Sentenza nº 762 da Emilia Romagna, Bologna, 20 Maggio 2004

Data di Resoluzione20 Maggio 2004
EmittenteEmilia Romagna - Bologna

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE I

Registro Sentenze:/ 762/04

Registro Generale: 1087/2003

nelle persone dei Signori:

BARTOLOMEO PERRICONE Presidente

ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore

CARLO TESTORI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 22 Aprile 2004

Visto il ricorso 1087/2003 proposto da:

S.C.O.T. COSTRUZIONI Srl

rappresentato e difeso da:

CARULLO AVV. ANTONIO

BELLI BEATRICE

con domicilio eletto in BOLOGNA

strada MAGGIORE, 47

presso

CARULLO AVV. ANTONIO

contro

AZIENDA U.S.L. DI CESENA

rappresentato e difeso da:

RUSSO VALENTINI AVV. MARIA ROSARIA

ARGNANI STEFANO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RIZZOLI 9 (GALL. DEL LEONE)

Presso

RUSSO VALENTINI AVV. MARIA ROSARIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena 13.6.2003 n. 76, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale e in particolare della relazione conclusiva della Commissione di Valutazione in data 14.4.2003.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AZIENDA U.S.L. DI CESENA

Vista l'ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 18.12.2003 n. 979, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla Società ricorrente fissando, tuttavia, l'udienza di discussione nel merito del ricorso;

Uditi nella pubblica udienza del 22 aprile 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l'avvocato B. Belli per la parte ricorrente e l'avvocato S. Argnani per la resistente Amministrazione.

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto:

Fatto

Il ricorso in oggetto è rivolto avverso la deliberazione del Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Cesena 13.6.2003 n. 76, con la quale si è recepita la valutazione operata dalla Commissione di Valutazione all'uopo nominata, in merito alla proposta ex articolo 37 bis della legge 109 del 1994, presentata dalla Società ricorrente e avente ad oggetto la realizzazione in regime di project financing di un nuovo parcheggio a servizio del presidio ospedaliero "M. Bufalini" e il potenziamento strutturale con riorganizzazione complessiva del servizio.

L'iniziativa della ricorrente prevedeva specificamente:

la realizzazione e gestione di una struttura multipiano parzialmente interrata, sviluppata su tre livelli, per un totale di 621 posti auto;

la realizzazione e gestione di 131 posti auto ricavati dal raddoppio parziale dell'attuale parcheggio a raso ubicato nella c.d. area "ex Ghini";

La riorganizzazione complessiva del servizio di parcamento con relativa gestione di 1338 posti auto così suddivisi: 1067 a pagamento, 26 riservati ai disabili, 3 riservati alle autoambulanze, 242 riservati all'Azienda sanitaria.

La Commissione di valutazione, nominata con ordinanza del Direttore Amministrativo dell'A.U.S.L. 13.8.2002 n. 5, valutava la proposta "fattibile con modifiche", sicché l'Azienda, con deliberazione 20.12.2002 n. 131, ne recepiva l'esito dando inizio a una fase di consultazioni in contraddittorio fra le parti (Commissione di valutazione e la ricorrente) per pervenire ai chiarimenti e alle modifiche richieste.

Al termine di tale fase, la Commissione, nella relazione conclusiva del 14.4.2003, giudicava la proposta "non fattibile e non corrispondente al pubblico interesse" e la Amministrazione, con deliberazione del Direttore Generale 13.6.2003 n. 76, ne recepiva integralmente l'esito.

A sostegno del gravame la società ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:

1) Violazione dell'articolo 37 ter della legge 11.9.1994 n. 109 ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e incongruità, in quanto la proposta del ricorrente già giudicata fattibile, seppur con modifiche, non poteva essere sottoposta a una nuova valutazione di fattibilità.

2) Eccesso di potere per falso presupposto di fatto, illogicità e contraddittorietà; violazione dell'articolo 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e carenza di motivazione, in quanto le ragioni poste a base della nuova valutazione espressa (onerosità del piano tariffario - rielaborazione conseguente dello stesso e del piano economico da assoggettare a nuova asseverazione - slittamento dei tempi di intervento previsti a causa della risoluzione del contratto relativo ai lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale) non dimostrano l'asserita mancanza di pubblico interesse del progetto, ma attengono, invece, ad aspetti di fattibilità della proposta.

3) Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto sotto diverso profilo, illogicità non potendosi confrontare il piano tariffario proposto dalla Società istante con quello praticato dal Concessionario del Comune di Cesena nelle aree di sosta cittadine.

Infine la ricorrente ha formulato istanza di reintegrazione in forma specifica attraverso la prosecuzione e svolgimento della procedura ad evidenza pubblica ex articolo 37 bis e seguenti della legge 109 del 1994 e in subordine di risarcimento del danno ingiusto subito a causa del comportamento illegittimo della Ausl, nella misura dettagliatamente specificata nella memoria depositata il 16 aprile 2004.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione contestando le pretese svolte dalla Società...

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