Sentenza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 25 Febbraio 2011
Relatore | Franco Gallo |
Data di Resoluzione | 25 Febbraio 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 60
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, nonché dell’art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d’impresa), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-31 marzo 2010, depositato in cancelleria il 1° aprile 2010 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;
udito l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Andrea Manzi per la Regione Veneto.
Ritenuto in fatto
-
– Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato per la spedizione il 26 marzo 2010, pervenuto alla destinataria Regione Veneto il 31 marzo 2010, depositato il 1° aprile 2010 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, nonché dell’art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d’impresa), in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La difesa dello Stato evidenzia che la suddetta legge regionale ha la finalità di attribuire benefici per favorire la partecipazione alla proprietà e alla gestione d’impresa delle categorie di lavoratori, pensionati e collaboratori a progetto indicate dall’art. 2, comma 1. I benefici sono previsti – secondo l’art. 2, comma 2 – in relazione alle seguenti situazioni: «a) l’acquisizione, l’assegnazione, il trasferimento di azioni o quote di società di capitali; b) l’ammissione di dipendenti come soci accomandanti in una società in accomandita semplice; c) l’ammissione di dipendenti come soci di una società esistente o da costituirsi mediante il conferimento dell’azienda dell’imprenditore; d) l’adesione a eventuali società o fondazioni d’investimento, riservate ai lavoratori previsti dal comma 1».
Le disposizioni censurate prevedono che: a) «La Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti ai dipendenti» e agli altri soggetti elencati all’articolo 2, comma 1, che partecipano alle operazioni previste dall’articolo 2» (art. 3, comma 1); b) a tale fine la Giunta regionale può, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica: «concedere esenzioni o riduzioni di tributi, di canoni o di altri diritti, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale» (art. 3, comma 2, alinea e lettera c); c) «Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali» (art. 3, comma 3); d) «La Giunta regionale, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica, concede alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell’impresa le seguenti incentivazioni: […] b) esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale» (art. 4, comma 1, alinea e lettera b).
Il ricorrente ritiene che tali disposizioni víolino il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. «sia per l’attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziché al Consiglio regionale, sia per la indeterminatezza e l’ampiezza dei rispettivi ambiti di...
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