Sentenza nº 379 da Abruzzo, Pescara, 08 Aprile 2004

Data di Resoluzione08 Aprile 2004
EmittenteAbruzzo - Pescara

n. 379/04 Reg. Dec.
n. 475/03 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'ABRUZZO

Sezione Staccata di Pescara

composto dai signori:

Dott. Antonio Catoni Presidente

Dott. Michele Eliantonio Consigliere, relatore

Dott. Dino Nazzaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 475/03, proposto da Fiorillo Vito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Angelone ed Ugo Di Silvestre, elettivamente domiciliato presso il primo difensore in Pescara, via Orazio, 123;

contro

la Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila presso cui domicilia;

e nei confronti

- del Comune di Vasto, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Civitarese Matteucci e Riccardo De Mutiis, elettivamente domiciliato presso il primo difensore in Pescara, via G. D'Annunzio, 24;

- della società Alba Holding s.r.l. di Di Nisio Paola, con sede in Vasto, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cerceo, elettivamente domiciliata presso il proprio difensore in Pescara, viale D'Annunzio, 142;

per l'annullamento

dell'esito della licitazione privata del 6 giugno 2003 relativa al lotto n. 1 e della licenza di concessione 12 giugno 2003, n. 154/03, assentita alla società Alba Holding s.r.l. dal Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreative della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo; nonchè degli atti presupposti conseguenti

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Comune di Vasto e dalla società Alba Holding s.r.l. controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Udito alla pubblica udienza del 25 marzo 2004 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l'avv. Claudio Angelone per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato Anna Buscemi per la Regione Abruzzo, l'avv. Fabrizio Rulli - su delega Stefano Civitarese Matteucci - per l'Amministrazione comunale di Vasto e l'avv. Giulio Cerceo per la società Alba Holding s.r.l. controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con concessioni stagionali, assentite dal Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreative della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo, la parte ricorrente è stata autorizzata negli anni 2000, 2001 e 2002 ad occupare una zona demaniale marittima sita nel Comune di Vasto ad uso "posa ombrelloni ed attrezzature balneari e giochi" e per l'anno 2003 ha presentato richiesta di rilascio della prescritta concessione stagionale.

Poiché era stata presentata anche da un altro soggetto richiesta di concessione relativamente ad una parte dell'area demaniale in questione, la predetta Direzione Generale con nota 16 maggio 2003, n. 5054, ha indetto una licitazione privata per l'assegnazione di tale area.

La parte ricorrente ha partecipato a tale procedura, ma è risultata vincitrice della gara la società Alba Holding s.r.l., che aveva offerto il pagamento di un canone maggiore.

Con il ricorso in esame il sig. Fiorillo è insorto dinanzi questo Tribunale avverso l'esito di tale licitazione privata del 6 giugno 2003 ed avverso la licenza di concessione 12 giugno 2003, n. 154/03, assentita alla società Alba Holding s.r.l.

Ha dedotto a tal fine le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per mancanza dei presupposti, per erronea valutazione, per indeterminatezza dell'area, per illogicità e per contraddittorietà.

L'istanza del ricorrente riferita al 2003 era specifica e determinata, per cui avrebbe dovuto essere valutata indipendentemente dall'altra istanza presentata, che era relativa ad un'area di "entità dimensionali diverse".

2) Violazione dell'art. 8 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

La ricorrente era titolare di atti concessori per licenza negli anni 2000, 2001 e 2002, per cui nell'anno 2003 tale titolo concessorio avrebbe dovuto essere rinnovato senza formalità istruttorie.

3) Violazione dell'art. 37 del codice della navigazione come modificato dall'art. 2 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall'art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

La Regione ha indetto la licitazione privata senza alcuna motivazione. Avrebbe dovuto comparare solo le domande "suscettibili di compita valutazione e corredate da idonea documentazione"; in particolare, l'Amministrazione avrebbe dovuto previamente valutare le qualità soggettive e l'idoneità tecnica di ciascun aspirante.

4) Violazione dell'art. 37 del codice della navigazione.

Non avrebbe potuto indirsi la licitazione privata in quanto avrebbe dovuto essere preferito il precedente concessionario.

5) Violazione del principio del "diritto di insistenza".

