Sentenza nº 1507 da Council of State (Italy), 23 Marzo 2004

Data di Resoluzione23 Marzo 2004
EmittenteCouncil of State (Italy)

N.

Reg. Dec.1507/2004

  1. 10854 Reg. Ric.

    Anno 2002

    R E P U B B L I C A I T A L I A N A

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

    D E C I S I O N E

    sul ricorso in appello n.10854/2002 proposto dal Ministero dell'interno-Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale Ë per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    c o n t r o

    T.D.M. di Volpe Gaetana e C. s.a.s. rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Russo e Concetta Saetta, con i quali Ë elettivamente domiciliata in Roma, via San Saba n. 12 presso lo studio dell'avvocato Giuliano Feliciani;

    e nei confronti di

    T.A.V.-Treno Alta Velocit‡ S.P.A. rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Piscitelli, con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Alberto Colabianchi, in Roma, via Oslavia, n. 30;

    e di

    Salini costruzioni s.p.a., non costituita;

    per l'annullamento

    della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione prima, n. 6608/2002, in data 24 ottobre 2002;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio della T.D.M. di Volpe Gaetana e C. s.a.s. e della T.A.V.-Treno Alta Velocit‡ S.P.A.;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Visto il dispositivo di Sentenza n. 44/04;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Data per letta alla udienza pubblica del 18 novembre 2003 la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo, e uditi gli avvocati M. Buccelli su delega dell'Avv. L. Piscitelli e l'Avvocato dello Stato Ferrante.

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    F A T T O

    Con il ricorso indicato in epigrafe, il Ministero dell'interno-Prefetto di Napoli propone appello avverso la sentenza n. 6608/2002, in data 24 ottobre 2002.

    Con tale sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dalla T.D.M. di Volpe Gaetana e C. s.a.s., sono stati annullati: 1) la nota del Prefetto di Napoli protocollo n.I/506/II, in data 21 febbraio 2001, con la quale, in risposta ad una richiesta della TAV tramite la Italferr spa, sollecitata dalla ATI, costituita da Necso Entrecanales Cubiertas S.A., Salini Costruttori s.p.a. e Ghella s.p.a., la quale aveva ottenuto l'appalto dei lavori di realizzazione del sistema della Alta Velocit‡ Ferroviaria per il nodo di Bologna, era stato dichiarato che, in relazione al disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo 490/'94 e dell'articolo 10 del d.p.r. 252/98 sussisteva pericolo di condizionamento da parte della criminalit‡ organizzata nei confronti della societ‡ T.D.M. Trasporti Demolizioni Movimento Terra di Volpe Gaetana & C. s.a.s.; 2) la nota della TAV in data 15 marzo 2001 indirizzata alla ATI affidataria dei lavori di realizzazione del sistema della Alta Velocit‡ Ferroviaria per il nodo di Bologna, con la quale era stata respinta la richiesta di autorizzazione al subappalto fra la associazione sopra richiamata e la T.D.M. Trasporti Demolizioni Movimento Terra di Volpe Gaetana & C. s.a.s; l'atto, di cui alla nota, in data 19 marzo 2001, della Salini Costruttori s.p.a. alla T.D.M. Trasporti Demolizioni Movimento Terra di Volpe Gaetana & C. s.a.s, con la quale fu rescisso l'ordine di lavoro 0191/61/001291, in data 3 novembre 2000,le sue integrazioni a seguito della nota del Prefetto di Napoli del 21 febbraio 2001, di cui sub1).

    Con tale sentenza, il giudice di primo grado, ritenuto:

    che l'operato della TAV fosse vincolato dalla valutazione del Prefetto circa la sussistenza di condizionamenti mafiosi a carico dell'impresa sub- appaltatrice;

    che l'informativa prefettizia aveva fatto seguito ad altra analoga del 11 maggio 1999, fondata essenzialmente su una condanna per il delitto di associazione per delinquere pronunciata nel 1982 a carico signor Giorgio Amabile, coniuge convivente della signora Gaetana Volpe, socio accomandatario della societ‡ sub appaltatrice e che in...

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