domanda era stata, infatti, presentata, in data 7.06.2001, dalla società Thales e-Transactions Italia S.p.a., con sede legale in Milano alla Via Morigi n. 5, società in cui favore era stata, poi, pronunciata l'aggiudicazione; detta società risultava costituita, in data 30.03.2001, per il 99% con azioni sottoscritte dalla società Alcatel G.C.A. Transport S. A. e per l'1% dal Sig. Amelon Jean Louis; sennonché, mentre il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio si riferiva a tale società, "del tutto inopinatamente i certificati di qualità - espressamente richiesti nella lex specialis - appartengono ad altre società, diverse da quelle che hanno presentato domanda di partecipazione, essendo riferite talune alla società Thales e-Transactions S. A., altri alla società Thales e-Transactions C.G.A. S.A.".

Inoltre evidenziava la ricorrente che, a conferma della "mancanza dei requisiti minimi richiesti", il certificato ISO 9001 esibito apparteneva ad altra società, l'Alcatel C.G.A. Transport, che non aveva presentato domanda di partecipazione alla gara in esame.

Allorquando, poi, era stato necessario esibire certificazioni attestanti lo svolgimento di servizi analoghi, risultavano esibiti certificati, della società Thales, che peraltro non si comprendeva "se è quella che ha presentato domanda di partecipazione, ovvero una delle richiamate società anonime" (alcune certificazioni erano, in particolare, relative alla società Alcatel C. G. A. Transport, altre alla società Cegelec Italia S.p.a.).

La ricorrente precisava che, secondo la giurisprudenza, la certificazione di qualità doveva essere posseduta necessariamente dall'impresa, tenuta ad eseguire le prestazioni contrattuali, senza possibilità di far ricorso ad analoghi certificati d'altre società.

Sicché, in definitiva, l'aggiudicazione appariva un "tentativo di trasformare la procedura concorsuale in una vera e propria trattativa privata poiché s'omette di verificare che l'offerta proviene da un soggetto completamente diverso da...

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