Sentenza nº 10370 da Campania, Napoli, 04 Dicembre 2006

Data di Resoluzione04 Dicembre 2006
EmittenteCampania - Napoli

n. 10370/06 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:

1) Dott. Ugo De Maio Presidente

2) Dott. Vincenzo Cernese Consigliere

3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11643/2001, proposto da NOCERA Virginia, in proprio e nella qualità di erede di Zeno Nicola, nonché di socio accomandatario della "Alimentari Nocera di Virginia Nocera & C., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Fiorillo, con domicilio eletto in Napoli, via G. Filangieri, n. 11;

CONTRO

Il comune di Ercolano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Soria, Andrea Scognamiglio e Giuseppe Coppola, con domicilio in Napoli, presso la segreteria del Tar Campania;

PER L'ANNULLAMENTO

Dell'ordinanza prot. n. 19416 del 12.6.2001, emessa dal dirigente della ripartizione tecnica del comune di Ercolano, di rigetto dell'istanza di condono presentata in data 1.3.1995;

del verbale della Commissione edilizia BB.AA. di Ercolano;

di qualsiasi atti presupposto, consequenziale o correlato;

- impugnati con il ricorso originario;

dell'ordinanza n. 212 del 3.10.2002 del dirigente della ripartizione tecnica del comune di Ercolano, con cui è stato ordinato alla ricorrente la demolizione delle opere abusive;

- impugnata con i motivi aggiunti;

Visto il ricorso e con i relativi allegati nonché il ricorso per motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla udienza pubblica del 26 ottobre 2006 la dott. ssa Maria Laura Maddalena;

Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

FATTO

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso originario, notificato in data 26.10.2001, il provvedimento con cui il dirigente del comune di Ercolano ha rigettato la sua richiesta di condono, presentata in data 1.3.1995, concernente la realizzazione di un immobile ad uso commerciale.

Il provvedimento è motivato con riferimento alla violazione del t.u. delle leggi sanitarie ( artt. 388 e ss.) in quanto la costruzione è stata realizzata in zona di fascia di rispetto cimiteriale; degli artt. 18 e 20 del c.d.s. perché la costruzione insiste su di una strada provinciale e ha interamente incorporato un marciapiede, per cui essa risulta essere posta al confine della carreggiata; infine, perché non è presente agli atti l'autorizzazione o concessione dell'ente gestore della strada alla occupazione.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi di impugnazione:

1) violazione della legge n. 127 del 1997 e della legge n. 47 del 1985, carenza assoluta di motivazione, eccesso di potere, incompetenza dell'autorità emanante, violazione dello statuto del comune di Ercolano, perché il provvedimento di rigetto del condono è stato emanato dal dirigente del comune anziché dal sindaco, nonostante né lo statuto né il regolamento comunale prevedano la competenza dirigenziale per tali materie;

2) violazione ed erronea applicazione della l. n. 241 del 1990, artt. 1 e 2, della l. 47/1985, 724/1994, eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di presupposto, manifesta ingiustizia ed illogicità, disparità di trattamento, violazione del giusto procedimento e incompetenza, in quanto manca la preventiva notifica del verbale della Commissione edilizia integrata e degli atti consequenziali;

3) violazione ed erronea applicazione della l. n. 47/1985, 724/1994, del d.lgs. n. 285 del 1992, artt. 18-20 e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 28, violazione dell'art. 338 del r.D. 1265/1934 e dell'art. 57 del d.p.r. n. 285 del 1990, eccesso di potere per presupposto erroneo, sviamento di potere, illogicità manifesta, disparità ed erronea applicazione della l. n. 449/97 e l. 1497/1939, l. n. 47/1985 art. 33, violazione ed erronea applicazione dei vigenti piani territoriali paesaggistici e norme transitorie, in quanto:

a) l'azione del comune di Ercolano appare sviata, atteso il lungo contenzioso amministrativo tra la ricorrente e il comune per il rilascio della autorizzazione al commercio nei locali in questione, in ordine alla quale il TAR Campania si è pronunciato favorevolmente;

b) inoltre, non è applicabile al caso di specie il limite di edificabilità di cui all'art. 388 del R.D. n. 1265/1934 perché l'area su cui sorge l'immobile è di proprietà della provincia e non del comune di Ercolano e perché la distanza dei 200 m prevista per la fascia di rispetto cimiteriale riguarda solo i centri abitati e non i fabbricati sparsi;

c) ancora, non sono applicabili la caso di specie le norme del c.d.s. invocate dal comune di Ercolano perché la costruzione è antecedente alla loro entrata in vigore e perché nella zona esistono altri manufatti a ridosso della carreggiata, in assenza di qualsiasi situazione di pericolo;

d) infine, perché non risulta notificato alla ricorrente il decreto di cui all'art. 15 della l. 1497 del 1939;

4) violazione della l. 1497 del 1939 sì come integrata dal d.lgs. n. 490/1999, eccesso di potere, perché è mancata alcuna valutazione dei profili ambientali e per carenza di motivazione; nonché violazione dell'art. 33, lett. d) della l. n. 47 del 1985 perché le norme invocate sono tutte derogabili, come dimostra il fatto che sia la Provincia che il comune di Ercolano, attraverso comportamenti concludenti, quali il rilascio dell'autorizzazione e all'immissione in fogna delle acque reflue del fabbricato, hanno ritenuto tali norme derogabili;

5) violazione del giusto procedimento di legge, poiché la c.d. presa...

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