Ordinanza nº 73 da Constitutional Court (Italy), 03 Marzo 2011

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione03 Marzo 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 73

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), aggiunto dal comma 8 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza dell’11 novembre 2009 dalla Commissione tributaria provinciale di Terni, nel giudizio vertente tra la ricorrente s.p.a. S.A.O. - Servizi Ambientali Orvieto, l’intervenuta s.p.a. ERG Renew e l’Agenzia delle entrate, ufficio di Orvieto, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. S.A.O. - Servizi Ambientali Orvieto e della s.p.a. ERG Renew e l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Livia Salvini per la s.p.a. S.A.O. – Servizi Ambientali Orvieto, Livia Salvini e Gabriele Escalar per la s.p.a. ERG Renew e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza dell’11 novembre 2009, la Commissione tributaria provinciale di Terni – nel corso di due giudizi riuniti in cui una società di capitali aveva impugnato avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili dall’Agenzia delle entrate in relazione all’IRPEG, all’IRAP ed all’IVA per l’anno 2003 ed in relazione all’IRAP ed all’IVA per l’anno 2004 – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), aggiunto dal comma 8 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), per il quale: «Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti»;

che la Commissione tributaria premette che le suddette questioni sono state sollevate dalla società ricorrente nel giudizio principale e riferisce che detta società ha precisato, in punto di fatto, che: a) era stata esercitata l’azione penale nei confronti degli amministratori della società per concorso nei reati di falsità ideologica e materiale in atti pubblici e di concorso in abuso di ufficio, nonché «per reati ambientali nell’ambito dell’attività di trasferimento e trattamento di rifiuti provenienti dalla Campania»; b) il relativo procedimento penale, pervenuto al dibattimento davanti al Tribunale di Orvieto, era «regredito alla fase delle indagini preliminari» a séguito della sentenza con la quale il medesimo Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente; c) con i due avvisi di accertamento impugnati erano stati recuperati a tassazione costi che, a parere dell’ufficio tributario, non potevano essere dedotti dal reddito sociale perché riconducibili ai sopra indicati reati, commessi dagli amministratori; d) al momento dell’emissione degli avvisi, i reati degli amministratori «erano bensí ipotizzabili, ma non […] accertati in via definitiva con sentenza di condanna irrevocabile»;

che, quanto alla censura relativa all’art. 27, secondo comma – prosegue il giudice rimettente – la società ha osservato che: a) la norma denunciata «si presta, tenuto conto del suo tenore letterale, ad essere interpretata nel senso» che i costi e le spese non possono essere dedotti quando siano riconducibili a fatti per i quali vi sia soltanto una notizia di reato trasmessa al pubblico ministero e, quindi, anche quando l’azione penale non sia stata ancora esercitata ed il reato non sia stato accertato con sentenza di condanna (circolare 26 settembre 2005, n. 42/E dell’Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso); b) tale indeducibilità costituisce «un effetto sanzionatorio ed afflittivo per il contribuente», una «sanzione indiretta», anteriore alla condanna definitiva, e perciò in contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza;

che, quanto alla censura relativa all’art. 3 Cost., la società ha affermato che la norma denunciata determina una irragionevole disparità di trattamento fiscale tra i soggetti responsabili di un illecito civile o amministrativo, per i quali i costi e le spese riconducibili a tale illecito possono esser dedotti dai redditi, e i soggetti responsabili di illeciti penali, per i quali i costi e le spese riconducibili al reato non possono, invece, essere dedotti;

che, quanto alla censura relativa agli artt. 3 e 53 Cost., la società ricorrente ha dedotto che la norma censurata non è conforme al principio di capacità contributiva, «poiché il reddito si accresce non già in virtú di maggiori proventi conseguiti, ma per effetto di una sostanziale equiparazione di costi effettivamente sostenuti ai proventi, che vengono a sommarsi tra loro»;

che, tanto premesso «in ordine ai termini ed ai...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT