Sentenza nº 98 da Constitutional Court (Italy), 24 Marzo 2011

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione24 Marzo 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 98

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 22 luglio 2009 (Doc. IV-ter, n. 11), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Francesco Storace nei confronti del dott. Henry John Woodcock, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma con ricorso notificato il 16 aprile 2010, depositato in cancelleria il 7 maggio 2010 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

udito l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

  1. ¾ Con ricorso depositato il 24 novembre 2009, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica per sentir dichiarare, da questa Corte, che non spetta al Senato medesimo affermare che i fatti per cui è in corso procedimento penale, dinanzi ad esso GUP, a carico di Francesco Storace, senatore all’epoca dei fatti, concernono opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e, conseguentemente, per vedere annullata la relativa deliberazione adottata nella seduta del 22 luglio 2009 (Doc. IV-ter, n. 11).

    Il ricorrente espone che il procedimento penale ha avuto origine dalla querela sporta dal magistrato Henry John Woodcock, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in riferimento ad una intervista rilasciata da Francesco Storace e pubblicata sul quotidiano La Repubblica in data 19 giugno 2006, dal titolo «Gossip e vendetta contro di noi».

    Tale intervista – si sostiene nel ricorso – «si inseriva nel contesto del grande clamore suscitato dalla divulgazione delle risultanze di una indagine penale», condotta dall’anzidetto magistrato, «che aveva coinvolto Vittorio Emanuele di Savoia e che aveva poi determinato la trasmissione degli atti alla Procura di Roma per competenza in relazione alle indagini che interessavano a vario titolo alcuni esponenti del partito di Alleanza Nazionale».

    L’imputazione nei confronti dell’allora senatore Storace era del delitto di diffamazione aggravata commessa con il mezzo della stampa per aver offeso, con attribuzione di fatti determinati, la reputazione dell’anzidetto magistrato, «mettendo in dubbio […] la correttezza, l’imparzialità e la serenità di giudizio del medesimo».

    Il giudice confliggente evidenzia, ancora, che, a seguito di eccezione avanzata dalla difesa dell’imputato ex art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), gli atti del procedimento penale erano stati trasmessi al Senato della Repubblica.

    Nella seduta del 22 luglio 2009, l’Assemblea del Senato, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, deliberava l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni rese da Francesco Storace, senatore all’epoca dei fatti, nel corso della anzidetta intervista.

    Il ricorrente pone in rilievo che la Giunta, nella sua relazione, auspica un mutamento della giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità parlamentare, tale da valorizzare il “contesto politico-parlamentare” in cui il fatto oggetto di incriminazione si colloca e, nella specie, la circostanza che la «inchiesta cosiddetta gossip investì pesantemente l’intero panorama politico italiano»; di qui, secondo la medesima Giunta, la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia rese dal senatore Storace «sul fatto politico del giorno» e la sua funzione di parlamentare.

    Ad avviso del ricorrente, non risulterebbe, invece, «che alcun dibattito in sede parlamentare si sia svolto in relazione alla indagine in questione, né che siano state discusse mozioni o altre iniziative parlamentari sempre con riferimento a tale vicenda», non essendo sufficiente «il clamore...

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