Sentenza nº 1216 da Lazio, Roma, 09 Febbraio 2004

Data di Resoluzione09 Febbraio 2004
EmittenteLazio - Roma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 10039/2000 proposto dai signori Sabina Massarelli, Piero Francolini, Diego Rispoli, Davide Usai, Teodosio Zeuli, Maddalena Flore, Anna Maria Marino, Paola Redaelli, Francesco Loriga, Giorgio Spaccini, Luigi Gatti, Riccardo Mollo rappresentati e difesi dall'Avvocato Domenico Tomasetti ed elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mazzini n.27;

C O N T R O

Autorit‡ per le Garanzie nelle Comunicazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato nella sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi n.12;

Per l'ANNULLAMENTO

Delle note in data 22.5.2000 con le quali Ë stata respinta la istanza per la corresponsione dell'indennit‡ perequativa prevista dall'art.50 del regolamento di cui alla delibera dell'Autorit‡ n.17 del 16.6.1998; della delibera dell'Autorit‡ n.209 del 29.3.2000, nonchÈ dei pareri espressi in data 8.9.1999 e 7.2.2000 ed ove necessario della delibera n.17 del 16.6.1998 in parte qua;

e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle somme loro dovute ai sensi dell'art.50 del regolamento di cui alla delibera dell'Autorit‡ maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla camera di consiglio del 26.11.2003 il consigliere Roberto Capuzzi e uditi, altresÏ, l'avv. D. Tomassetti e l'avv. dello Stato Vinci Orlando;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato di varie Amministrazioni pubbliche, hanno prestato servizio in posizione di fuori ruolo presso l'Autorit‡ resistente sino al 31.1.2000, data in cui sono rientrati nelle amministrazioni di appartenenza.

I ricorrenti hanno dapprima prestato servizio presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, istituito ai sensi della legge n.223/90.

Successivamente, la legge n.249/97 ha istituito l'Autorit‡ per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L'articolo 1, comma 22 di tale legge prevede che dalla data del suo insediamento l'autorit‡ subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarit‡ dei rapporti attivi e...

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