Sentenza nº 3308 da Sicilia, Catania, 17 Novembre 2004

Data di Resoluzione17 Novembre 2004
EmittenteSicilia - Catania

REPUBBLICA ITALIANA N.3308/04 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.1049/93 Reg. Gen.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, SEZ. III^, COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:

- Italo Vitellio - Presidente

- Francesco Brugaletta - Consigliere, relatore

- Ines Pisano - Ref.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1049/1993, proposto da Idonea Alessadro, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Monforte e domiciliato per legge in Catania presso la Segreteria del TAR;

contro

Usl n. 26 di Siracusa rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Messina e domiciliato per legge presso la Segreteria del TAR;

E nei confronti di

Assessorato Regionale alla sanita' , in persona del rappr. legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

della delibera AS dell'USL n. 3634 del 22.10.1992 di revoca della deliberazione n. 3257 del 3.11.1989 (con la quale si era proposto l'inquadramento del ricorrente nella posizione funzionale di vicedirettore amministrativo); della nota assessoriale prot. N. 125/666 del 2.7.92, della delib. del 20.1.86 e del decreto ass. del 4.7.89.

Visto il ricorso introduttivo e la documentazione allegata;

Vista la costituzione in giudizio della USL e dell'assessorato;

Visti tutti gli atti di causa e i documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Relatore per la pubblica udienza del 12.10.04; il Consigliere dott. F. Brugaletta;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame si chiede l'annullamento della delibera AS dell'USL n. 3634 del 22.10.1992 di revoca della deliberazione n. 3257 del 3.11.1989 (con la quale si era proposto l'inquadramento del ricorrente nella posizione funzionale di vicedirettore amministrativo); della nota assessoriale prot. N. 125/666 del 2.7.92, della delib. del 20.1.86 e del decreto ass. del 4.7.89.

Invero il ricorrente, a suo tempo assunto alle dipendenze dell'INAM di Siracusa , con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente dal 1.1.74 veniva nominata "direttore".

Poi gli veniva attribuita la qualifica di Collaboratore, e di seguito la qualifica di Collaboratore coordinatore, con effetto dal 19 dicembre 1979.

Dal 25.11.71 svolgeva le funzioni di " Capo sezione dell'Inam di augusta " e poi quelle di "Capo reparto Liquidazione spese".

A seguito della soppressione dell'Ente di appartenenza, dall'1 gennaio 1983 transitava alle dipendenze dell'U.S.L. intimata.

Pubblicati i ruoli nominativi regionali del personale delle UU.SS.LL. della Regione Siciliana nella G.U.R.S. n.41 del 26 agosto 1989, il ricorrente veniva collocato con la posizione funzionale di Vice Direttore amministrativo.

Successivamente la usl adottava la deliberazione n. 3257 del 3.11.1989 con la quale si proponeva l'inquadramento del ricorrente nella posizione funzionale di vicedirettore...

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