Sentenza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 2011
Relatore | Paolo Maddalena |
Data di Resoluzione | 11 Febbraio 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 48
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Regione Marche nel procedimento vertente tra il Comitato Civico Quartiere Saline ed altri e il Comune di Senigallia ed altri con ordinanza del 12 marzo 2010, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dellanno 2010.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Senigallia, della Wind Telecomunicazioni s.p.a. nonché latto di intervento della Regione Marche;
udito nelludienza pubblica del 14 dicembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi gli avvocati Filippo Lubrano per il Comune di Senigallia, Giuseppe Sartorio per la Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto in fatto
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― Con ordinanza del 12 marzo 2010, notificata il successivo 2 aprile ed iscritta al n. 192 del registro ordinanze dellanno 2010, il Tribunale amministrativo regionale della Regione Marche, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).
Il predetto art. 7, comma 2, lettera b), vieta linstallazione di impianti per la telefonia mobile «su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi». Il remittente censura questa disposizione limitatamente alla parte in cui vieta linstallazione di impianti per la telefonia mobile «negli impianti sportivi».
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― In punto di fatto il Tribunale amministrativo regionale remittente afferma:
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di dover decidere in merito alla impugnazione di un permesso a costruire rilasciato dal Comune di Senigallia a Nokia Siemens Network per la costruzione di un impianto di telefonia mobile, la quale è stata proposta da alcuni proprietari di beni immobili siti nelle vicinanze e da un comitato civico di cittadini residenti in zone limitrofe, tra i vari motivi, per la presunta violazione dellart. 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche n. 25 del 2001;
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che dallistruttoria svolta è emerso che limpianto di telefonia mobile è «ubicato immediatamente allesterno della rete di recinzione» di una pista di pattinaggio regolamentare destinata anche a manifestazioni e raduni di rilevanza nazionale e «a una distanza (stimabile attraverso la scala cartografica) di circa 60 mt dal centro della piattaforma e di circa 30 mt dal punto più vicino della stessa».
2.1. ― In ordine alla rilevanza della questione, il TAR sostiene che il permesso a costruire impugnato dai ricorrenti nel giudizio a quo andrebbe annullato per violazione dellart. 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche n. 25 del 2001, che vieta linstallazione di impianti per telefonia mobile su impianti sportivi a meno che non fosse accolta la proposta questione di costituzionalità e, conseguentemente, fosse espunto tale divieto di installazione.
Secondo il TAR remittente la violazione dellimpugnato art. 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche n. 25 del 2001, sussisterebbe, ancorché, nel caso di specie, lantenna sia stata formalmente collocata allesterno della rete di recinzione dellimpianto sportivo.
Alla luce della nozione ampia di impianto sportivo che sarebbe enucleabile dalla normativa regionale (Regolamento della Regione Marche 28 febbraio 2005, n. 1, recante Requisiti degli impianti e delle attrezzature per lesercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dellarticolo 7 della legge regionale 1° agosto 1997, n. 47) e statale (decreto del Ministro dellinterno 18 marzo 1996, recante Norme di sicurezza per la costruzione e lesercizio degli impianti sportivi, nonché le Norme CONI per limpiantistica sportiva, approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999) e che comprenderebbe sia lo spazio destinato allo svolgimento dellattività sportiva sia gli spazi di supporto ed accessori, secondo il remittente, lantenna in questione «andrebbe comunque considerata allinterno dello spazio che contraddistingue limpianto sportivo nel suo complesso; spazio rappresentato dalla piattaforma di pattinaggio (così detta sala di attività motoria o spazio di attività sportiva) e dagli spazi accessori, accessibili e utilizzabili, come la zona spettatori, il parcheggio e i percorsi di accesso ivi comprese le due piste ciclabili che corrono lungo i lati Est ed Ovest a pochi metri dalla piattaforma».
Dal rilievo che il Comune di Senigallia non avrebbe offerto «elementi per comprendere attraverso quali criteri o normative sia stata collocata la recinzione della pista di pattinaggio, in aderenza alla quale (sul lato esterno) è stato poi realizzato limpianto di telefonia mobile in esame», il remittente deduce, infatti, che ciò sarebbe avvenuto «secondo logiche esclusivamente discrezionali ed arbitrarie, anche in considerazione...
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