Ordinanza nº 455 da Constitutional Court (Italy), 28 Dicembre 2006

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione28 Dicembre 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 455

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo †††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dallíart. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), e dellíarticolo 5, commi 1 e 2, della stessa legge, promossi con ordinanze del 25 settembre 2003 dal Giudice dellíudienza preliminare del Tribunale di Bari, del 6 aprile e del 20 giugno 2005 dal Giudice dellíudienza preliminare del Tribunale di Asti, rispettivamente iscritte al n. 749 del registro ordinanze 2004 ed ai numeri 347 e 478 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dellíanno 2004 e nn. 28 e 40, prima serie speciale, dellíanno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con líordinanza indicata in epigrafe, emessa il 25 settembre 2003 e pervenuta alla Corte il 7 settembre 2004, il Giudice dellíudienza preliminare del Tribunale di Bari ha sollevato questioni di legittimit‡ costituzionale:

  1. dellíart. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), nella parte in cui consente allíimputato di richiedere un termine, non inferiore a quarantacinque giorni, per valutare líopportunit‡ di formulare la richiesta di applicazione della pena ai sensi dellíart. 444 del codice di procedura penale, a decorrere dalla prima udienza utile successiva allíentrata in vigore della citata legge n. 134 del 2003, anzichÈ a decorrere dalla stessa data di entrata in vigore della legge, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione;

  2. dellíart. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dallíart. 1 della legge n. 134 del 2003, nella parte in cui esclude dal patteggiamento ìallargatoî ñ nel quale, cioË, la pena concordata dalle parti superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria ñ gli imputati di reati la cui pena edittale non sarebbe di per sÈ ostativa allíaccesso al rito semplificato, quale, in specie, il reato di cui allíart. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso), per contrasto con líart. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciarsi sullíistanza, proposta dalle difese degli imputati allíudienza del 22 settembre 2003 ñ destinata alla discussione nellíambito di un processo penale celebrato con rito abbreviato ñ di sospensione del processo stesso ai sensi dellíart. 5 della legge n. 134 del 2003, al fine di valutare líopportunit‡ di formulare la richiesta di applicazione della pena di cui allíart. 444 cod. proc. pen.;

che, ad avviso del rimettente, la previsione del comma 1 del citato art. 5 ñ in forza della quale líimputato puÚ chiedere líapplicazione della pena, alla luce della nuova disciplina dellíistituto introdotta dalla legge n. 134 del 2003, ´anche nei processi penali in corso di dibattimentoª ñ non varrebbe a precludere la proposizione della richiesta stessa prima della discussione nel giudizio abbreviato;

che, díaltro canto ñ sebbene la sospensione del processo per una pi˘ consapevole determinazione nella scelta del rito sia espressamente prevista dal comma 2 dellíart. 5 solo in relazione al dibattimento ñ sarebbe possibile recepire la soluzione interpretativa, gi‡ adottata da numerosi uffici giudiziari, secondo cui il termine ´dibattimentoª andrebbe nel frangente inteso nel senso pi˘ ampio di ´giudizioª, comprensivo anche delle udienze destinate alla celebrazione del giudizio abbreviato;

che, ciÚ premesso, il rimettente dubita, tuttavia, della conformit‡ dellíart. 5, commi 1 e 2, della legge n. 134 del 2003 agli artt. 3, 97 e 111 Cost.;

che la norma denunciata si porrebbe segnatamente in contrasto con il principio di ragionevolezza, in relazione a quelli di ´buon andamento dellíamministrazione della giustiziaª e di ragionevole durata del processo, nella parte in cui ñ prevedendo che possa chiedersi un termine ´di riflessioneª con decorrenza dalla prima udienza utile successiva, anzichÈ dalla stessa data di entrata in vigore della novella ñ permette agli imputati in processi la cui prima udienza successiva Ë fissata a notevole distanza di tempo da tale data, di ottenere una dilazione di quarantacinque giorni assolutamente ingiustificata;

che la questione risulterebbe rilevante nel giudizio a quo, in quanto líudienza del 22 settembre 2003 era la prima utile dopo líentrata in vigore della legge, con la conseguenza che, ove lo spatium deliberandi fosse stato stabilito con riferimento alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, líistanza di sospensione non avrebbe potuto essere avanzata;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva come la ragionevole durata del processo, prevista dallíart. 111 Cost. ñ lungi dal costituire un ´diritto soggettivo esclusivoª dellíimputato, cui questi potrebbe rinunciare ´mediante tattiche dilatorie, abusi di diritti e facolt‡ previsti dalla leggeª - configuri un principio ´multilateraleª, attinente sia alle parti pubbliche che a quelle private e rivolto anzitutto al legislatore, impegnandolo a strutturare...

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