Il ricorrente, in quanto "concessionario pluriennale", doveva essere preferito ad altri aspiranti la concessione. Era invalida, perché non approvata espressamente per iscritto, la clausola, che aveva escluso il diritto di preferenza, apposta nelle precedenti concessione assentite negli anni precedenti. La precedente concessione doveva ritenersi automaticamente rinnovata per sei anni.

6) Incompetenza. Violazione della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Spettava al Comune di Vasto e non alla Regione l'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo.

7) Violazione dell'art. 13 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il T.U. sugli enti locali stabilisce il principio dell'attribuzione generale al Comune di tutte le funzioni che riguardano il territorio comunale.

8) Violazione degli artt. 4 e 16, III comma, della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, degli artt. 1-6 della L.R. Abruzzo 12 agosto 1998, n. 72, degli artt. 1-7 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, dell'art. 1 della L.R. Abruzzo 21 maggio 1999, n. 30, dell'art. 1 della L.R. Abruzzo 19 dicembre 2001, n. 68 e della L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In Abruzzo le funzioni nella materia in esame sono state trasferite ai Comuni a decorrere dal maggio 2002.

9) Violazione dei principi fondamentali posti con la L. 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti attuativi e della L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La mancanza del Piano del Demanio Marittimo (P.D.M.) non avrebbe potuto costituire ostacolo alla operatività delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni nella materia in questione.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memorie depositate il 27 febbraio ed il 13 marzo 2004.

La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio e con il consenso della ricorrente ha depositato il 25 marzo 2004 una memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Si è anche costituito in giudizio il Comune di Vasto che con memoria depositata il 27 febbraio 2004 ha difeso la legittimità degli atti impugnati.

Si è, infine, costituita in giudizio anche la società Alba Holding s.r.l. controinteressata che ha depositato il 24 luglio 2003 ed il 27 febbraio 2004 due memorie con le quali ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 25 marzo 2004 la causa è stata introitata a decisione.

D I R I T T O

  1. - Con il ricorso in esame, come sopra esposto, è stato impugnata la licitazione privata del 6 giugno 2003, indetta dal Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreative della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo per assegnare in concessione per finalità turistiche un'area del demanio marittimo sita nel Comune di Vasto; sono stati, altresì, impugnati l'esito di tale licitazione e la licenza di concessione 12 giugno 2003, n. 154/03, assentita alla società Alba Holding s.r.l.

    Il gravame è anche teso a far dichiarare ed accertare che la concessione demaniale marittima stagionale assentita al ricorrente nell'anno 2002 aveva in realtà una durata di sei anni (e non dei pochi mesi estivi) e che l'istante, in definitiva, aveva diritto ad ottenere il rinnovo di tale connessione senza lo svolgimento di una nuova attività istruttoria e ad essere preferito ad altri eventuali aspiranti la concessione in parola.

    In estrema sintesi, le molteplici censure dedotte con il gravame possono, nella sostanza, riassumersi nelle seguenti doglianze:

    1. incompetenza della Regione ad assumere gli atti impugnati (censure dedotte con il sesto, il settimo, l'ottavo ed il nono motivo di ricorso);

    2. invalidità della precedente concessione assentita al ricorrente perché di durata inferiore a sei anni e perché avrebbe escluso il diritto di insistenza ed il diritto al rinnovo (censure dedotte con il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso);

    3. illegittimità della decisione di indire la licitazione privata poichè le richieste presentate non avevano ad oggetto la stessa area e perché l'Amministrazione avrebbe dovuto previamente valutare le caratte-ristiche soggettive dei richiedenti (censure dedotte con il primo ed il terzo motivo di ricorso).

    Tale ricorso, deve subito precisarsi, è privo di pregio.

  2. - Ai fini del decidere appare utile partire da un sommario esame della normativa, statale e regionale, applicabile in materia e di cui, con i vari motivi di ricorso, è stata dedotta la violazione.

    Come è noto, la materia delle concessioni dei beni demaniali marittimi trova la sua disciplina fondamentale nella seguente normativa statale:

    - negli artt. 36 e segg. del codice della navigazione;

    - negli artt. 5 e segg. del regolamento di detto codice relativo alla navigazione marittima;

    - nel D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, che ha anche modificato tali norme del codice della navigazione e del relativo regolamento e che ha, a sua volta, subito modificazioni ed integrazioni con l'art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88, e con...

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