Ordinanza nº 103 da Constitutional Court (Italy), 24 Marzo 2011

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione24 Marzo 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 103

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, promosso dal Tribunale ordinario di Sondrio nel procedimento vertente tra Schenatti Elide ed altri e la F.A.B. Funivia Al “Bernina” s.p.a. con ordinanza dell’8 giugno 2010, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che il Giudice unico del Tribunale ordinario di Sondrio – nel corso di una controversia proposta dai proprietari di un’abitazione per la eliminazione delle immissioni acustiche derivanti dalla gestione di un impianto di risalita ad uso turistico e per il risarcimento dei danni – con ordinanza emessa l’8 giugno 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, secondo il quale «nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso»;

che il rimettente premette che la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, invocando l’avvenuto rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, il preuso dell’impianto e la destinazione turistico-sportiva della zona, e che l’espletata c.t.u. ha accertato «un significativo superamento del limite c. d. di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., secondo i parametri elaborati, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza, mentre risultano pienamente rispettati i limiti dettati dal Regolamento Locale di igiene e dalle disposizioni disciplinanti la specifica sorgente»;

che, peraltro, secondo il giudice a quo «la norma non può essere interpretata altrimenti che come una deroga ed una...

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