Sentenza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 25 Febbraio 2011

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione25 Febbraio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 60

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, nonché dell’art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d’impresa), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-31 marzo 2010, depositato in cancelleria il 1° aprile 2010 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;

udito l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Andrea Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato per la spedizione il 26 marzo 2010, pervenuto alla destinataria Regione Veneto il 31 marzo 2010, depositato il 1° aprile 2010 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, nonché dell’art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d’impresa), in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La difesa dello Stato evidenzia che la suddetta legge regionale ha la finalità di attribuire benefici per favorire la partecipazione alla proprietà e alla gestione d’impresa delle categorie di lavoratori, pensionati e collaboratori a progetto indicate dall’art. 2, comma 1. I benefici sono previsti – secondo l’art. 2, comma 2 – in relazione alle seguenti situazioni: «a) l’acquisizione, l’assegnazione, il trasferimento di azioni o quote di società di capitali; b) l’ammissione di dipendenti come soci accomandanti in una società in accomandita semplice; c) l’ammissione di dipendenti come soci di una società esistente o da costituirsi mediante il conferimento dell’azienda dell’imprenditore; d) l’adesione a eventuali società o fondazioni d’investimento, riservate ai lavoratori previsti dal comma 1».

    Le disposizioni censurate prevedono che: a) «La Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti ai dipendenti» e agli altri soggetti elencati all’articolo 2, comma 1, che partecipano alle operazioni previste dall’articolo 2» (art. 3, comma 1); b) a tale fine la Giunta regionale può, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica: «concedere esenzioni o riduzioni di tributi, di canoni o di altri diritti, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale» (art. 3, comma 2, alinea e lettera c); c) «Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali» (art. 3, comma 3); d) «La Giunta regionale, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica, concede alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell’impresa le seguenti incentivazioni: […] b) esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale» (art. 4, comma 1, alinea e lettera b).

    Il ricorrente ritiene che tali disposizioni víolino il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. «sia per l’attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziché al Consiglio regionale, sia per la indeterminatezza e l’ampiezza dei rispettivi ambiti di...

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