Sentenza nº 451 da Constitutional Court (Italy), 28 Dicembre 2006

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione28 Dicembre 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 451

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† Presidente††

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria †††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia Romagna notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il successivo 4 marzo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.

Visto †líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 7 novembre 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi líavvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e líavvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. †- Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il successivo 4 marzo, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale di numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2004) e, tra queste, anche dellíart. 3, commi da 108 a 115, denunciandone il contrasto con gli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione.

    Il comma 108 dellíart. 3 della legge n. 350 del 2003 prevede líistituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per líedilizia a canone speciale e provvede a specificarne la dotazione. Il predetto Fondo, in base al comma 109, Ë ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le Regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

    Dispone, poi, il comma 110 che le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per líattuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unit‡ immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113. A tal fine, il comma 111 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellíeconomia e delle finanze, siano individuate, nei limiti delle disponibilit‡ di cui al comma 108: a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per líattuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonchÈ gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dellíattuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi; b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.

    In base al comma 112, líattuazione dei programmi di cui al comma 110 Ë condizionata alla stipula, tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia Ë soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari. Il comma 113 dispone, a sua volta, che i contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore allíimporto determinato, ai sensi della presente legge, dalla Regione nel cui territorio si trovano le unit‡ immobiliari, tenuto conto dellíandamento del mercato delle locazioni immobiliari e dellíincidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.

    Il comma 114 prevede, inoltre, che le unit‡ abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non puÚ essere superiore a 100 metri quadrati, siano vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista dalla convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dellíalloggio locato.

    Infine, il comma 115 stabilisce che i comuni, nellíambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero líesenzione dai contributi stessi nonchÈ la riduzione dellíaliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dallíimprenditore.

    1.1. - La Regione ricorrente osserva che, prima della riforma costituzionale del titolo V, la materia della edilizia pubblica era attribuita alla competenza regionale, mentre allo Stato...

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