Sentenza nº 7022 da Council of State (Italy), 29 Ottobre 2004

Data di Resoluzione29 Ottobre 2004
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.7022/04

Reg.Dec.

N. 8414 Reg.Ric.

ANNO 1999

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8414 del 1999, proposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora delle Attività produttive), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

contro

Alimentaria Sud Import Export s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio Luponio e Federico Liccardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, via Michele Mercati n.51;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione III n.2001/98 del 18 giugno 1998, resa tra le parti;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio e vista la memoria della società appellata;

visti gli atti tutti della causa;

alla pubblica udienza del 2 luglio 2004, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito l'avvocato dello Stato Volpe;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso proposto presso la sede di Napoli del TAR della Campania, la Società Alimentaria Sud Import Export s.a.s. impugnava: il decreto della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 13.6.1997, n.303 (che aveva disposto nei suoi confronti la decadenza dal beneficio di cui all'art. 27 D.Lgs. 30.3.1990 n.76 e revocato i decreti ministeriali datati 24.6.1985 e 5.3.1986, oltre ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 43/21 del 9.11.1987 e 289/21 del 28.12.1987, ingiungendo la restituzione della somma di L. 992.436.644, comprensiva delle anticipazioni ricevute e degli interessi, in quanto la società in parola non aveva continuato l'attività produttiva dello stabilimento, che era stato "ceduto a terzi"); la nota della stessa Direzione generale 10.7.1997, n. 217271, di trasmissione alla società predetta dell'impugnato decreto; nonchè ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Premesso che con istanza del 21.12.1982 aveva richiesto ai sensi dell'art.21 L.14.5.1981 n.219 la concessione di un contributo per la riparazione e per l'adeguamento funzionale di uno stabilimento industriale di sua proprietà per l'esercizio dell'attività conserviera e di trasformazione del pomodoro, ottenendo a tali fini, in base all'art. 27 D. Lgs. n.76/1990, un contributo di cui aveva ricevuto alcune anticipazioni, e che, inoltre, con il suddetto decreto n.303/1997, era stata dichiarata la decadenza dal contributo stesso con conseguente revoca dei provvedimenti concessivi e restituzione delle anticipazioni (pari a L.375.000.000), oltre al pagamento della somma di L.617.416.644 a titoli di interessi - la società ricorrente deduceva i seguenti motivi di diritto:

1) violazione dell'art.27 D.Lgs. 30.3.1990 n.76 ed eccesso di potere sotto vari profili (difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione), in quanto la norma citata sarebbe volta ad incentivare lo sviluppo delle attività produttive nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, attraverso il recupero degli edifici danneggiati (il che sarebbe stato realizzato dalla società istante), mentre non sussisterebbe alcun obbligo del beneficiario del contributo ad esercitare in proprio e direttamente l'attività produttiva per la quale è avvenuto il finanziamento, essendo peraltro la concessione finanziaria inscindibilmente correlata all'oggettivo esercizio dell'attività stessa da chiunque esercitata;

2) stessa censura del precedente motivo ed eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, in quanto il Ministero avrebbe adottato il provvedimento impugnato in contraddizione con precedenti sue determinazioni di assegnazione del contributo;

3) violazione dell'art. 1284 cod. civ., nonché dei principi generali in tema di obbligazioni pecuniarie e di efficacia temporale degli atti amministrativi; eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione, perché è stato ingiunto alla società istante il pagamento degli interessi in misura diversa e ben più gravosa di quelli legali, senza che il maggior saggio di interesse sia stato mai pattuito, né potendo trovare applicazione l'ordinanza della Presidenza del Consiglio del 13.6.1988, peraltro successiva ai provvedimenti di liquidazione degli acconti;

4) violazione dei principi in materia di autotutela ed eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, in quanto il Ministero non avrebbe indicato nel provvedimento impugnato le ragioni che l'avrebbero condotto ad una diversa valutazione sull'opportunità degli atti revocati;

5) violazione dell'art.2948, n.4 cod. civ. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, avendo l'Amministrazione illegittimamente richiesto il pagamento fin dal momento in cui è avvenuta la corresponsione delle anticipazioni ed essendo gli interessi ripetibili solo nel limite del quinquennio precedente l'adozione del decreto di revoca;

6) eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti, giacché sarebbe stato dedotto nell'atto censurato che i responsabili dell'Alimentaria sud sarebbero sottoposti a procedimento penale per il reato di truffa a danni dello Stato e non essendo rilevanti i fatti posti a base del procedimento stesso.

Nel giudizio si costituiva...

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