Sentenza nº 69 da Constitutional Court (Italy), 03 Marzo 2011

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione03 Marzo 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 69

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

- Giorgio LATTANZI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-24 marzo 2010, depositato in cancelleria il 30 marzo 2010 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2010.

Visti l’atto di costituzione della Regione Campania, nonché l’atto di intervento della Federazione Precari della Sanità Campana, FP - CGIL Medici Campania e CIMO-ASMD (Coordinamento italiano medici ospedalieri - Associazione sindacale medici dirigenti) Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Antonio Nardone per la Federazione Precari della Sanità Campana, FP - CGIL Medici Campania e CIMO-ASMD (Coordinamento italiano medici ospedalieri - Associazione sindacale medici dirigenti) Regione Campania,Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso depositato in cancelleria il 30 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri – unitamente alle censure relative ad altre disposizioni del medesimo testo normativo, decise separatamente – ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 83 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010).

  2. – Espone il Presidente del Consiglio che le disposizioni contenute nei commi da 55 a 60 dell’art. 1 della legge regionale in esame sono dirette a modificare l’art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (Legge finanziaria 2008)», nel senso di estendere le procedure di stabilizzazione previste dal medesimo articolo nell’ambito di quanto previsto dall’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», alla «dirigenza di primo livello» (con esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse) che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, al personale del comparto ed alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende.

    Secondo il ricorrente, le predette previsioni ripropongono sostanzialmente i contenuti delle disposizioni recate dall’art. 1, commi 1 e 4, della precedente legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche dell’art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale), che questa Corte, con la sentenza n. 215 del 2009, aveva dichiarato illegittime. I commi 56, 57 e 58 della legge regionale oggi censurata, per ovviare alle lacune che avevano condotto alla precedente declaratoria di illegittimità costituzionale, avrebbero integrato le predette previsioni con apposite norme volte a disporre che la stabilizzazione del personale dirigenziale avvenga previo accertamento delle specifiche necessità funzionali dell’amministrazione procedente, a seguito di verifica in termini positivi dell’attività svolta come dirigente nell’ambito del rapporto a tempo determinato. Inoltre, nei confronti del personale dirigenziale assunto ab origine mediante procedure concorsuali preordinate al conferimento di incarichi dirigenziali, il legislatore ha altresì previsto che, in caso contrario, gli interessati debbano comunque essere preventivamente sottoposti a selezioni basate sulle norme statali vigenti in materia di accesso alla dirigenza.

    Nonostante le modifiche apportate, secondo il ricorrente anche la nuova normativa regionale sarebbe costituzionalmente illegittima, essendo profondamente mutato il quadro normativo statale in materia di assunzioni di personale precario, sia con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, sia relativamente, in particolare, agli enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, l’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, in quanto riferito al triennio 2007-2009, dovrebbe intendersi superato: invero, secondo il ricorrente, per l’anno in corso e per gli anni 2011-2012 occorrerebbe far riferimento, per quanto concerne il contenimento delle spese di personale degli enti del S.S.N., alle norme contenute nell’art. 2, commi da 71 a 74, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che, a suo avviso, si configurano quali norme di coordinamento della finanza pubblica e non recano alcuna disposizione volta a consentire l’attuazione di procedure di stabilizzazione di personale anche non dirigenziale. Le predette procedure di stabilizzazione dovrebbero, inoltre, ritenersi superate anche per effetto delle previsioni recate dall’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, stabiliscono nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che abbia prestato servizio a tempo determinato.

    2.1 – Le predette norme, richiamate dallo stesso art. 2, comma 74, della n. 191 del 2009, farebbero esclusivo riferimento al personale precario non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni, tra cui sono ricompresi anche gli enti del S.S.N. Alla luce di quanto precede, i commi in esame della legge regionale campana violerebbero sia l’art. 117, comma 2, lettera 1), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi), sia l’art. 117, comma terzo, Cost., essendo adottate in violazione delle norme statali di coordinamento della finanza pubblica sopra richiamate.

    Secondo il ricorrente, infine, risulterebbe illegittimo il riferimento alla dirigenza di primo livello recato dai commi in esame, tenuto conto che il d.lgs. del 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nel dettare una nuova disciplina della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale, ha stabilito che la stessa è articolata in un unico ruolo ed in un unico livello. Tale modifica ordinamentale sarebbe infatti stata recepita dal C.C.N.L. dell’8 giugno 2000 e non avrebbe subito variazioni per effetto dei successivi C.C.N.L. Anche sotto tale profilo, pertanto, le disposizioni censurate dovrebbero ritenersi in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost.

  3. – Riferisce, inoltre, il Presidente del Consiglio, che il predetto art. 1 della legge regionale impugnata, al comma 69, apporta talune modifiche all’art. 32-bis della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, recante «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», prevedendo che i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessino di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle Province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, non più immediatamente, come disposto dal previgente art. 32-bis, inserito dalla legge regionale n. 4 del 2007, ma solo dal momento dell’avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore.

    Il ricorrente evidenzia che la disciplina dei rifiuti, per consolidato orientamento di questa Corte, viene concordemente fatta rientrare, nell’ambito della legislazione esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., collocandosi nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, mentre resta in capo alle Regioni la possibilità di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato; e che la competenza statale nella materia ambientale si intreccia con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale. Proprio nel legittimo esercizio di siffatta potestà il Governo avrebbe emanato...

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