Sentenza nº 3879 da Puglia, Bari, 09 Settembre 2004

Data di Resoluzione09 Settembre 2004
EmittentePuglia - Bari

REPUBBLICA ITALIANA N. 3879/04 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1053/03 Reg.Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Sede di Bari - Sezione I

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso principale n. 1053 del 2003 proposto

dalla società ING. ORFEO MAZZITELLI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria capogruppo della costituenda ASSOCIAZIONE TEMPORANEA d'IMPRESE con l'UNIVERSITA' degli STUDI di BARI e la società SICONTRA S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Corrente e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Bari alla via Prospero Petroni n. 9, per mandati a margine del ricorso e dei motivi aggiunti al ricorso;

CONTRO

il COMUNE di BARI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Aldo Loiodice e Tommaso di Gioia e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Bari alla via Nicolai n. 29, per mandato a margine del controricorso:

e nei confronti

- della società DEC S.p.A., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Di Modugno e Anna Degennaro e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Bari alla via Alessandro Manzoni n. 5, per mandato a margine del controricorso;

- della società BARI PARK S.r.l., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Di Modugno e Anna Degennaro e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Bari alla via Alessandro Manzoni n. 5, per mandati a margine del controricorso;

per l'annullamento

  1. della deliberazione della Giunta municipale di Bari n. 60 del 23 gennaio 2003, pubblicata mediante affissione all'albo comunale dal 27 gennaio 2003 per quindici giorni consecutivi, recante individuazione della proposta in project financing, presentata dalla costituenda associazione temporanea d'imprese tra le società DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l., relativa alla costruzione e gestione di un parcheggio pubblico interrato da ubicare in Bari alla piazza Cesare Battisti;

  2. dei verbali della commissione preposta alla valutazione delle proposte n, 2 del 10 ottobre 2002 (nonché della nota di trasmissione del medesimo n. 10752 del 14 ottobre 2002, e nn. 10, 11, 12, rispettivamente del 17 dicembre 2002, 7 e 8 gennaio 2003 (atti impugnati col ricorso);

  3. degli atti di indizione della procedura ex art. 37 quater della legge n. 109 del 1994 per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del parcheggio pubblico interrato da ubicare in Bari alla piazza Cesare Battisti tra i quali, specificamente, il bando di gara e la deliberazione di Giunta municipale n. 591 del 3 luglio 2003, di indizione della gara (atti impugnati coi motivi aggiunti)

    nonché sui ricorsi incidentali proposti:

    - dalla società DEC S.p.A., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Di Modugno e Anna Degennaro e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Bari alla via Alessandro Manzoni n. 5, per mandati a margine del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti al ricorso incidentale;

    - dalla società BARI PARK S.r.l., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Di Modugno e Anna Degennaro e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Bari alla via Alessandro Manzoni n. 5, per mandati a margine del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti al ricorso incidentale;

    CONTRO

    il COMUNE di BARI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Aldo Loiodice e Tommaso di Gioia e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Bari alla via Nicolai n. 29, per mandato a margine del controricorso:

    e nei confronti

    della società ING. ORFEO MAZZITELLI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria capogruppo della costituenda ASSOCIAZIONE TEMPORANEA d'IMPRESE con l'UNIVERSITA' degli STUDI di BARI e la società SICONTRA S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Corrente e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Bari alla via Prospero Petroni n. 9, per mandati a margine del ricorso e dei motivi aggiunti al ricorso;

    per l'annullamento

    dell'ammissione alla valutazione e al confronto comparativo della proposta in project financing presentata dalla società ricorrente principale (atto impugnato col ricorso incidentale);

    Visto il ricorso principale con i relativi allegati;

    Visti i motivi aggiunti al ricorso principale con i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e delle società DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l.;

