Sentenza nº 284 da Abruzzo, Pescara, 25 Marzo 2004

Data di Resoluzione25 Marzo 2004
EmittenteAbruzzo - Pescara

n. 284 /04 Reg. Dec.
n. 629/03 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'ABRUZZO

Sezione Staccata di Pescara

composto dai signori:

Dott. Antonio Catoni Presidente

Dott. Michele Eliantonio Consigliere, relatore

Dott. Mario Di Giuseppe Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 629/03, proposto da Alba Holding S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cerceo, elettivamente domiciliata presso il proprio difensore in Pescara, via G. D'Annunzio, 142;

contro

la Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila presso cui domicilia;

e nei confronti

del Comune di Vasto, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Civitarese Matteucci e Riccardo De Mutiis, elettivamente domiciliato presso il primo difensore in Pescara, via G. D'Annunzio, 24;

per l'annullamento

della clausola apposta nell'ultima parte delle condizioni generali della licenza di concessione 12 giugno 2003, n. 154/03, assentita alla parte ricorrente dal Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreative della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo, nella parte in cui è stata prevista la durata temporale della concessione al 30 settembre 2003, nonchè del provvedimento 17 luglio 2003, n. 6680, con il quale lo stesso Dirigente ha respinto la richiesta della parte ricorrente volta ad ottenere la fissazione in sei anni della durata della predetta concessione; nonchè degli atti presupposti e connessi.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Comune di Vasto;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Udito alla pubblica udienza dell'11 marzo 2004 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l'avv. Giulio Cerceo per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato Fabio Tortora per la Regione Abruzzo e l'avv. Stefano Civitarese Matteucci per l'Amministrazione comunale di Vasto;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con concessione 12 giugno 2003, n. 154/03, assentita dal Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreative della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo, la parte ricorrente è stata autorizzata ad occupare una zona demaniale marittima sita nel Comune di Vasto ad uso "ombreggio e giochi" per la durata di mesi 3 giorni 20 (dal 12 giugno al 30 settembre 2003).

Con successiva istanza la concessionaria ha chiesto alla Regione Abruzzo che la durata di tale concessione fosse fissata in sei anni, ma con provvedimento 17 luglio 2003, n. 6680, lo stesso Dirigente ha respinto tale istanza.

Con il ricorso in esame tale concessionaria è insorta dinanzi questo Tribunale avverso la clausola apposta nelle condizioni generali della licenza di concessione in parola, nella parte in cui è stata prevista la durata temporale della concessione al 30 settembre 2003, nonchè avverso il predetto provvedimento 17 luglio 2003, n. 6680.

Ha dedotto a tal fine le seguenti censure:

1) Violazione dell'art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall'art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63, e delle deliberazioni della Giunta regionale d'Abruzzo 20 marzo 2000 n. 325, 26 luglio 2000 n. 1035, 7 dicembre 2000, n. 1590 e 21 febbraio 2003 n. 100.

La norma contenuta nel predetto art. 15 non vieta il rinnovo delle concessioni stagionali; nè tale previsione è prevista nelle predette deliberazioni della Giunta regionale che costituiscono atto di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime.

2) Violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di durata e di rinnovo delle concessioni di beni demaniali. Eccesso di potere per travisamento, per mancanza dei presupposti, per illogicità.

Nel nostro ordinamento non esiste un generale divieto di rinnovare un atto concessorio di beni pubblici.

3) Violazione dell'art. 8 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

La licenza in questione può essere rinnovata senza formalità istruttorie. La clausola "senza diritto di insistenza", in quanto vessatoria, andava approvata per iscritto ed va, in ogni caso applicata, solo nelle ipotesi di una pluralità di domande.

4) Violazione dell'art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall'art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88.

La concessione assentita alla ricorrente doveva aveva la durata di sei anni, con possibilità di rinnovo automatico.

5) Violazione dell'art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall'art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88.

Le disposizioni contenute nelle vigenti leggi statali in ordine alla durata sessennale della concessione, nonchè i principi relativi alla automatici del rinnovo, avrebbero dovuto applicarsi anche alle concessioni a carattere stagionale.

6) Violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di diritto di insistenza. Eccesso di potere per travisamento e per illogicità.

La parte ricorrente ha diritto a vedersi preferita ad altri aspiranti la concessione in parola.

7) Violazione dell'art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall'art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63. Violazione dell'art. 2 della L. 4 dicembre 1993, n. 494. Eccesso di potere per illogicità e per carenza dei presupposti.

La mancanza di pianificazione della spiaggia del Comune di Vasto non avrebbe potuto costituire ostacolo alla utilizzazione del tratto di litorale in parola, dal momento che sono adoperati impianto amovibili.

8) Illegittimità costituzionale dell'art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall'art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63, per violazione degli artt. 3, 4, 41 e 118 della Costituzione e per violazione dei principi normativi statuali in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Il diritto di insistenza, essendo l'effetto naturale dell'atto concessorio demaniale, non avrebbe potuto essere limitato o escluso dalla legge regionale in parola, in violazione dei principi di carattere generale vigenti in materia (artt. 36 e 37 del c.n. e della legge quadro 494/93), tra cui il principio dell'automaticità del rinnovo (art. 10 L. 88/01).

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 27 febbraio 2004.

La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio.

Si è anche costituito il Comune di Vasto che con memoria depositata il 27 febbraio 2004 ha difeso la legittimità degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza dell'11 marzo 2004 la causa è stata introitata a decisione.

D I R I T T O

  1. - Costituiscono oggetto dei ricorsi specificati in epigrafe - come sopra esposto in narrativa - da un lato la clausola apposta nell'ultima parte delle condizioni generali della licenza di concessione, assentita alla parte ricorrente dal predetto Dirigente regionale nella parte in cui è stata prevista la "non prevedibilità del rinnovo di detta concessione allo stesso titolo e alla inesistenza del diritto a preferenza per eventuali analoghi e successivi provvedimenti" e dall'altro il provvedimento, con il quale lo stesso Dirigente ha respinto la richiesta della parte ricorrente volta ad ottenere la fissazione in sei anni della durata della predetta concessione.

    Tale ricorso è privo di pregio e tale circostanza dispensa il Collegio dall'esaminare le eccezioni di rito dedotte dalle parti resistenti.

  2. - Ai fini del...

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