Sentenza nº 876 da Council of State (Italy), 09 Febbraio 2011

Data di Resoluzione09 Febbraio 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

per la riforma

quanto al ricorso n. 10415 del 2005:

della sentenza del T.a.r. della Lombardia ? Sede di Milano- n. 03275/2005, resa tra le parti, concernente MODALITA' AGGIORNAMENTO COSTO MATERIA PRIMA TARIFFE FORNITURA GAS NATURALE

quanto al ricorso n. 10416 del 2005:

della sentenza del T.a.r. della Lombardia ? Sede di Milano- n. 03274/2005, resa tra le parti, concernente MODALITA' AGGIORNAMENTO COSTO MATERIA PRIMA TARIFFE FORNITURA GAS NATURALE

quanto al ricorso n. 10417 del 2005:

della sentenza del T.a.r. della Lombardia ? Sede di Milano- n. 03273/2005, resa tra le parti, concernente MODALITA' AGGIORNAMENTO COSTO MATERIA PRIMA TARIFFE FORNITURA GAS NATURALE

quanto al ricorso n. 83 del 2006:

della sentenza del T.a.r. della Lombardia ? Sede di Milano- n. 03276/2005, resa tra le parti, concernente OBBLIGO DI TRASMETTERE INFORMAZIONI SUI PREZZI MEDI MENSILI

quanto al ricorso n. 95 del 2006:

della sentenza del T.a.r. della Lombardia ? Sede di Milano- n. 03276/2005, resa tra le parti, concernente OBBLIGO DI TRASMETTERE INFORMAZIONI SUI PREZZI MEDI MENSILI GAS NATURALE

quanto al ricorso n. 982 del 2006:

della sentenza del T.a.r. della Lombardia ? Sede di Milano- n. 04830/2005, resa tra le parti, concernente RICHIESTA INFORMAZIONI A IMPORTATORI DI GAS NATURALE

sul ricorso numero di registro generale 10415 del 2005, proposto dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

La s.p.a. Edison., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati. Marcello Clarich, Tommaso Salonico e Matteo Falcione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello Clarich in Roma, piazza di Montecitorio, 115;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati ed i ricorsi incidentali proposti dalla s.p.a. Eni e dalla s.p.a. Dalmine Energie;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e della s.p.a. Energia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Tortora, l'avvocato Clarich, l'avvocato Crisafulli, per delega dell'avvocato Capria, l'avvocato Salvatore, per delega dell'avvocato Sanino, l'avvocato Mocci in proprio e per delega dell'avvocato Torrani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 10416 del 2005, proposto dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge,;

La s.p.a. Dalmine Energie, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Capria e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luisa Torchia in Roma, via Sannio 65;

sul ricorso numero di registro generale 10417 del 2005, proposto dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge,

La s.p.a. Eni, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caia, Mario Sanino e Marco Sica, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

sul ricorso numero di registro generale 83 del 2006, proposto dalla s.p.a. Energia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Nadia Restivo e Giuseppe Torrani, con domicilio eletto presso il signor Ernesto Mocci in Roma, via Germanico, 123;

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

il Garante per la protezione dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2006, proposto dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

La s.p.a. Energia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Mocci, Orsola Torrani e Piergiuseppe Torrani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Ernesto Mocci in Roma, via Germanico, 146;

Il Garante per la protezione dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2006, proposto dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

La s.r.l. Energas, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;

FATTO

Con le (identiche nel tessuto motivazionale) sentenze gravate, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, - Sede di Milano - ha preso in esame i singoli ricorsi proposti dalle imprese odierne appellate avverso la deliberazione n. 188 del 2004, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas aveva ad esse richiesto informazioni e documenti, come da allegato ?A? alla deliberazione suddetta.

Le medesime imprese avevano impugnato la delibera, prospettando numerose censure (violazione degli artt. 3, 23, 97 della Costituzione; dell'art. 2, comma 20, lett. a) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e dell'art. 3, comma IV, ed 8, comma II, della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere sotto vari profili, per la brevità del termine assegnato dall'Autorità per fornire le informazioni, l'eccessiva ampiezza delle informazioni richieste, la disparità di trattamento in relazione ad analoghe iniziative intraprese in passato).

Il primo giudice ha innanzitutto dichiarato i gravami inammissibili con riguardo alle impugnative proposte contro le note di trasmissione della deliberazione del 29 ottobre 2004 (trattandosi di comunicazioni, prive del requisito della lesività) ed avverso la delibera n. 178 del 2004 (non contenente prescrizioni lesive per alcuna impresa - ed in ogni caso, nei cui confronti non erano state avanzate specifiche doglianze).

Esclusa la ravvisabilità del dedotto vizio di carenza di motivazione della delibera 188 del 2004 (in quanto la sua intitolazione, il considerando e altri elementi rendevano palese quale fosse l'obiettivo che l'Autorità si era prefissa di raggiungere), il Tribunale amministrativo regionale ha esaminato le censure proposte avverso la deliberazione n. 188 del 2004 ed ha in parte accolto le impugnazioni.

La delibera è infatti in parte stata annullata, con esclusivo riferimento alle richieste di informazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), del suo allegato ?A?, relative ai fornitori esteri ed alle connotazioni dei contratti in corso, oltre che ai prezzi base di acquisto fob (free on board).

Secondo il Tribunale amministrativo regionale, infatti, pur dovendosi riconoscere che i dati sopraindicati non assurgevano al rango di dati ?sensibili? ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, doveva al contempo rilevarsi che i medesimi attenevano prevalentemente alla sfera commerciale delle imprese originarie ricorrenti.

Ne doveva conseguire che tali dati non potevano reputarsi necessari all'esercizio, da parte dell'Autorità, del potere regolatorio attribuitole dall'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481: la richiesta di ostensione dei medesimi, pertanto, non appariva rispettosa delle prescrizioni di cui agli artt. 11 e 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Quanto invece alle ulteriori informazioni richieste nella deliberazione impugnata, esse avevano per oggetto dati non strettamente inerenti alle imprese ed apparivano altresì funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'AEEG: i ricorsi , sul punto, sono stati respinti.

Le sentenze suindicate sono state appellate dalla originaria resistente Autorità, che ne ha contestato la...

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