Sentenza nº 637 da Abruzzo, Pescara, 03 Luglio 2003

Data di Resoluzione03 Luglio 2003
EmittenteAbruzzo - Pescara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO

Sezione staccata di Pescara

N.D...637/03......

N.R.G.233/1995

composto dai magistrati:

-Antonio CATONI presidente

-Mario DI GIUSEPPE consigliere

-Dino NAZZARO consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio proposto con ric. n. 233 del 1995 da NEGRO Roberto, GIORGETTI Domenicantonio, TACCONELLI Mario, PORRETTA Romano, COSTAGLIOLA Carmine, PRATINI Gabriele, TOTARO Giuseppe, costituiti con l'avv. prof. Antonio Carlo MIMOLA, come da ricorso;

CONTRO

I MINISTERI DELLA DIFESA e DELL'INTERNO, quali rappresentati, in giudizio con l'Avvocatura dello Stato;

PER IL RICONOSCIMENTO

-del diritto al risarcimento del danno subito individualmente per la mancata percezione delle somme a loro dovute per la prestata attività lavorativa ed il non godimento del riposo, con condanna al pagamento delle ore di servizio di piantone ed al risarcimento, nella misura di giustizia, lamentandosi la violazione degli artt. 32 e 36 cost., artt. 1218 e 2087 c.c., art. 63 l. n. 121/1.4.1981;

visto il ricorso, la costituzione e la memoria dell'Avvocatura, ed i documenti depositati;

udito all'udienza del 19 giugno 2003 il consigliere Dino NAZZARO, gli avv. Gaetano MIMOLA, delegato, e F. URBANI-NERI;

visto le conclusioni rassegnate in atti;

ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in

FATTO e DIRITTO

-i ricorrenti, tutti graduati e militi dell'arma dei Carabinieri, hanno prestato servizio di piantonamento, fino al 1990, percependo, prima dell'entrata in vigore della L. 10.10.1986 n. 668, una indennità di £. 3.300 (art. 4 L. 284/77); la legge n. 668/1986 ha elevato l'importo nella misura del 10% del corrispettivo previsto per il lavoro straordinario.

IL servizio di piantonamento sarebbe stato svolto secondo turni continuativi, che andavano oltre il lavoro orario settimanale di 40 ore, con violazione del diritto alla salute ed all'equa retribuzione; si invoca la violazione degli artt. 1218 e 2087 c.c. e non, quindi, dell'art. 2043 c.c., ovvero una responsabilità contrattuale, soggetta alla prescrizione decennale, per aver l'Amministrazione preteso, in virtù della supremazia militare, un orario di lavoro superiore a quello stabilito per legge, e tale "plus" va retribuito in via di risarcimento.

L'Avvocatura dello Stato, in relazione alla richiesta risarcitoria, eccepisce la carenza di giurisdizione del G.A., facendo notare anche il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno.

Nel merito, si osserva che per il servizio di piantonamento vi è la indennità di impiego operativo (art. 4 L. 284/77 e art. 17 L. 668/86), che sarebbe assorbente di ogni altro emolumento; viene comunque eccepita la prescrizione.

Preliminare è l'esatta delimitazione del "petitum".

Parte ricorrente, invero, parla di risarcimento del danno, conseguente alla mancata percezione di somme dovute in relazione alla qualità e quantità del lavoro reso, in forma continuativa ed in virtù di espliciti ordini militari, chiedendo la condanna dell'Amministrazione (Ministero della Difesa) al pagamento delle somme relative: a) alle ore di servizio di piantone prestato dai carabinieri e non adeguatamente pagato, b) al risarcimento del danno (biologico) nella misura che verrà ritenuta di...

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