Sentenza nº 741 da Calabria, Catanzaro, 25 Marzo 2004

Data di Resoluzione25 Marzo 2004
EmittenteCalabria - Catanzaro

REPUBBLICA ITALIANA N. 741 Reg. Dec.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1787/1999 Reg. Ric.
N. ANNO 2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA - PRIMA SEZIONE

composto dai Signori:

Aldo Finati Presidente;
Salvatore Mezzacapo Consigliere;
Giulio Castriota Scanderbeg Referendario-estensore;

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1787/1999 r.g., proposto da Monardo Nicola rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Alfredo Gualtieri ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Nuova Bellavista n.9;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici domicila ex lege;

per il riconoscimento

del diritto ad ottenere la liquidazione del trattamento economico e delle connesse indennità riferite al V° ( quinto) livello funzionale, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso ed i documenti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti ed i documenti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 17 marzo 2004 il dr. Giulio Castriota Scanderbeg, e uditi i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;

FATTO

Il ricorrente, alle dipendenze della Regione Calabria quale autista-operatore di macchine operatrici complesse, chiede col ricorso all'esame il riconoscimento del diritto all'inquadramento, fin dalla data di assunzione in servizio, nel quinto livello funzionale, e non già nel terzo, nel quale erroneamente sarebbe stato fin dall'inizio collocato. Deduce il ricorrente che la stessa amministrazione regionale, consapevole della corrispondenza alla qualifica superiore delle mansioni da egli in concreto espletate , avrebbe fatto luogo a mezzo della delibera n. 4546 del 22.9.98 al suo reinquadramento nel quinto livello, ma solo a far data dalla esecutività della prefata determinazione. Di qui la richiesta del riconoscimento del diritto a far tempo dall'assunzione in servizio, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alla ricostruzione della carriera al pagamento degli arretrati con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria ed alle spese e competenze del giudizio.

Si è costituita la Amministrazione intimata per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.

Con memoria depositata in data 5 febbraio 2004 il...

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