    Visti i ricorsi incidentali con i relativi allegati;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Vista l'ordinanza n. 698 del 24 settembre 2003 di reiezione dell'istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi gli avv.ti Giovanna Corrente per le società ricorrente principale, l'avv. Tommaso di Gioia per il Comune di Bari e l'avv. Nicola Di Modugno per le società controinteressate intimate e ricorrenti incidentali;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

    F A T T O

    Con atto notificato l'11 luglio 2003 e depositato in Segreteria il 18 luglio 2003, recante trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario al Capo dello Stato a seguito di atto di opposizione da parte del Comune di Bari, e con motivi aggiunti notificati il 4-8 settembre 2003 e depositati in Segreteria l'8 settembre 2003, la società Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria e capogruppo di Associazione temporanea d'imprese con l'Università degli Studi di Bari e la società Sicontra S.r.l., ha proposto le domande di annullamento in epigrafe meglio specificate.

    Giova premettere che:

    - il Comune di Bari ha inserito nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, alcuni interventi da realizzarsi in project financing, e segnatamente, per quanto qui interessa, relativi alla costruzione di tre parcheggi pubblici interrati da ubicare in Bari al corso Cavour, alla piazza Cesare Battisti, alla piazza Giulio Cesare;

    - con avviso pubblicato il 31 maggio 2002 è stata quindi indetta procedura per la valutazione delle proposte, complete di elaborati, da presentarsi a cura delle imprese interessate;

    - in esito alle operazioni della commissione di valutazione all'uopo nominata (verbali dal n. 1 al n. 12) è risultata prima graduata, quanto al parcheggio interrato da realizzare alla piazza Cesare Battisti, la proposta presentata dalle società DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l., con punti 70,5, seconda graduata la proposta presentata dalle società SABA ITALIA S.p.A. e SALVATORE MATARRESE S.p.A., con punti 52, terza graduata la proposta presentata dalla società GIEM, con punti 50, quarta e ultima graduata la proposta presentata dalle società MAZZITELLI S.p.A. e SINCONTRA S.r.l. e dall'UNIVERSITA' di BARI, raggruppande in costituenda associazione temporanea d'imprese, con punti 35;

    - con deliberazione della Giunta municipale di Bari n. 60 del 23 gennaio 2003 è stata quindi individuata, ai sensi dell'art. 37 ter della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, la proposta presentata dalle società DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l. come quella di pubblico interesse "...in quanto ha realizzato l'ottimale combinazione di tutti gli elementi di valutazione e, quindi, rappresenta la soluzione migliore per l'Amministrazione comunale perché più adeguata, efficace e vantaggiosa per il raggiungimento dell'interesse pubblico e meglio aderente agli indirizzi e programmi dell'Amministrazione";

    - con deliberazione di Giunta municipale n. 591 del 3 luglio 2003, è stata poi indetta la gara a licitazione privata, ai sensi dell'art. 37 quater della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del parcheggio pubblico interrato da ubicare in Bari alla piazza Cesare Battisti, con successiva pubblicazione dell'avviso e del bando.

    Avverso la deliberazione di Giunta municipale n. 60 del 23 gennaio 2003 e i presupposti atti della selezione delle proposte in project financing, la società ricorrente principale ha dedotto le seguenti censure:

    1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 ter della legge n. 109 del 1994. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, sviamento, perché è stata omessa la valutazione di 'fattibilità' di ciascuna proposta, che non può essere ritenuta assorbita dall'esame comparativo delle stesse, né dalla attribuzione di punteggi.

    2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 ter della legge n. 109 del 1994. Violazione dei principi generali in materia di valutazioni comparative. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, sviamento, perché la commissione di valutazione ha fissato criteri valutativi e esaminato le proposte come se, anziché di procedura di project financing, si trattasse di appalto concorso o mera concessione di costruzione e gestione, senza darsi cura di "omogeneizzare" le proposte.

    3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 ter della legge n. 109 del 1994. Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 DIR.CEE 38/93. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, sviamento, perché i criteri di valutazione delle proposte sono stati stabiliti direttamente dalla commissione, da ritenere organo...

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