Sentenza nº 1690 da Sicilia, Catania, 16 Giugno 2004

Data di Resoluzione16 Giugno 2004
EmittenteSicilia - Catania

n. 1690/04 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA n. 1345-1421-1821/2002 Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Seconda - adunato in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

Dott. Salvatore Schillaci Presidente

Dott. Savasta Pancrazio Maria I Referendario rel. est.

Dott. Michelangelo Francavilla Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi nn. 1345/2002, 1421/2002 e 1821/2002 proposti, rispettivamente, da:

LA LUCENTE, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Scuderi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, Via V. Giuffrida n. 37;

PULISERVICE, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Azzolina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angelo Bonura, sito in Catania, Via Umberto I, n. 150;

VACCARO Pasqualina, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Perrotta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosario Lo Faro, sito in Catania, Via Simili;

CONTRO

il Comune di Paternò, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da avv. Alfio Platania, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Marchese sito in Catania Via V. Giuffrida;

e nei confronti di

PUNTO PULIZIA di Mirone Giuseppa & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Buscemi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Via V.Emanuele Orlando n. 8;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1345/2002.

del verbale del 14 febbraio 2002 numero 158 di repertorio, relativo "all'affidamento del servizio di pulizia dei locali del Tribunale Sezione staccata del Comune di Paternò con cui l'impresa ricorrente è stata esclusa dalla gara per una presunta anomalia dell'offerta, ed è stata provvisoriamente dichiarata aggiudicataria del servizio l'impresa controinteressata;

di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (ivi espressamente compresi, ove occorra e nei limiti di interesse, tutti i verbali di gara non conosciuti, la nota trasmessa con raccomandata del 28.1.2002 n. 2637 di protocollo con cui sono state richieste alla ricorrente precisazioni in merito all'offerta, il verbale del 22 febbraio 2002 non conosciuto, nonché l'atto di approvazione definitivo delle operazioni di gara , anch'esso non conosciuto);

e per il riconoscimento

ex art. 7 della Legge TAR, del diritto della società ricorrente alla corresponsione ed al risarcimento integrale dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati e per la condanna, previa determinazione dei criteri che il Tribunale vorrà individuare, al pagamento delle relative somme che verranno quantificate in corso di causa o, in subordine, delle somme di cui si chiede sin d'ora la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Quanto al ricorso n. 1421/2002.

dei verbali di aggiudicazione rep. nn. 158 e 159 del 14.2.2002 e 22.2.2002 relativi alla gara di cui al precedente ricorso;

del verbale di gara rep. n. 151 del 24.2.2002 relativo alla gara di cui al precedente ricorso;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il provvedimento dirigenziale e/o sindacale e/o di G.M. di approvazione degli atti e dei verbali di gara per il conferimento dell'appalto di cui al precedente ricorso;

Ricorso n. 1821/2002.

del verbale di aggiudicazione rep. n. 158 del 14.2.2002 di cui ai precedenti ricorsi e di ogni altro atto comunque collegato e connesso;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione intimata e della controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato Relatore per la pubblica udienza del 29.01.04 il I Referendario Dott. Savasta Pancrazio;

Uditi gli avvocati delle parti come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Ricorso n. 1345/2002.

Con determinazione n. 25 del 6.11.2001, il Comune di Paternò ha indetto un pubblico incanto per l'affidamento del servizio di pulizia del locale Tribunale, da esperirsi unicamente con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 157/1995.

L'offerta della ricorrente, così come quella della ditta Vaccaro, veniva sottoposta alla verifica dell'anomalia, che veniva riscontrata con nota dell'11.2.2002.

Nella seduta del 14.2.2002, la ricorrente veniva esclusa in quanto sarebbe risultata "sottostimata la spesa per la manodopera, insufficiente la spesa per il materiale di consumo e non previste le quote di ammortamento delle attrezzature impiegate".

La ricorrente, premesso che se la sua offerta fosse stata valutata positivamente l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere all'aggiudicazione della gara in suo favore in quanto miglior offerente, ha impugnato detta esclusione, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:

  1. Violazione del bando di gara - Violazione dell'art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995 e del giusto procedimento in materia di offerte anomale - Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e della legge regionale n. 10/1993 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento, errore sui presupposti, contraddittorietà ed illogicità.

    Il seggio di gara avrebbe escluso la ricorrente senza fornire un'adeguata motivazione. Inoltre, il procedimento, iniziato mediante una generica richiesta di giustificazioni, e quindi senza alcuna specifica indicazione su cosa dovesse essere giustificato, non avrebbe potuto concludersi con l'immediata esclusione dell'offerta, ma avrebbe dovuto necessariamente proseguire con eventuali ulteriori contestazioni circa gli specifici motivi della sua inadeguatezza.

    Detto comportamento avrebbe determinato una violazione del necessario contraddittorio che deve contraddistinguere detta fase valutativa dell'offerta, da orientarsi, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, verso precisazioni della stessa ritenute "pertinenti" e non, come sarebbe avvenuto, verso generici e non specificati dubbi sulla sua congruità.

    La carenza manifestata in detta fase, inoltre si sarebbe riverberata sul profilo motivazionale dell'atto di esclusione impugnato, posto che lo stesso si sarebbe limitato ad utilizzare formule stereotipate e non satisfattive dell'obbligo imposto dall'art. 3 della l. n. 241/1990.

    In riferimento alle singole deduzioni contenute nell'atto di esclusione, la ricorrente ha precisato che in merito al costo del lavoro si sarebbe attenuta ai minimi retributivi stabiliti dai CCNL di settore e che, anzi, pur avendo la possibilità di ottenere i benefici di cui alla l. n. 407/90 (così come rappresentato nella nota di accompagnamento alla scheda giustificativa), non si sarebbe concretamente avvalsa degli stessi.

    In ordine al secondo rilievo rappresentato nell'atto di esclusione, circa l'irrisorietà delle spese previste per i materiali di consumo e la mancata indicazione delle quote di ammortamento, il seggio di gara non avrebbe offerto, come dovuto, le ragioni che militerebbero per detta conclusione. Inoltre, per quanto più specificamente stabilito per gli ammortamenti, la ricorrente li avrebbe già "scontati" per effetto dello svolgimento di altri servizi.

    Infine, la ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione.

    Costituitasi, la controinterssata aggiudicataria del servizio, ha concluso per l'infondatezza del gravame.

    Ad analoghe conclusioni si è affidato il Comune resistente.

    Con ordinanza n. 976/02, questo Tribunale ha riconosciuto, in sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris limitatamente alla mancata espressa contestazione dei punti di anomalia dell'offerta.

    Con nota del 20.5.2002, il...

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